Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26508 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26508 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 4447 e 8754 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2007, proposti:
DA
RETE FERROVIARIA ITALIANA, s.p.a.,

con sede in Roma,

società costituita per effetto di scissione della società
Ferrovie dello Stato, in persona del dr. Domenico
Maricchiolo, institore della società con i poteri a lui
conferiti da procra per notar Paolo Castellini in data
25.3.2002, Rep. n. 65320, Rog. n. 12672, elettivamente
domiciliato in Roma alla Via Quattro Fontane n. 10, presso
lo studio dell’avv. Lucio Ghia, che rappresenta e difende
la società, per procura a margine del ricorso.
– C X-1 OA SS-koSig4 RICORRENTE PRINCIPALE
CONTRO
S.r.l. DE PINO & CO.,

2_0(3

con sede in Polistena (R.C.), in

Data pubblicazione: 27/11/2013

persona del rappresentante legale p.t. Antonio De Pino,
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Dardanelli n.
37, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Salberini, che la
rappresenta e difende, per procura per atto notar Achille
Giannitti di Reggio Calabria del 12.3.2007, Rep. n. 35793.
– c.F. 0,42,469ogokt CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

sezione seconda civile, n. 4504/06 del 7 luglio – 19
ottobre 2006. Udita, all’udienza del 24 ottobre 2013, la
relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito l’avv.
Pironti, per delega dell’avv. Ghia, per la ricorrente
principale, e il P.M., in persona del sostituto
procuratore generale dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.
,

Svolgimento del processo
La Corte s’appello di Roma, in riforma della sentenza del
Tribunale della stessa città n. 39850 del 22 ottobre 2002,
ha accolto il gravame della s.r.l. De Pino & C (da ora:
De Pino) nei confronti della s.p.a. Rete ferroviaria
Italiana (d’ora in avanti: Rete) ed ha condannato quest’
ultima a pagare a controparte C 245.781,84, con interessi
di legge dalla domanda del 16 febbraio 1999 al saldo, in
corrispettivo della somministrazione di traversine per
binari come previsto nel contratto stipulato dalle parti,
anche se con alcuni ritardi, e la De Pino & C. a pagare
alla Rete C 57.404,81, a titolo di penale per detti
ritardi nella consegna del materiale, con interessi dal 15
aprile 1989 al saldo e condannando l’appellata a pagare

.

alla De Piano il 70% delle spese dei due gradi e quelle di

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma,

c.t.u., compensate nel resto tra le parti.
Con citazione notificata il 16 febbraio 1999, la s.r.l. De
Pino, dedotto di aver stipulato con la Rete un contratto
in data 18 agosto 1995 avente ad oggetto la fornitura di
61.000 traversine di legno di rovere fresco, da consegnare
come ripartite convenzionalmente entro 30, 60, 90 e 120

senza giustificazioni, evocava in causa quest’ultima
dinanzi al Tribunale di Roma e chiedeva che fosse
condannata a pagarle £. 700.000.000, quale prezzo non
pagato della fornitura di cui sopra necessaria ai binari
ingiustamente scartate e non accettate e £. 1.000.000.000,
a titolo di risarcimento del danno all’immagine provocato
da tali ingiusti rifiuti, che avevano anche ritardato la
consegna del materiale fino al 30 giugno 1997, con lo
scarto di 10.173 traverse effetto della lunga loro
giacenza in condizioni inadatte, fino alla data di
accettazione della consegna.
La Rete si costituiva in giudizio, deducendo di avere
ricevuto 71.417 traversine e di averne accettate 61.809,
per essere gli altri pezzi difettosi, mentre il lamentato
ritardo del collaudo era dipeso solo dalla scarsa qualità
dei prodotti consegnati, per cui, in via riconvenzionale,
domandava di condannare l’attrice a pagarle, a titolo di
penale per il ritardo nella fornitura, £. 11.151.121, con
gli interessi e le spese di causa.
Nominato un c.t.u., dopo il deposito della relazione di
questo, il Tribunale adito nel 2002 ha rigettato la
domanda della società De Pino e accolto in parte la
3

giorni dalla stipula, il cui collaudo era stato ritardato

riconvenzionale della Rete, in favore della quale il primo
giudice condannava la fornitrice delle traverse a pagare €
94.705,09, con interessi e spese di causa.
Il Tribunale di Roma, dato atto che i difetti di materiali
forniti già risultavano dai certificati di regolare
esecuzione della fornitura e rilevando che i collaudi

giorni fino a sette mesi dalla consegna, ha rigettato la
domanda di risarcimento del danno, ritenuta non provata,
liquidando la penale per il ritardo nelle consegne
stabilita nel contratto di appalto.
Il gravame articolato in quattro motivi della s.r.l. De
Pino contro la sentenza di primo grado, è stato accolto
dalla Corte d’appello di Roma, che ha respinto la
eccezione dell’appellata Rete Ferroviaria di nullità del
gravame principale, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.
E’ stato accolto il primo motivo di gravame, perché la
Corte di merito, escluso che il sistema di collaudo fosse
stato imposto dalla De Pino, essendosi concordata la
consegna del materiale per essere collaudato in un
deposito della Rete, affermava che questa società aveva
anche assunto l’obbligo di custodia del materiale fino a
tale collaudo, in deroga alle condizioni generali di
contratto predisposte da essa stessa.
Quest’ultima, ad avviso dei giudici di merito, non aveva
facoltà di rinviare il collaudo del materiale ad libitum,
anche se l’era consentito per contratto di far eseguire le
prove per collaudare il legno ricevuto, “compatibilmente
..

con le esigenze del servizio”.
4

erano avvenuti oltre il termine di cui al contratto, da 23

I giudici del merito hanno escluso che la consegna delle
traverse senza espresse riserve da parte della committente
comportasse accettazione di esse, perché le parti avevano
convenzionalmente condizionato gli effetti dell’
accettazione delle traverse ad altri eventi e, in
particolare, alla previa verifica da Rete Ferroviaria,

cui alle clausole contrattuali.
La Corte di merito ha rilevato che la Rete ferroviaria ha
in più occasioni ritardato il collaudo delle traverse ad
essa consegnate e che tale operazione di verifica e
controllo si è varie volte svolta senza la partecipazione
del fornitore; per tale ragione, non vi era stata in
alcuni casi una valida contestazione del materiale
acquistato, con la garanzia del contraddittorio.
Pertanto la Corte di merito ha ritenuto irrilevanti i
certificati di regolare esecuzione dei contratti, come
prova a carico della Rete ferroviaria, affermando però che
il rilievo dei difetti esistenti delle traverse in legno
ricevute da Rete Ferroviaria, faceva comunque conoscere al
fornitore l’esistenza di vizi del legno consegnato, senza
determinarne l’incontestabilità, per non essersi
sviluppato il contraddittorio su tali vizi tra le parti.
In tale contesto, s’è ritenuta inammissibile la prova
testimoniale liberatoria chiesta dalla fornitrice, dovendo
la committente invece dimostrare di avere adottato mezzi
ottimali di conservazione delle traverse da essa ricevute,
dovendo escludersi per tale condotta, ogni accettazione
tacita del materiale in danno della fornitrice che non
5

della conformità dei materiali recepiti alle previsioni di

aveva partecipato al controllo delle traverse, operato da
Rete Ferroviaria italiana.
Nel merito, si è anche accolto il secondo motivo di
appello circa le cause dei difetti riscontrati dal c.t.u.,
anche se lo stesso non aveva mai veduto il materiale
oggetto di contestazione; infatti, due anni dopo la

avere identico rilievo probatorio, come avrebbe avuto con
un tempestivo esame.
Il c.t.u. aveva correttamente distinto i vizi del
materiale fornito dovuti alla sua intrinseca qualità e
quelli dipesi dai ritardi nella consegna, che aveva ad
oggetto legname fresco e naturalmente stagionato, per cui
si erano determinati anche difetti qualitativi per gli
stessi ritardi nella consegna, di cui doveva tenersi
conto.
Ritenuto irrilevante il tardivo pagamento come causa della
ritardata consegna, la Corte d’appello ha condannato la
Rete ferroviaria a pagare il prezzo del materiale
ricevuto, senza considerare i danni derivati al materiale
per la giacenza in magazzino, liquidando il dovuto per
tale titolo in E 475.900.000, pari ad C 245.781,84 ed ha
respinto ogni richiesta di risarcimento del danno a carico
della fornitrice del materiale, con connessa esclusione di
ogni condanna maggiore diquanto domandato
dall’interessata fornitrice.
Le spese di causa sono state poste a carico di Rete
Ferroviaria in motivazione per due terzi con “una parziale
compensazione che si stima equo indicare in un terzo del
6

ricezione delle traverse, il materiale fornito non poteva

totale liquidato”, che nel dispositivo risulta poi
limitato al 30% del totale ora indicato.
Per la cassazione della sentenza che precede propone
ricorso la Rete Ferroviaria italiana con quattro motivi,
articolati in sette punti, illustrati da memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c., e resiste la s.r.l. De Pino & C. con

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo del ricorso principale della Rete
Ferroviaria deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 1665 e 1666 c.c. e dell’art. 29 della condizioni
generali di contratto dell’Ente Ferrovie dello Stato, e
insufficiente, omessa e/o contraddittoria motivazione sul
punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360
n. 3 e 5 c.p.c. degli inadempimenti delle parti.
In particolare, la Corte di merito ha erroneamente
rilevato che Rete ferroviaria non ha rispettato – solo,
peraltro, per pochissime consegne di traverse – il termine
di 23 giorni dalla richiesta di collaudo per procedere a
quest’ultimo ed ha inoltre omesso di sollecitare la
partecipazione del fornitore al collaudo dei prodotti
acquistati.
Ai sensi dell’art. 1665 c.c. prima di ricevere la consegna
il committente può verificare la stessa, dovendo procedere
a collaudo solo dopo l’ultimazione dell’opera, che può non
accettare in caso di esito insoddisfacente della verifica,
dopo avere comunque ricevuto tutto quanto previsto in
contratto.
Pur essendo prevista la verifica delle traverse e
7

controricorso e ricorso incidentale di tre motivi.

l’accettazione di esse dal committente non si chiarisce
se, durante la esecuzione della fornitura, debba
partecipare alla detta verifica anche l’appaltatore; nel
caso, il contratto di fornitura delle traversine in legno
era stato stipulato il 18 agosto 1995 e al suo art. 9 era
previsto il collaudo, che la Rete si riservava di

difettosi allorché erano consegnati e in tal modo
approvandoli.
In caso di rifiuto di singole traversine dalla
committente, la stessa poteva chiedere di ripetere le
verifiche del prodotto; la esistenza di una missiva sul
collaudo in corso evidenzia che il contraddittorio con la
ditta fornitrice era stato garantito nella verifica del
materiale ricevuto dalla Rete, come confermato dalla
corrispondenza ora citata, prodotta da tale parte.
Per la Corte di merito non vi sarebbero stati collaudi
senza partecipazione delle parti del contratto, ma
occorreva accertare e dichiarare invalidi eventuali
collaudi in cui si fossero violati gli artt. 1665 e 1666
c.c., per non aver partecipato il fornitore all’attività
di verifica delle traversine, e la cui validità andava
quindi provata, quando fosse contestata la partecipazione
delle parti al contraddittorio sull’esame della fornitura,
allorchè la stessa era nel tempo eseguita.
1.2. Si denuncia in secondo luogo la violazione degli
artt. 2697 e 1665 – 1667 c.c. in rapporto al principio
dell’onere della prova e per omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione, perché la Corte d’appello non
8

effettuare, siglando i pezzi controllati e ritenuti non

ha considerato che le Ferrovie non avevano invitato la De
Pino a partecipare alle operazioni di collaudo, per cui
erano irrilevanti i certificati di collaudazione valevoli
solo come attestazione dalla committente della regolare
esecuzione dell’opera eseguita.
La Corte di merito aveva quindi ritenuto che la Rete aveva

riscontrati nelle traverse per i quali era stato
effettuato lo scarto del materiale, mentre il tribunale
aveva addossato al fornitore le conseguenze delle cattive
condizioni in cui il committente aveva constatato trovarsi
il materiale, senza rilevare se esse derivavano da vizi
originali o da cattiva custodia, da parte della
somministrata, del legname dopo la consegna delle
traversine.
Deduce la ricorrente principale che, per i giudici d’
appello, avendo la Rete effettuato il collaudo senza
contraddittorio con la De Pino, ad essa sola incombeva la
prova dei vizi del materiale fornito, per i quali aveva
disposto lo scarto delle traverse ricevute, per cui, ai
sensi dell’art. 2697 c.c., incombeva all’attore la prova
di quanto esso aveva dedotto a fondamento del diritto
azionato, mentre al convenuto era imposta la dimostrazione
dei fatti impeditivi o estintivi del diritto di
controparte.
Nel ricorso si afferma che il creditore doveva provare
solo la fonte dell’obbligazione e l’esistenza di essa,
mentre al debitore spettava la prova liberatoria
dell’inadempimento (in tal senso è richiamata Cass. 13
9

l’onere di provare, in presenza di contestazioni, i vizi

giugno 2006 n. 13674).
Incombeva

quindi

all’appaltatore

la prova

a

lui

favorevole, del fatto che il committente aveva accettato
la fornitura, dopo essere stato invitato a verificarla e,
una volta provata tale accettazione, spettava allora al
committente, dimostrare che essa era avvenuta con riserva

I giudici di appello hanno confuso i concetti di consegna
e accettazione, essendo la prima una mera attività
materiale e la seconda invece una manifestazione di
volontà, di cui deve dar prova solo l’appaltatore, avendo
essa effetti per lui favorevoli.
Nel caso, avendo la committente scartato molte delle
traversine a lei fornite, la De Pino doveva chiedere di
ripetere le verifiche in contraddittorio con essa, mentre
la Corte di merito ha ritenuto che la Rete fosse esente da
ogni onere di prova in difetto della dimostrazione della
accettazione della fornitura.
Il quesito di diritto posto in chiusura del secondo motivo
di ricorso chiede a questa Corte di accertare se gli oneri
probatori sui vizi e le difformità del materiale, in caso
di azione del fornitore per il pagamento dello stesso ai
sensi dell’art. 2697 c.c., incomba al committente anche
quando il fornitore non abbia dimostrato l’accettazione di
quanto da esso fornito.
1.3. Analogo motivo di ricorso è il terzo, ancora
attinente alla distribuzione degli oneri probatori tra le
parti.
Infatti, pur avendo la somministrata Rete, sin dalla
10

(si cita Cass. 3 febbraio 1993 n. 1317).

costituzione in giudizio,

formale del legale rappresentante della società De Pino,
in ordine all’esistenza del contratto di fornitura e al
pagamento di quest’ultima oltre che relativamente alla
consegna delle traverse e alla qualità di esse, i giudici
del merito nulla hanno deciso su tali mezzi istruttori
della ricorrente, accogliendo le richieste di prova della
controparte.
1.4. Infine si censura la decisione della Corte d’appello
di Roma, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per
avere la sentenza impugnata posto a carico della
ricorrente le spese dell’intero giudizio, pur avendo
accolto solo in parte le domande di controparte,
integralmente respinte in primo grado.
2.1. Il primo motivo di ricorso incidentale della s.r.l.
De Pino & Co. deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 1226, 2043, 2056 c.c. in relazione agli artt. 360,
n.ri 3 e 5, 365, 366, 366bis, 370, per mancata valutazione
del danno all’immagine e omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su tale punto essenziale della
controversia.
In sostanza, si denuncia dalla s.r.l. De Pino, di aver
subito discredito per il preteso inadempimento della
fornitura, in realtà non sussistente, per il quale quindi
la Corte di merito avrebbe dovuto procedere al
liquidazione equitativa del danno alla sua immagine,
domandato nella misura equitativa di £. 1.000.000.
2.2. In secondo luogo si censura in via incidentale la
sentenza impugnata, per violazione degli artt. 99, 100,
11

richiesto l’interrogatorio

102 c.p.c. in relazione all’art. 2506 c.c. e all’art. 380,
n.ri 3 e 5, 365, 366, 366bis e 370 c.p.c., per il difetto
di legittimazione della Rete perché, con lo scioglimento
della Società Ferrovie dello Stato, cui sono subentrate
più società, tra le quali s’è frazionato l’originario
patrimonio della persona giuridica estinta, delle

società sorte con l’estinzione, con conseguente difetto di
legittimazione passiva della Rete Ferroviaria, che doveva
provare di non essere subentrata nel rapporto, alla
persona giuridica ormai estinta.
2.3. Infine si lamenta violazione dell’art. 102 c.p.c., in
relazione all’art. 2506 e ss c.c., 360 n.ri 3 e 5, 365,
365, 366 bis e 370 c.p.c.
Deduce infatti la società ricorrente incidentale che alla
s.p.a.

Ferrovie

dello

Stato,

a

seguito

del

suo

scioglimento, sono subentrate più società (Rete
ferroviaria italiana, Trenitalia, Italfer, Ferservizi,
Ferrovie Real Estate, TAV), nei confronti delle quali
doveva integrarsi il contraddittorio, essendo tutte
obbligate in solido verso la De Pino in sostituzione
dell’originaria debitrice ormai estinta.
3. Appare opportuno esaminare anzitutto le questioni
logicamente e giuridicamente pregiudiziali di cui al
secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, relativi
l’uno alla legittimazione della Rete quale successore
della Ferrovie dello Stato, e l’altro alla distribuzione
dell’onere della prova, in ordine alla pretesa verifica e
accettazione delle traverse di legno oggetto della
12

obbligazioni di questa rispondono distintamente le varie

fornitura, per poter successivamente valutare i quattro
motivi di merito del ricorso principale e il primo della
impugnazione incidentale.
3.1. La legittimazione processuale e sostanziale della
Rete non risulta contestata validamene con l’appello e sul
punto deve quindi ritenersi formato il giudicato,

tale parte, per una controversia attinente alla fornitura
di materiale per l’esercizio delle linee ferroviarie, in
luogo della dante causa società Ferrovie dello Stato.
La causa, iniziata nel 1999 contro la s.p.a Ferrovie dello
Stato, è proseguita in appello contro la Rete Ferroviaria
Italiana, quale gestrice della linea ferroviaria sin dalla
sua costituzione nel 2001 e parte ritualmente evocata e
costituita in appello senza contestazioni della De Pino.
E’ quindi divenuta definitivo in appello l’accertamento
della legittimazione della Rete, impugnata per la prima
volta con il ricorso per cassazione (sul problema cfr., di
recente, Cass. 4 aprile 2013 n. 8186).
Risulta incontestata la consegna delle traversine alla
Rete Ferroviaria Italiana anzi alla dante causa di questa
Ferrovie dello Stato, ma è altrettanto palese che non vi è
alcuna presunzione o prova di accettazione del materiale
dalla committente, che ne imponga il pagamento da parte di
questa, né risultano elementi che consentano di ripetere
gli importi già erogati in corrispettivo della fornitura
(pag. 3 sentenza impugnata).
Esattamente la Corte d’appello ha quindi ritenuto di
potere escludere che nel caso la consegna delle traversine
13

dovendosi affermare che esattamente si è evocata in causa

alla controparte ne abbia determinato l’accettazione,
. perché, anche a voler ritenere che la mera verifica della
qualità della prestazione eseguita dalla Del Pino & Co.,
non può rilevare come accettazione della fornitura o come
collaudo, perché la ricezione del prodotto solo in parte
preso in consegna non significa accettazione di esso per

somministrata.
Neppure si è posta nel merito la questione del rifiuto di
una parte delle n. 71.417 traversine ricevute, essendosi
ritenuta corretta la consegna di n. 61.809 traverse che La
Rete ha trattenuto e messo in opera senza alcuna
contestazione della difettosità di quelle residue
scartate.
Sono quindi infondati il secondo e terzo motivo di ricorso
incidentale della De Pino, sia sulla legittimazione a
resistere della Rete che, in ordine alla pretesa
accettazione della fornitura da parte di tale società del
materiale ricevuto, per cui esattamente la Corte d’appello
ha valutato l’inadempimento lamentato dall’appaltatrice e
lo ha ritenuto parzialmente provato.
3.2. Possono quindi esaminarsi i quattro motivi del
ricorso principale.
In ordine al primo motivo di ricorso principale della
Rete, lo stesso è inammissibile, censurando la sentenza di
merito, per avere ritenuto validi i collaudi delle
traverse ricevute dalla controricorrente via via che erano
consegnate, senza partecipazione della fornitrice alla
verifica del materiale stesso.
14

lo scarto di una parte del materiale trattenuto dalla

E’ ovvio che si censura una attività lesiva dell’interesse

di controparte, che non se ne è lamentata, e quindi può
escludersi che le verifiche delle traverse eseguite dalla
committente costituivano “collaudi”, valendo solo come
dichiarazioni di scienza della Rete della conformità al
contratto del materiale ricevuto con storno di quello

fornitrice.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché censura
come attività di collaudo, quella di mera verifica delle
traverse ricevute dalla Rete Ferroviaria, con rifiuto
delle traverse in legno manifestamente danneggiate e
inidonee all’uso, mentre detto comportamento era meramente
esecutivo del contratto di fornitura e non integrava
accettazione delle traverse recepite o non rifiutate.
3.3. Anche il secondo e terzo motivo del ricorso
principale sono infondati.
Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza
impugnata per avere erroneamente affermato che, in caso di
azione di pagamento di forniture come quello per cui è
causa da parte del fornitore, spetti comunque al
committente l’onere di provare le difformità e i vizi del
materiale da lui non accettato, anche quando tale mancata
accettazione non sia dimostrata da chi la deduce.
Come già chiarito in precedenza, nel caso, l’accettazione
della consegna delle traverse dalla Rete e lo scarto solo
parziale del materiale ricevuto ad opera di questa, non
costituiva collaudo della fornitura ricevuta ma solo

verifica della regolarità formale delle consegne del
15

rifiutato e messo a disposizione della Rete dalla società

materiale,

non precludendo l’esigenza,

in caso di

inadempimento poi rilevato di una delle parti, del ricorso
alle normali regole della distribuzione degli oneri
probatori tra di esse nell’esecuzione delle obbligazioni
sorte dal contratto.
Nella concreta fattispecie, in ordine alle traverse

che le aveva ricevute in consegna, non è dubitabile
l’obbligo di questa di pagare il corrispettivo come
sancito nel merito, mentre, in rapporto al materiale di
cui si era rifiutata la ricezione,restava aperta ogni
questione sull’eventuale adempimento della società
ricorrente, che non aveva chiesto la verifica della
regolarità del suo comportamento né aveva dimostrato che i
vizi del materiale consegnato fossero dipesi da difetti
procurati ad esso nella fase in cui lo stesso era rimasto
in custodia delle Ferrovie dello Stato, la cui avente
causa Rete è stata condannata a pagare il corrispettivo
del materiale ricevuto, senza obiezioni da lei acquistato,
così come la fornitrice ha dovuto corrispondere la penale
per il ritardo nella consegna.
In sostanza, deve darsi risposta negativa ai due quesiti
finali di chiusura del secondo e terzo motivo del ricorso
principale della Rete, dovendo affermarsi, sul secondo
motivo di ricorso, che nel caso non vi era questione sul
soggetto a cui spettava provare l’inadempimento nella
fornitura, ma solo sulla mancata accettazione di parte del
legname consegnato in esecuzione del contratto, ritenuto
difforme da quanto concordato (terzo motivo), in
16

ritenute conformi a quanto sancito in contratto dalla Rete

a

applicazione delle regole ordinarie in materia di prova.
4

In ordine alla mancata pronuncia sulla ammissione delle
prove orali articolate dalla Rete, che la Corte di merito
neppure avrebbe valutato, è ovvio che deve presumersi che
i mezzi istruttori siano stati ritenuti inammissibili o
preclusi, per effetto di un tacito rigetto dai giudici di

alle pagg. 22 e 23 del ricorso.
Il corretto tacito rigetto della prova orale sulla
esistenza del contratto, sul pagamento della fornitura,
sulle consegne in ritardo della merce e sulla valutazione
del tempo di vita delle traversine consegnate, conservate
dalla Rete, è di certo corretto, riguardando o circostanze
desumibili da prove documentali necessarie,

ovvero

valutazioni dei testimoni non consentite per legge.
Anche il terzo motivo di ricorso principale deve quindi
essere rigettato.
3.3. Infine devono rigettarsi il quarto motivo di ricorso
principale sulla disciplina delle spese correttamente
poste a carico della soccombente per l’intero giudizio,
data la irrilevanza dell’esito originario del primo grado,
la cui pronuncia era stata riformata, mentre assolutamente
non provata, come rilevato dalla Corte d’appello, risulta
la domanda di risarcimento del danno all’immagine che fu
esattamente respinta, in assenza di dimostrazione del
discredito ricevuto dalla De Pino per la mancata
accettazione di parte della fornitura di traversine di
legno dalla Rete.
a

4. In conclusione, riuniti i ricorsi, devono entrambi

17

merito di tali richieste probatorie, che sono riprodotte

ri gettarsi, compensandosi e quitativamente tra le parti le
spese del presente g iudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, li ri getta e compensa
interamente le spese del presente

g iudizio di cassazione

tra le parti.
Così deciso nella camera di consi g lio della l” sezione
civile della Corte suprema di Cassazione il 24 ottobre
2013.

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