Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2651 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2651 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 29931-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
FERRI GIOVANNA, LAGIOIA PIERPAOLA, CARELLA
GIOVANNI, QUASSIA ANTONIA, MARSALA GIOVANNI,
D’AMORE DOMENICA, CALABRESE STELLA, TISTI
ANGELO, CLEMENTE MARIA TIZIANA;

– intimati –

Data pubblicazione: 05/02/2014

avverso la sentenza n. 5855/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 16.11.2010, depositata il 9/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
GIANFRANCO SERVELLO che si riporta alla relazione scritta.
Fatto e diritto
1. Con distinti ricorsi successivamente riuniti Lagioia Pierpaola 1D’Amore
Domenica, Calabrese Stella, Marsala Giovanni, Quassia Antonia, Carella
Giovanni, Ferri Giovanna, Clemente Maria Tiziana, Tisti Angelo, operai
agricoli a tempo determinato, convenivano in giudizio l’Inps davanti al
Tribunale di Bari chiedendo venisse accertato il loro diritto alla differenza
dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2005 (e, quanto a Stella Calabrese,
anche dell’anno 2004); i ricorrenti – premesso che il trattamento di
disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio
convenzionale congelato all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo
trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del d.lgs. n. 146 del 1997,
art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale,
con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
La domanda veniva accolta con sentenza che era confermata dalla Corte
d’appello di Bari, che respingendo l’appello dell’Istituto, riconosceva, fra
l’altro, il diritto dei ricorrenti alla inclusione nella retribuzione utile per il
calcolo della indennità di disoccupazione della quota di trattamento di fine
rapporto;
Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con due motivi;
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
2. Con i motivi di gravame l’Istituto ricorrente, lamentando violazione dell’art.
18, comma 18, del d.l. n. 98/2011, conv. in legge n. 111/2011, nonché degli
artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione

Ric. 2011 n. 29931
-2-

sez.

ML – ud. 28-11-2013

scritti.

all’art. 6, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 314/97, all’art. 3 d.l. n. 318/96, conv.
in legge n. 402/96, nonché in relazione agli artt. 1362 e ss., 2120 cod. civ. ed
all’art. 4, commi 10 e 11, della legge n. 297/82, censura la sentenza per avere
incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità
di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece

territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
3.11 ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con
cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto
dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997
n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va
esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della
volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è

non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte

ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva”;
4. La interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che ” L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e
l’art. 1 comma 5 del DL 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione,
utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
Ric. 2011 n. 29931 sez. ML – ud. 28-11-2013
-3-

2

rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
5. alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va accolto la sentenza
cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
essere decisa nel merito con conseguente reiezione delle domande di
inclusione della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di

6. Il solo recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale

suggerisce l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte

Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande
di Lagioia Pierpaola, D’Amore Domenica, Calabrese Stella, Marsala
Giovanni, Quassia Antonia, Carena Giovanni, Ferri Giovanna,
Clemente Maria Tiziana e Tisti Angelo limitatamente all’inclusione
della quota di TFR nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola chiesta. Compensa tra le parti le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 28.11.2013

disoccupazione agricola.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA