Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26509 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26509 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 13366-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in
persona del Direttore pro tempore, domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
2013

ope legis;
– ricorrenti –

1576

contro

PUPPO PAOLA (C.F. PPPPLA45S60H501P), elettivamente

Data pubblicazione: 27/11/2013

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 73, presso
l’avvocato NANNI NICOLA, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente-

MERLUZZI GIUSEPPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 1377/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 24/10/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

contro

•■•■

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta da Paola Puppo e
da Giuseppa Merluzzi, eredi di Vittorio Puppo, contro la sentenza di primo grado che
aveva respinto la domanda delle appellanti volta a far accertare l’illegittimità dell’atto,
notificato dal Ministero delle Finanze alla sola Puppo il 22.12.99, con il quale era

differenze sulle mensilità gennaio ’94/dicembre ’99 dell’indennità da esse dovuta per
l’occupazione di un alloggio demaniale, a suo tempo concesso in assegnazione al
loro dante causa.
La corte territoriale ha rilevato che già nell’ottobre del 1995 l’amministrazione aveva
determinato l’indennizzo mensilmente dovuto dalle eredi Puppo per l’occupazione

sine tituto dell’abitazione, che queste avevano sempre regolarmente corrisposto. Ha
quindi ritenuto che operasse nella specie il disposto dell’art. 1591 c.c., applicabile a
tutti i tipi di contratto nei quali viene concesso il godimento di un bene dietro
corrispettivo, e che pertanto il Ministero e l’Agenzia del Demanio, intervenuta in
giudizio, non potessero ottenere la condanna delle occupanti al pagamento di
ulteriori importi per il medesimo titolo sulla scorta dell’unilaterale quantificazione,
operata nel dicembre del 1999, di un maggiore indennizzo, per di più avente
decorrenza retroattiva al gennaio del 1994.
La sentenza è stata impugnata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e
dall’Agenzia del Demanio con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui,
essendo nelle more deceduta Giuseppa Merluzzi, la sola Paola Puppo ha resistito
con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 9, 3 0 comma,
della I. n. 537/93 e 32, 2° comma, della I. n. 724/94, lamentano che la corte
territoriale abbia omesso di considerare che il maggior indennizzo richiesto alle eredi
Puppo era da queste dovuto ope legis, in virtù delle citate disposizioni che

stato loro intimato il pagamento della somma di £ 51.759.725, pretesa a titolo di

prevedono, rispettivamente, che il canone degli alloggi concessi in uso personale a
propri dipendenti dall’amministrazione dello Stato, nonché quello corrisposto dagli
utenti privati relativo ad immobili del demanio o del patrimonio dello Stato, è
aggiornato annualmente, con decreto dei Ministri competenti, sulla base dei prezzi
praticati in regime di libero mercato per immobili aventi analoghe caratteristiche, e

predetti canoni, in deroga a quanto previsto da altre leggi in vigore, sono rivalutati
rispetto a quelli dovuti per il 1994 di un coefficiente pari a due od a cinque volte il
canone stesso, a seconda che il reddito complessivo dei soggetti appartenenti al
nucleo familiare dei concessionari, riferito all’anno di imposta 1993, sia inferiore o
superiore agli ottanta milioni di lire.
Deducono che la predetta disciplina, risolvendosi nella determinazione della misura
del vantaggio dell’amministrazione e dunque della correlativa perdita per
quest’ultima in caso di mancato pagamento, costituisce espressione di un principio
generale, applicabile anche ai rapporti concessori già scaduti.
Il motivo va dichiarato inammissibile, siccome fondato su questioni di diritto e di fatto
che non risultano essere state devolute al giudice d’appello e che contrastano con gli
accertamenti della sentenza impugnata, secondo cui: 1) l’indennità di occupazione
era stata concordata fra le parti nell’ottobre del 1995 (e dunque in data successiva
all’emanazione delle norme la cui violazione è denunciata nel motivo); 2) la richiesta
dell’amministrazione derivava dall’unilaterale, arbitraria determinazione di un nuovo
indennizzo, non prevista da alcuna disposizione di legge.
A fronte dei predetti accertamenti, i ricorrenti, nel rispetto del principio di specificità
del ricorso, avrebbero dovuto indicare in quali passi delle difese svolte nel grado
avevano dedotto che le norme dettate in materia di determinazione del canone di
concessione di immobili demaniali trovavano applicazione anche alla diversa
fattispecie controversa, di occupazione illegittima di tali immobili dopo la scadenza
della concessione, e che le somme richieste alle eredi Puppo corrispondevano alla

comunque in misura non inferiore all’equo canone, e che, a decorrere dal 1°.1.’95, i

differenza fra le indennità da esse versate e quelle maggiori dovute ai sensi delle
predette norme.
In difetto di tali specificazioni, essendo precluso a questa Corte di compiere indagini
esplorative in ordine al contenuto degli atti del giudizio, deve escludersi che le
questioni illustrate nella censura possano essere esaminate per la prima volta in

2) Col secondo motivo, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, i
ricorrenti osservano che la corte territoriale, anziché limitarsi ad affermare che la
richiesta dell’amministrazione non si fondava su di un accordo espresso o tacito, né
su di un provvedimento giurisdizionale o su una disposizione di legge, avrebbe
dovuto valutarne la congruità alla luce dei principi dettati dai citati artt. 9, 3° comma,
I. n. 537/93 e 32, 2° comma, I. n. 724/94.
Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
In primo luogo la censura, con la quale si lamenta non già l’omessa considerazione
da parte dal giudice del merito di elementi istruttori decisivi, ma la mancata
applicazione di specifiche disposizioni normative, appare volta alla denuncia di un
vizio riconducibile al disposto dell’art. 360 I comma n. 3 c.p.c. ed, in tal modo
correttamente qualificata, si risolve nella mera ripetizione di quella già illustrata con il
primo motivo.
A parte tale rilievo, va comunque osservato che, poiché al ricorso è applicabile,

ratione temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., la declaratoria di inammissibilità si
impone perché il motivo non si conclude con la formulazione del prescritto quesito di
diritto, né (ove lo si potesse esaminare sotto il profilo del vizio di motivazione) con
l’illustrazione di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in
modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla
valutazione della sua immediata ammissibilità. (cfr., fra molte, Cass. S.U. n.
12339/010).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

sede di giudizio di legittimità.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, che liquida in € 1.600, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di
legge.

Roma, 24 ottobre 2013

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