Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2651 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 30/01/2019), n.2651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DEL CORE Sergio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26433/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Glauco

Ebner, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Gregorio VII, n. 466.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, sezione n. 22, n. 57/22/12, pronunciata il 19/04/2012,

depositata il 21/05/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un motivo, nei confronti di C.S., medico chirurgo esercente libera attività professionale intramuraria, il quale resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che ne ha respinto l’appello nella causa riguardante il recupero a tassazione IRPEF, IRAP, per l’anno di imposta 2004, di redditi di lavoro autonomo accertati a seguito d’indagini bancarie del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32;

in particolare, la CTR lombarda, rilevato in premessa che, come ritenuto dalla CTP di Milano con sentenza n. 485/2010, il contribuente aveva giustificato le movimentazioni bancarie riprese a tassazione dall’Ufficio, fatta eccezione per Euro 11.355,62, relativamente ai movimenti in “dare”, e per Euro 108.400,00, quanto ai movimenti in “avere”, ha poi concluso che: “Correttamente però i Giudici di prime cure hanno rilevato che il reddito dichiarato dal contribuente e regolarmente tassato per l’anno in contestazione, era di Euro 171.869, superiore, quindi, alle movimentazioni bancarie non documentate, e tale da giustificare in dare e in avere l’importo stesso” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’Agenzia delle entrate – premesso che, per giurisprudenza costante, in tema di imposte dirette e indirette, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2), pongono presunzioni legali in forza delle quali i versamenti e i prelevamenti ingiustificati, risultanti dai conti correnti, in assenza di prova contraria da parte del contribuente, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili – deduce che l’impugnata sentenza, con motivazione puramente apodittica ed apparente, si è limitata ad affermare che i movimenti erano giustificati;

1.1. il motivo è fondato;

preliminarmente ritiene la Corte che il profilo di critica formulato dall’Agenzia sia chiaramente inteso a evidenziare la mera apparenza della motivazione con conseguente nullità della sentenza per error in procedendo;

tanto consente di superare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per erronea denunzia della violazione dell’art. 132 c.p.c., anzichè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che: “L’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano i motivi del ricorso per cassazione è esplicitamente richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma il riferimento normativo ha il solo fine di chiarire il contenuto delle censure formulate ed i limiti della impugnazione. Pertanto, l’omessa od erronea indicazione degli articoli di legge non rende inammissibile il ricorso ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati” (Cass. 14/10/2004, n. 20292; Cass. 9/10/1998, n. 10015);

venendo all’aspetto nevralgico della censura (nullità della sentenza per motivazione apparente), è il caso di ricordare l’insegnamento delle sezioni unite della Corte, secondo cui: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.” (Cass. 3/11/2016, n. 22232);

va poi rilevato come costituisca ius receptum il principio per cui: “La motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio” (Cass. 11/09/2018, n. 21978; Cass. 3/07/2018, n. 17403);

accorpando i due principi può dunque affermarsi che, in tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la sentenza la quale esponga una motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, come la sentenza di appello motivata per relationem a quella di primo grado, soltanto attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza operarne alcun vaglio critico in relazione ai motivi di gravame;

d’altra parte, per mera completezza, con riferimento al profilo “di merito” della censura, è opportuno ricordare il condivisibile principio di diritto, ribadito anche di recente da questa Corte, per il quale: “In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti” (Cass. 16/11/2018, n. 29572);

ora, nel caso in esame, rispetto alle questioni prospettate, sulle quali, come si è visto, si è anche pronunciata questa Corte, la CTR ha espresso considerazioni intrinsecamente incongrue e del tutto inidonee a sorreggere la decisione;

in sostanza, la CTR ha condiviso, in modo acritico, il convincimento maturato dai giudici di primo grado, senza neppure dare sinteticamente conto delle relative ragioni ovvero della identità degli argomenti difensivi delle parti rispetto ai profili esaminati dalla pronuncia del giudice di prossimità, richiamata per relationem, e, soprattutto, senza minimamente rispondere alle censure proposte con l’atto di appello;

ne risulta, dunque, inficiata da nullità l’impugnata sentenza, così come denunziato dalla ricorrente Agenzia;

2. in definitiva, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla stessa CTR, in diversa composizione, cui viene demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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