Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26507 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2021, (ud. 06/05/2021, dep. 30/09/2021), n.26507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10203-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 52, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BACCARI, che la rappresenta. e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha

chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.F. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, gli estratti di ruolo e relative dodici cartelle di pagamento, asserendo l’inesistenza della notifica e la prescrizione della pretesa. L’adita Commissione, con sentenza n. 142 del 2012, accoglieva parzialmente il ricorso assumendo che per alcune delle cartelle era stata provata la notifica, dichiarando, altresì, il proprio difetto di giurisdizione per alcuni debiti non tributari.

Il contribuente appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli che, con sentenza n. 365/48/13, rilevava il giudicato interno per difetto di impugnazione da parte di Equitalia con riferimento ad alcuni carichi, accogliendo il ricorso in ragione del difetto di prova della notifica delle cartelle impugnate.

Equitalia Sud ricorre per la cassazione della decisione, svolgendo sei motivi. C.F. si è costituito con controricorso. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato memorie, concludendo per il rigetto dell’impugnazione. Il ricorso, fissato all’udienza pubblica del 6.5.2021, è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che i giudici di appello avrebbero erronamente omesso di valutare la memoria depositata in cancelleria in data 20.9.2013 presentata da Equitalia Sud S.p.A., costituitasi tardivamente, con palese grave violazione del diritto di difesa della società appellata, omettendo di prendere in esame anche i numerosi profili di inammissibilità dell’atto di appello evidenziati con il suddetto atto difensivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i giudici di appello dichiarando di “non poter leggere ed esaminare” la memoria di Equitalia, in quanto costituita tardivamente, avrebbero violato il principio del contraddittorio.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 atteso che i giudici di appello avrebbero omesso ogni riferimento alle conclusioni rassegnate da Equitalia Sud S.p.A. nella memoria di costituzione in giudizio e controdeduzioni depositata in data 20.9.2013.

4. Con il quarto motivo di denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1, 2, 3, e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo i giudici di appello erroneamente ritenuto che le relate di notifica delle sette cartelle impugnate risultavano incomplete, laddove, invece, dalla documentazione depositata dalla società concessionaria nel giudizio di primo grado, si evincerebbe chiaramente la rituale notifica delle cartelle di pagamento. Il contribuente, inoltre, non risulta avere mai proposto querela di falso avverso gli avvisi e le relate di notifica delle suddette cartelle.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 nonché dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avvenuta regolare notifica delle cartelle di pagamento, peraltro accertata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a ritenere inammissibile l’impugnazione proposta dal contribuente, in quanto avente ad oggetto gli estratti di ruolo corrispondenti alle cartelle di pagamento regolarmente notificate.

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, artt. 2946 e 2953 c.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto l’avvenuta regolare notifica degli atti impositivi impugnati escluderebbe la decorrenza del termine di prescrizione, atteso che in caso di regolare notifica della cartella il termine di prescrizione è decennale. Secondo Equitalia Sud S.p.A., il decorso del termine prescrizionale dovrebbe ritenersi decennale per l’autonomia dell’obbligazione nascente dalla stabilizzazione del titolo esecutivo.

7. Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica.

Le critiche sono fondate per i principi di seguito enunciati.

a) Va premesso che, in ossequio al principio di autosufficienza, Equitalia Sud ha riportato in ricorso il contenuto della ricevuta n. (OMISSIS) della Commissione Tributaria Regionale, attestante la costituzione in giudizio con controdeduzioni avvenuta in data 20.9.2013.

Orbene, il giudizio di appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale è disciplinato dal Capo III, Sezione II, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. da 52 a 61. Avverso l’appello proposto dalla parte soccombente la parte vittoriosa in primo grado può costituirsi in giudizio proponendo, ai sensi del D.Lgs. n. 546, art. 54, comma 1, apposito atto di controdeduzioni, il quale viene depositato presso la segreteria adita in tante copie quante sono le parti in giudizio corredato dagli eventuali allegati.

Nello specifico, la norma prevede che: “…le parti diverse dall’appellante debbono costituirsi nei modi e nei termini di cui all’art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni”.

Il termine per la presentazione delle controdeduzioni è di sessanta giorni dalla notifica dell’appello, termine che, analogamente a quanto previsto per la costituzione in giudizio del resistente in sede di ricorso principale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23), è meramente ordinatorio. Nell’atto di controdeduzioni e costituzione in giudizio il resistente espone le proprie difese avverso i motivi dedotti dall’appellante.

A mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 “L’ufficio del Ministero delle Finanze, l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

La circostanza che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, il comma 1 faccia riferimento alle modalità e termini di costituzione del resistente (art. 23), comporta che il termine ivi previsto (sessanta giorni dalla notifica dell’atto introduttivo) conservi la sua natura ordinatoria anche per le controdeduzioni. Ne consegue che parte resistente può costituirsi anche posteriormente i sessanta giorni.

In caso di ritardo della costituzione della parte appellata non è prevista alcuna sanzione dalla disposizione richiamata, sicché la parte che non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni. Rimane, comunque, applicabile anche per il giudizio di appello il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 che prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni.

Se, infatti, parte resistente per la sua costituzione è soggetta solo ad un termine ordinatorio, rimane tenuta al rispetto di tutti gli altri termini previsti, a pena di decadenza, per la proposizione delle deduzioni e produzioni e documentazione.

Riguardo il termine finale, infatti, entro il quale le controdeduzioni con allegata documentazione possono essere depositate, vale quanto stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 con le specifiche differenze riguardanti la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza o in camera di consiglio. Pertanto, la parte resistente potrà costituirsi depositando documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la trattazione, e soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione, se trattasi di trattazione in camera di consiglio.

La parte, in caso di trattazione in pubblica udienza, potrà costituirsi non oltre la data fissata per l’udienza, la quale potrà essere richiesta anche da una sola parte, e fatte salve comunque le decadenze nel frattempo maturate.

b) Nella specie, la sentenza è stata pronunciata in data 26 settembre 2013, mentre le controdeduzioni sono state depositate il 20 settembre 2013, pertanto non è stato rispettato il termine di dieci giorni precedente la trattazione del ricorso. Tuttavia questa Corte ha chiarito che: “Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse” (Cass. n. 14638 del 2019).

E’ stato, altresì, precisato che: “Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (Cass. n. 2585 del 2019).

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, infatti, non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente, ma comporta la decadenza di facoltà processuali, nel senso che la parte, che si è costituita tardivamente, deve accettare il processo nello stato in cui si trova.

Il principio è stato precisato da questa Corte con sentenza n. 18962 del 2005: “In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23 entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardive costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32 facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. medesimo” conf. Cass. n. 6734 del 2015; Cass. n. 2585 del 2019).

Del resto, nel processo tributario, come sopra si è specificato, è altresì ammissibile la costituzione dell’appellato in udienza, senza l’osservanza dei termini e dei modi indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 atteso che la sanzione processuale dell’inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell’art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del medesimo D.Lgs., art. 58 (Cass. n. 6734 del 2015).

c)La ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato in ricorso il contenuto della memoria di costituzione, dal quale si evincono non solo le repliche agli argomenti proposti da controparte, ma anche la prospettazione di rilievi di inammissibilità del ricorso in appello che non sono stati in alcun modo esaminati dai giudici di appello, anche in ordine alla ritualità ed efficacia probatoria delle relate ad essa allegate. A tale riguardo, va considerato che le relate erano state prodotte da Equitalia già nel primo grado, così da ritenersi ormai inserite definitivamente nel fascicolo d’ufficio indipendentemente dalla tardività della memoria alla quale erano allegate.

Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte di legittimità, che si condivide, il documento che sia stato prodotto nel giudizio di primo grado (ancorché tardivamente): “deve ritenersi acquisito automaticamente e ritualmente e ritualmente in quello di gravame, anche se depositato oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 atteso che – sebbene le modalità di produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge il documento era stato già messo a disposizione della controparte, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa da parte della stessa, mediante l’inserimento nel fascicolo ai primo grado che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del detto decreto, resta inserito in modo definitivo in quello d’ufficio e può essere restituito solo dopo il passaggio in giudicato della decisione” (Cass. n. 16652 del 2018).

Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi, omettendo di valutare il contenuto delle controdeduzioni proposte da Equitalia Sud e, quindi, di delibare sulle ragioni dalla stessa prospettate per contrastare le deduzioni difensive dell’appellante e il fondamento dell’azione. Si legge, infatti, nella parte in fatto della sentenza impugnata che: “L’appellato Ufficio di Equitalia Sud S.p.A. si costituiva tardivamente, con memoria che il Collegio ha ritenuto pertanto di non poter leggere ed esaminare”.

8. In ragione dell’accoglimento dei predetti motivi, consegue l’assorbimento delle restanti censure e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per il riesame alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, trattata in camera di consiglio, e da remoto, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8 bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, nell’udienza pubblica, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

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