Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26509 del 21/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2371-2011 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

R.D., + ALTRI OMESSI

– intimati –

Nonchè da:

R.D. in proprio e nq di erede di R.A.,

R.G., R.P., L.R. in qualità di erede di

R.A., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FREZZA

59, presso lo studio dell’avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, che li

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrenti incidentali –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE,

R.M., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 228/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 15/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta al ricorso

e chiede il rigetto del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di notifica di avviso di rettifica di maggior valore e liquidazione relativo a denuncia di successione di R.D., deceduto in data (OMISSIS), gli eredi proposero ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, contestando il maggior valore accertato dall’Ufficio per effetto di una costruzione abusiva effettuata da terzi sul terreno di proprietà del de cuius ed adibita a complesso turistico alberghiero di circa mq 1.300.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che respinse il ricorso gli eredi proposero impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale accolse parzialmente il ricorso rideterminando il valore dell’immobile alla luce di una CTU effettuata nel corso del giudizio. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania hanno proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e Finanze con due motivi ed i contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevata e dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero per non avere lo stesso (dedotto di aver) preso parte a precedente grado o fase del giudizio nè allegato (e provato) di essere titolare di un qualche rapporto giuridico lo legittimi, anche al fine di dimostrare la sussistenza del necessario ed imprescindibile interesse (art. “100 c.p.c.), ad impugnare.

In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero dell’Economia e delle finanze alle Agenzie fiscali (tra le quali, l’Agenzia delle Entrate) – le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 – operato dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività. Nella fattispecie si legge nella sentenza impugnata che l’appello è stato proposto in epoca successiva alla data di operatività di cui sopra per cui il rapporto sostanziale e quello processuale si sono trasferiti in capo all’Agenzia.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 934 e 952 c.c. in tema di accessione invertita dei fabbricati in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di appello non ha ritenuto che il complesso turistico costruito sul terreno di proprietà del de cuius fosse caduto in successione insieme al terreno stesso.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il giudice di appello non ha motivato adeguatamente sull’iter logico seguito per affermare il principio che il proprietario del suolo non diviene proprietario del fabbricato ivi costruito in quanto abusivo e proveniente da soggetto estraneo che aveva occupato il terreno.

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto in ordine ad entrambi i motivi da trattare congiuntamente perchè tra loro connessi e riguardanti la medesima questione.

Infatti secondo questa Corte (sez. 2, Sentenza n. 4731 del 25/02/2011) “In riferimento alle opere eseguite su fondo altrui da un terzo con materiali propri, quando l’opera è abusiva (eventualmente configurando anche un illecito penale), il proprietario del suolo non è tenuto al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 936 c.c., comma 2, perchè, sul piano civilistico, il manufatto abusivo deve ritenersi carente di valore per il fondo cui accede, il che impedisce al proprietario del suolo di compiere la scelta discrezionale di cui alla norma citata.

Allo stesso modo sez. 1, Sentenza n. 26260 del 14/12/2007 “In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell’evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valore venale complessivo dell’edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, sì da evitare che l’abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo. La stessa regola vale anche per le ipotesi di espropriazione cosiddetta larvata previste dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46 atteso il necessario raccordo tra l’indennizzo previsto da tale norma e l’indennità di espropriazione (anche se regolata da leggi speciali) e ciò pure se il danno lamentato consista proprio nella diminuzione di godimento dell’immobile abusivo, poichè è principio di carattere generale desumibile dalla normativa sia urbanistica, che espropriativa (L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9), quello per cui il proprietario non può trarre beneficio alcuno dalla sua attività illecita”.

Con unico motivo di ricorso incidentale gli eredi contribuenti lamentano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27 e L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto la CTR ha ignorato che era scaduto il termine biennale decadenziale per l’esercizio della potestà di accertamento da parte del Comune e pertanto l’Agenzia delle Entrate era decaduta anche nell’ipotesi di proroga biennale Legge finanziaria del 2006, ex art. 2, comma 46.

Il motivo di ricorso incidentale è infondato e deve essere respinto. Infatti il D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis ha prorogato di due anni i termini per la rettifica e liquidazione della maggior imposta sicchè l’accertamento notificato in data 6/8/2006 deve considerarsi tempestivo poichè rientrante nel termine quadriennale comprensivo della proroga decorrente dalla data di presentazione della denuncia di successione del 25/1/2002. Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso principale proposto ed il ricorso incidentale con condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese di giudizio del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso proposto e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 10.000,00 oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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