Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2651 del 02/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2651 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5769-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TEDESCO MARIO;

– intimatoavverso la sentenza n. 3650/49/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 26/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.

Data pubblicazione: 02/02/2018

Fatti e ragioni della decisione.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR
Lombardia indicata in epigrafe che, respingendo l’appello
dell’ufficio, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento

della notificazione a mezzo posta, eseguita in assenza di relata
di notifica.
La parte intimata non si è costituita.
Con ordinanza n.21360/2017 questa Corte disponeva la
sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017 in forza
dell’art.11 c.8 d.l.n.50/2017.
Il procedimento può essere deciso con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art.14
I.n.890/1972. Con il secondo motivo si prospetta la violazione
dell’art.156 c.3 c.p.c.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente. Gli stessi sono
fondati nei termini di seguito esposti.
Ed invero, giova ricordare che in

tema di accertamento

tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio
postale, la fase essenziale del procedimento è costituita
dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale
giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale
mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente
la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio
postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora
all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente
compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia
consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 3
della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta
Ric. 2016 n. 05769 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-

indirizzato a Tedesco Mario in relazione alla ritenuta inesistenza

l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non
può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un
adempimento che non è previsto nel suo interesse -cfr.Cass. n.
14245/2015, Cass. n. 21762/2009-.
Ha quindi errato la CTR nel considerare inesistente la

relata.
Va peraltro rilevato che l’eventuale assenza di relata di notifica
nella notificazione a mezzo del servizio postale integra
un’ipotesi di nullità sanabile con la costituzione del convenuto,
non potendosi configurare la ben più radicale inesistenza della
notificazione, tenuto conto dei principi espressi a Sezioni Unite
sul punto -v. Cass. S.U. n. 14916/2016, conf. Cass. n.
18480/2016- ai quali è sufficiente rinviare.
Ha quindi in ogni caso errato la CTR nell’escludere
l’applicazione dell’art.156 c.3 c.p.c. alla fattispecie in ragione
della proposizione del ricorso del contribuente avverso l’atto
notificato in assenza di relata di notifica.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dei motivi di
ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra
sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR della Lombardia anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 9.1.2018 nella camera di consiglio della sesta

notificazione effettuata a mezzo del servizio postale priva della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA