Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26508 del 21/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4344-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio VITALI – PICCARDI – ROMAGNOLI ED ASSOCIATI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI PIAZZA SPESSA giusta

delega in calce;

– controricorrente –

e contro

P.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 198/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 24/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di notifica di avviso di rettifica di maggior valore e liquidazione relativo ad atto di compravendita, stipulato in data 8/5/2007 tra Scip srl società di cartolarizzazione di immobili pubblici srl ed T.A. acquirente, in relazione ad un immobile sito in (OMISSIS) di proprietà dell’INPDAP, l’acquirente T.A. ed il Notaio P.G.M. proposero ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Milano, contestando il maggior valore accertato dall’Ufficio sulla base del prezzo di aggiudicazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Milano che respinse il ricorso, T.A. propose impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale accolse il ricorso ed annullò l’avviso di liquidazione riformando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto il giudice di appello non si è pronunciato sul motivo di impugnazione relativo alla dedotta inammissibilità dell’appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53 per mancanza di motivi specifici di impugnazione.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 44 e 52 nonchè L. n. 266 del 2005, art., comma 1497 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè i giudici di appello hanno dichiarato non applicabile l’art. 44 citato D.P.R. in quanto la fattispecie in esame riguardava una vendita privata effettuata col sistema del pubblico incanto per motivi di trasparenza e non invece una espropriazione forzata. Il primo motivo di ricorso proposto è infondato e deve essere respinto.

Infatti secondo Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014 “Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza.

Sullo stesso orientamento Sez. 5, Sentenza n. 1224 del 19/01/2007 secondo la quale “Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza, è pertanto irrilevante che i motivi siano enunciati nella parte espositiva dell’atto ovvero separatamente, atteso che, non essendo imposti dalla norma rigidi formalismi, gli elementi idonei a rendere “specifici” i motivi d’appello possono essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

Pertanto correttamente il giudice di appello ha ritenuto ammissibile l’appello proposto respingendo con motivazione implicita l’impugnazione per mancata specificazione dei motivi di gravame.

Il secondo motivo di ricorso deve ugualmente essere respinto.

Infatti in tema di imposte derivanti dalla compravendita di immobile, questa Corte ha statuito che (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8623 del 11/04/2014): “la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, quale risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2014, attribuisce alle persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e che abbiano acquistato, in regime di libero mercato ovvero in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la facoltà di chiedere che, in deroga al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5 medesimo D.P.R.”.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in considerazione della particolarità della lite.

PQM

Respinge il ricorso proposto e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA