Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26507 del 21/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5748-2013 proposto da:

D.A., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MICHELE MARRA con studio in CASERTA VIA DORSO 16

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA POLIS SPA DI NAPOLI in persona del responsabile pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 1/A, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VINCENZO POLISI giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA DI CASERTA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 238/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 09/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.A. impugnava la cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2003, scaturita dalla mancata impugnazione di avviso di accertamento relativo a redditi di partecipazione derivanti da altra società, la società Boys di cui la contribuente era socia.

La CTP di Caserta con sentenza n. 475/14/06 annullava l’atto di accertamento avverso la detta società. Di conseguenza la CTP con sentenza n. 28/09/2008 annullava l’iscrizione a ruolo a carico della contribuente per estensione del giudicato favorevole alla società partecipata.

La CTR di Napoli pronunciandosi su appello dell’Ufficio finanziario, con sentenza n. 22/33/2010, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza appellata, rigettava il ricorso di primo grado.

Tale sentenza è stata impugnata per revocazione dalla contribuente sostenendo di non aver partecipato al giudizio di appello per la mancata notifica dell’appello al difensore costituito della contribuente. Tale questione non era stata rilevata dai Giudici della CTR e ciò rappresentava, ad avviso della contribuente, un errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 4.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Caserta sottolineando che la notifica era stata regolarmente effettuata, come risulta dagli atti al portiere dello studio del difensore costituito e, comunque, il motivo rappresentato non rientrava tra quelli previsti dalla normativa di cui all’art. 395 c.p.c..

La Ctr di Napoli con sentenza 238/51/12 rigettava il ricorso per revocazione e compensava le spese. Secondo la CTR di Napoli, nel caso di specie la sentenza di cui si chiedeva la revocazione aveva considerato implicitamente valida la documentazione esibita dall’Ufficio per dimostrare che la notifica era stata effettuata regolarmente al difensore costituito. Ciò implicava un implicato ed esplicito apprezzamento delle risultanze processuali e come tale non costituiva un errore di fatto. La valutazione in ordine ai documenti di cui si è appena detto andava piuttosto censurato con ricorso per Cassazione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.A. con ricorso affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate e la società Equitalia Sud spa, hanno resistito con separato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo D.A. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64 in combinato disposto con l’art. 395 c.p.c., n. 4 violazione e falsa applicazione del principio dell’inviolabilità del contraddittorio. Mancata notifica dell’atto di appello al difensore costituito. Cassazione della sentenza e declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo la ricorrente, l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR con la sentenza di cui si chiede la cassazione sarebbe quello di aver confuso l’errore di fatto, controllo della notifica e verifica della sua esistenza e regolarità in relazione alla mancata costituzione della parte con l’errore di diritto consistente nell’erronea interpretazione o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione. Nel caso di specie la ricorrente avrebbe lamentato la mancata conoscenza dell’atto di appello, non notificato, secondo legge ed in particolare perchè risultava consegnato dal servizio recapito senza il CAD cioè l’avviso al difensore costituito della sig.ra D.. In ogni caso specifica, ancora la ricorrente, la CTR non avrebbe tenuto conto che la notifica dell’atto di appello non era avvenuta, posto che non era stato depositato l’avviso di ricevimento.

1.1.= Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè non coglie la ratio decidendi. Come è evidente la sentenza impugnata ha specificato che la sentenza di cui si chiedeva la revoca aveva ritenuto valida la documentazione prodotta dall’Ufficio per dimostrare che la notifica dell’atto di appello era stata legittimamente effettuata al difensore costituito. Pertanto, non vi era stata nessuna erronea percezione dei fatti di rilevanza processuale, ma una valutazione dei documenti che di per se stessa, in quanto valutazione, non integra un errore di fatto.

Irrilevanti in questa sede sono, altresì, le osservazioni con le quali la ricorrente pretenderebbe di dimostrare, in questa sede, che la notifica dell’atto di appello non era stata effettuata, posto che tale vizio avrebbe dovuto essere oggetto di un ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che aveva ritenuta quella notifica effettuata correttamente.

2.= Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1306 c.c. estensione del giudicato ai soci della sas che non aveva impugnato l’avviso. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe anche errato nel non aver applicato un principio di diritto del tutto pacifico sancito dall’art. 1306 c.c. e cioè l’estensione del giudicato di una sentenza tra amministratore della SAS nel caso di specie la sig.ra S.T. ed un socio accomodante della medesima società in quanto trattasi di giudicato riflesso che andava pacificamente applicato al caso di specie come evidenziato dalla S.C. di cassazione.

2.1.= Il motivo è inammissibile perche la questione prospettata non fa parte del decisum della sentenza impugnata, la quale si è occupata solo dell’istanza di revocazione. Va applicato al caso in esame il principio più volte espresso da questa Corte con la sentenza n. 23675 del 18/10/2013.

In definitiva, il ricorso va rigettato. La particolarità delle questioni esaminate è ragione sufficiente per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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