Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26510 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 12/12/2011), n.26510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 338/2007 proposto da:

P.M., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA DEI MONTI PARIOLI 28, presso lo studio dell’avvocato FOLCHITTO

ROBERTO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARRA GIUSEPPE, giusta

delega in calce;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 88/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 23/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

0/09/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARRA, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inanunissibilita in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La dichiarazione del reddito d’impresa di L.F. e P.M. relativo al 1995 fu rettificata escludendo costi ritenuti non deducibili ed accertando maggiori ricavi di esercizio in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Il ricorso dei contribuenti fu accolto in primo grado e respinto in appello. Essi hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR con tre motivi. L’Amministrazione non si è difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che i dati di bilancio degli anni 1993, 1994 e 1995 evidenziavano che al costante incremento dei costi sopportati per acquisto di materie prime, personale ed investimenti corrispondeva per l’ultimo esercizio una consistente riduzione (del 24%) del margine di ricarico risultante dal valore del fatturato, la CTR ha ritenuto “corretto e prudenziale il metodo applicato dall’ufficio per rettificare il reddito d’imposta” – consistito nella applicazione del ricarico medio – osservando che “l’applicazione della media” aritmetica semplice (118,7%), anzichè della media aritmetica ponderata (117%), come sarebbe stato metodologicamente più corretto” non avrebbe prodotto variazioni significative. Ha osservato altresì che “i costi non inerenti all’attività svolta ovvero non di competenza dell’esercizio sono indeducibili per natura D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75”.

I ricorrenti deducono, col primo motivo, violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c.) e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) lamentando che la CTR abbia affermato di fondare la decisione “sulla base delle informazioni disponibili” senza chiarire quali fossero tali informazioni (“che abbiano fatto ritenere corretto e prudenziale il metodo applicato dall’ufficio”);

ed abbia affermato che “i costi non inerenti all’attività svolta ovvero non di competenza dell’esercizio sono indeducibili per natura D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75” senza dare “contezza delle ragioni” di tale giudizio. Col secondo motivo è dedotta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in riferimento agli artt. 2697, 2729 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentando che “la mera applicazione di coefficienti di ricarico… non può affatto rappresentare un elemento probatorio idoneo a comprovare l’incompletezza o la falsità della contabilità di impresa…

essendo insita in ciascuna singola situazione d’impresa la possibilità che la relativa redditività si discosti in più o in meno dalle ricariche medie…”.

Le doglianze, prima che infondate, sono inammissibili ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), perchè non si concludono con un idoneo quesito di diritto o con la formulazione (quanto al dedotto vizio di motivazione) di un “momento di sintesi” che chiarisca “le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”. Invero, la prima richiesta formulata a questa corte (di stabilire “se i maggiori ricavi siano stati desunti da presunzioni gravi, precise e concordanti”) non costituisce, all’evidenza, un quesito di diritto;

la seconda (di accertare la illegittimità della metodologia utilizzata dall’ufficio e condivisa dalla Commissione “considerato che, nel caso di specie, l’entità del vari ricarichi non è una variabile indipendente”) da quest’ultimo presupposto di fatto per dimostrato senza richiamare le risultanze processuali che ne avrebbero fornito la prova; la terza (stabilire “se l’ufficio finanziario abbia provato la sussistenza degli elementi idonei a giustificare il procedimento di rettifica prescelto ed il maggior reddito accertato”) postula un giudizio di fatto e non una affermazione di diritto.

E’ appena il caso di rilevare che le doglianze sono anche infondate, perchè “le informazioni disponibili” delle quali la CTR ha tenuto conto sono i dati di bilancio degli esercizi 1993, 1994 e 1995 (che non risultano contestati); e che – quanto alla osservazione che l’entità del vari ricarichi non è una variabile indipendente – la CTR ha dato conto che negli esercizi considerati sia i ricavi che i costi sopportati per acquisto di materie prime, personale ed investimenti erano costantemente aumentati, e che “l’applicazione della media aritmetica semplice dei ricarichi (118,7%), anzichè della media aritmetica ponderata (117%), come sarebbe stato metodologicamente più corretto” non avrebbe prodotto variazioni significative. Sicchè le ipotesi, adombrate nel ricorso, di condizioni di mercato che avrebbero imposto una riduzione dei margini, o di una composizione delle vendite 1995 che avrebbe giustificato ricarichi inferiori che per gli anni precedenti, sono stati dalla CTR seppur implicitamente escluse, e tali giudizi avrebbero dovuto confutarsi con deduzione di contrarie, specifiche risultanze processuali. Nè la affermazione della CTR che “i costi non inerenti all’attività svolta ovvero non di competenza dell’esercizio sono indeducibili per natura D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75” è stata contestata con la specificazione della natura dei costi in questione, e delle risultanze processuali che ne avrebbero dimostrato la inerenza e la competenza all’esercizio 1995 (come sarebbe stato necessario per dimostrare l’interesse sotteso alla doglianza).

Il terzo motivo (“violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, – Omessa motivazione su un punto decisivo”) è anch’esso sia inammissibile che infondato. Si conclude infatti con un quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., affatto generico (“deve essere cassata la sentenza che non contempla alcuna motivazione nè statuizione in relazione ad uno dei motivi espressi dalla parte appellante”); ed espone una critica (omesso esame della censura di genericità dell’appello proposto dall’ufficio) contraddetta dal tenore della sentenza impugnata (che riporta il contenuto essenziale della decisione dei primi giudici e dei motivi di appello dell’ufficio, specificamente critici della motivazione della CTP).

Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese perchè l’Agenzia non si è difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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