Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2651 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. CHIALA 12 5/d, presso lo studio dell’avvocato

RICCIARDELLI FEDELMASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RICCIARDELLI BRUNO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

REGIONE CAMPANIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 181/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

13/11/08, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 4 novembre 2008, ha rigettato l’impugnazione proposta da I.C. avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la prescrizione del diritto, fatto valere in giudizio, agli interessi e alla rivalutazione monetaria sui ratei della pensione d’inabilita’ e dell’indennita’ di accompagnamento, a lei erogati in ritardo, e l’aveva condannata al pagamento delle spese processuali.

La Corte territoriale con provvedimento depositato il 14 novembre 2008 ha disposto la correzione della sentenza, nel senso che laddove, nel dispositivo, era scritto “rigetta l’appello”, doveva leggersi “in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara che nulla va disposto in ordine alle spese del primo grado del giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.” Per la cassazione di tale pronuncia la i. ha proposto ricorso con due motivi, cui l’INPS ha resistito controricorso.

Gli altri intimati, Regione Campania e Ministero dell’economia e delle finanze, non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, premesso che non e’ stata notificata la sentenza di appello, e che percio’ il termine di decadenza per impugnare e’ quello di cui all’art. 327 cod. proc. civ., a suo avviso decorrente non dal 4 novembre 2008, data di deposito della pronuncia, ma dal 14 novembre 2008, data di deposito del provvedimento di correzione della sentenza, denuncia violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., per avere il giudice del gravame omesso di assegnare ad essa ricorrente un termine per produrre la lettera interruttiva della prescrizione richiamata nell’atto di appello (primo motivo) e vizio di motivazione, per non avere valutato, a seguito della omissione di cui al precedente motivo, il contenuto della lettera di costituzione in mora, versata in copia unitamente alla ricevuta della raccomandata (secondo motivo).

Il ricorso e’ inammissibile.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si e’ evidenziato che il presente ricorso, consegnato il 13 novembre 2009 agli ufficiali giudiziari per la notifica, e’ stato notificato nel medesimo giorno, ma oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 4 novembre 2008, data a cui deve farsi riferimento ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, posto che questa concerne la parte della sentenza su cui non ha inciso la correzione effettuata dalla Corte territoriale (v. in proposito Cass. 7 dicembre 2004 n. 22933).

Di tanto e’ consapevole la medesima ricorrente, che in ricorso ha dedotto l’incidenza della correzione, a suo avviso determinante, sull’esito del giudizio, senza spiegare le ragioni di tale asserzione. Incidenza, invece, chiaramente da escludersi, poiche’ la correzione, riguardando il regolamento delle spese del primo grado di giudizio – a parte l’inammissibilita’ del procedimento previsto dall’art. 287 cod. proc. civ. per modificare detta statuizione in favore della odierna ricorrente che avrebbe avuto diritto ad essere esonerata dal pagamento di esse, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. – non puo’, proprio per il suo limitato oggetto, determinare alcuna obbiettiva incertezza sulle statuizioni di merito della sentenza impugnata, rimaste immutate.

Condividendo il Collegio le argomentazioni svolte nella richiamata relazione, alla quale del resto la I. non ha replicato, si deve concludere per l’inammissibilita’ del ricorso.

Quanto alle spese del presente giudizio, non si deve provvedere per quelle relative al rapporto processuale con il Ministero dell’economia e la Regione intimata, non avendo essi svolto attivita’ difensiva, mentre quelle concernenti l’INPS, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della I., in applicazione del criterio della soccombenza, e non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con ricorso depositato nel corso dell’anno 2006, successivamente cioe’ all’entrata in vigore della suddetta modifica.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari; nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’economia e alla Regione Campania.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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