Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2651 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.01/02/2017),  n. 2651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13767/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Giuseppe

Mazzini n. 145 presso lo studio dell’avvocato ENRICO BALDELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO GIANNICO, giusta procura

alle liti in calce all’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10730/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, del 14/10/2014 depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato GIANNICO BRUNO difensore del resistente che chiede

l’improcedibilità del ricorso, in subordine trattazione in Pubblica

Udienza.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate impugna con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in epigrafe che ha confermato l’illegittimità del diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, richiesto da O.A. sul presupposto dell’avvenuto pagamento tempestivo della prima rata e dell’integrale pagamento delle restanti sia pure con qualche ritardo.

La parte intimata ha depositato memoria scritta.

Premesso che il ricorso deve ritenersi ritualmente notificato al difensore della parte contribuente in sede di appello, facendo stato, in assenza di querela di falso, le attestazioni compiute dall’ufficiale postale in sede di notifica il ricorso, prospettato in relazione alla violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, è manifestamente fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Cass. 24316/2010; Cass. 20746/2010; Cass. n. 104/2014) secondo cui l’efficacia della sanatoria ex art. 12 L. cit. è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.

A tale principio non si è attenuto il giudice di merito.

Spetterà, peraltro, al giudice del rinvio verificare se, nel caso concreto, in cui la CTR ha dato atto che il versamento della seconda rata è avvenuto “con qualche ritardo”, alla luce di quanto chiarito da Cass. n. 12090/2012, il contribuente abbia effettuato il versamento della seconda rata nel termine prorogato dal D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 e, dunque, in maniera tempestiva.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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