Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26509 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. II, 19/10/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 19/10/2018), n.26509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25966/2014 proposto da:

3N COSTRUZIONI s.n.c., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASTURA 2 sc. B,

presso io studio dell’avvocato FRANCESCO DE BEAUMONT, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.F., in proprio e nella qualità di erede legittima di

C.G., ed i figli C.S., C.A.,

CO.AN., nella qualità di eredi legittimi del genitore

C.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BREZZA 59,

presso lo studio dell’avvocato GIULIA RACHELE SANDULLI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2831/2014 della CORTE D’APPELLO di. NAPOLI,

depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che i sigg.ri C.G. e S.F., proprietari di un appezzamento di terreno di circa are 7,48 sito in (OMISSIS), censito al foglio (OMISSIS), part.lle (OMISSIS), con due distinti atti di citazione, notificati rispettivamente il 14 giugno 1993 ed il 28 febbraio 1994, introducevano davanti al tribunale di Avellino due giudizi, poi riuniti, avverso la società 3N Costruzioni s.n.c., proprietaria del fondo confinante con la loro proprietà, lamentando che questa aveva intrapreso la costruzione di un fabbricato e di un parcheggio parzialmente sotterraneo, che aveva interessato anche parte di un viottolo corrente lungo il confine tra le due proprietà, catastalmente identificato con le part.lle (OMISSIS);

che gli attori assumevano di essere proprietari di tale viottolo e conseguentemente chiedevano la condanna dei convenuti al rilascio della porzione di terreno occupata, con rimozione delle opere insistenti sul viottolo e al risarcimento danni;

che il tribunale di Avellino rigettava la domanda degli attori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società convenuta, dichiarava, a favore di quest’ultima, l’accessione invertita ex art. 938 c.c., sul viottolo in contesa;

che la corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, negava alla 3N Costruzioni s.n.c. il riconoscimento della accessione invertita sul viottolo de quo, rilevando il difetto del requisito della buona fede per via dell’accesa conflittualità tra le parti, ed escludeva anche che la società avesse acquistato tale viottolo per usucapione, non ritenendo raggiunta la prova del possesso ultraventennale uti dominus;

che la corte partenopea accertava, di converso, il diritto di proprietà dei sigg.ri C. e S. in virtù dell’atto di acquisto notar D.L. del 21 novembre 1993, condannando conseguentemente la società al rilascio delle aree occupate ed alla rimozione delle opere realizzate;

che la corte distrettuale accoglieva altresì la domanda di condanna della 3N Costruzioni all’arretramento delle opere realizzate sulla part.lla in sua proprietà n. (OMISSIS), per la parte di fabbricato distante da quello degli attori mt. 9,78, misura contenuta nei limiti dettati dal PRG (mt. 7) ma inferiore alla distanza di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 e condannava altresì la 3N Costruzioni al risarcimento dei danni per la violazione della disciplina delle distanze;

che avverso la suddetta sentenza la 3N Costruzioni s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di cinque motivi;

che la sig.ra S.F. ed i sigg.ri Co.An., S. ed A., tutti nella qualità di eredi legittimi di C.G. e la prima anche in proprio, hanno resistito con controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 5 aprile 2018, per la quale solo la ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che preliminarmente va disattesa l’eccezione di tardività del controricorso, sollevata nella memoria della ricorrente; la notifica del ricorso si è infatti perfezionata il 6.11.14 e, pertanto, è tempestiva la notifica del controricorso spedita il 16.12.14; irrilevante è la data di spedizione della notifica del ricorso (24.10.14), a cui si fa riferimento nella memoria del ricorrente, avendo questa Corte chiarito che, ai fini della verifica della tempestiva notifica dei controricorso in cassazione, da compiersi ex art. 370 c.p.c., nei venti giorni successivi a deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, il momento perfezionativo di quest’ultima si identifica con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Cass. 24639/15).

che con i primi due motivi di ricorso – rispettivamente riferiti alla violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. – la società ricorrente impugna il capo di sentenza che dichiara che le part.lle (OMISSIS) sono di proprietà dei sigg.ri C. e S.; secondo la ricorrente la corte di appello avrebbe violato le disposizioni dettate da tali articoli pronunciando la declaratoria impugnata senza che i medesimi sigg.ri C. e S. avessero proposto alcuno specifico motivo di appello avverso la statuizione di primo grado di rigetto della loro domanda di accertamento della proprietà di tali particelle, conseguentemente passata in giudicato; secondo la 3N Costruzioni s.n.c., inoltre, la corte distrettuale avrebbe illegittimamente ritenuto ammissibile l’integrazione dei motivi di appello sul punto effettuata dai sigg.ri C. e S. con la memoria difensiva depositata nel giudizio di secondo grado il 5 dicembre 2008;

che i due suddetti motivi, trattabili congiuntamente, vanno rigettati, perchè si fondano su una interpretazione del contenuto della sentenza di primo grado difforme da quella motivatamente enunciata nella sentenza gravata; secondo la corte d’appello, diversamente da quanto

sostiene la ricorrente, il tribunale non aveva rigettato la domanda dei sigg.ri C. e S. di accertamento della loro proprietà sulle particelle nn. (OMISSIS), ma aveva rigettato soltanto la loro domanda relativa alla demolizione delle opere realizzate dalla convenuta 3N Costruzioni;

che, quindi, in definitiva, non ricorre nè la lamentata violazione dell’art. 342 c.p.c., nè la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto i primi due mezzi di ricorso (anche là dove la ricorrente fa riferimento alla memoria depositata dagli appellanti C. e S., nel giudizio di secondo grado, il 5 dicembre 2008) non colgono la ratio decidendi della sentenza gravata, non contestando in alcun modo il rilievo decisivo secondo cui “la domanda attorea che il giudice ha inteso respingere è quella di rimozione delle opere eseguite dalla 3N sulle particelle in contesa ((OMISSIS)) e di ripristino dello stato dei luoghi con risarcimento dei danni, non anche quella di rivendicazione della proprietà di detti beni da parte degli attori, atteso che lo stesso giudice ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata svolta dalla 3N di accessione invertita, che necessariamente presuppone l’affermazione della proprietà in capo agli attori (odierni appellanti) della porzione occupata dalla 3N, per poi riconoscerne a quest’ultima l’acquisto ai sensi dell’art. 938 c.c., dietro pagamento del doppio del valore del bene occupato” (pagg. 7, in fine, e 8, in principio, della sentenza impugnata);

che con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 873 e 905 c.c. e del D.M. n. 1944 del 1968, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, impugnandosi la condanna all’arretramento delle opere realizzate sulla part.lla (OMISSIS) ed al risarcimento dei danni per violazione delle distanze legali;

che, secondo la ricorrente, la distanza di m. 9,78 m indicata dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio di appello è stata misurata a partire dal balcone, anzichè dalla parete (come invece era stato fatto dal consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado, che aveva misurato la distanza di m. 10,70); la differenza di cm. 92 cm sarebbe data appunto dalla presenza del balcone (documentata dalle foto in atti) che, per le sue dimensioni, non poteva essere computato nelle distanze fra costruzioni perchè privo di “apprezzabile profondità ed ampiezza”;

che il motivo va disatteso perchè si fonda su un presupposto fattuale – che, cioè, i balconi dell’edificio della società 3N Costruzioni da cui è stata misurata la distanza rispetto al fabbricato degli attori non sarebbero di “apprezzabile profondità ed ampiezza” (pagina 11, p. 3.3 del ricorso) – che non emerge dalla sentenza gravata e non può formare oggetto di accertamento, trattandosi di valutazione di merito preclusa nel giudizio di legittimità;

che con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 939 c.c. (rectius art. 938), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in cui la corte partenopea sarebbe incorsa escludendo la sussistenza della buona fede della società costruttrice ai fini dell’accessione invertita; secondo la ricorrente la buona fede era desumibile dal fatto che la proprietà di quegli appezzamenti era controversa (come dimostra il fatto che le azioni di denuncia di nuova opera e cautelare si fossero risolte a favore della società) e che, al contrario di quanto argomentato nella sentenza gravata, la conflittualità tra e parti non escluderebbe la buona fede del costruttore, da valutarsi si argomenta nel mezzo di impugnazione – al momento dell’inizio dei lavori;

che il motivo va disatteso, dovendosi al riguardo rilevare, per un verso, che l’apprezzamento sulla buona fede del costruttore costituisce giudizio di fatto (come tale di competenza del giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di violazione di legge) e, per altro verso, che l’unica doglianza svolta nei motivo in esame che possa essere ricondotta al denunciato vizio di violazione dell’art. 938 c.c. – ossia quella con la quale si censura l’affermazione della sentenza gravata secondo cui, ai sensi di detta disposizione, la buona fede del costruttore deve permanere fino al termine dei lavori (sostenendo la ricorrente che sarebbe sufficiente la sussistenza della buona fede all’inizio dei lavori) – non può essere condivisa;

che, infatti, la sentenza gravata risulta allineata all’ orientamento di questa Corte (prevalente anche se non univoco, cfr. Cass. 12230/02), che il Collegio condivide, secondo cui, ai fini di cui all’art. 938 c.c., la buona fede deve perdurare fino al termine dei avori (sentenze nn., 9786/97, 3058/99, 4774/05).

che con il quinto motivo di ricorso, riferito alla violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce: “all’accoglimento del presente ricorso segue l’annullamento della condanna al pagamento delle spese di lite stabilito dalla sentenza di appello”;

che i motivo è inammissibile, giacchè non contiene alcuna censura al dictum della sentenza gravata in punto di spese, limitandosi ad evocare il naturale effetto di caducazione di tale statuizione che conseguirebbe all’accoglimento del ricorso;

che quindi in definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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