Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26506 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26506 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 8954-2007 proposto da:
GAS PLUS ITALIANA S.P.A. (C.F./P.I. 040864220967),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA

Data pubblicazione: 27/11/2013

320, presso l’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA,
rappresentata
2013

e

difesa

dall’avvocato

PRIGNANO

MARCELLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

1553

contro

AURICCHIO ROSANNA, AURICCHIO ALBERTO, AURICCHIO

1

VALENTINA, AURICCHIO MARIA STELLA;
– intimati contro

FORTE

ANGIOLA

DIVINA

(C.F.

FRTNGL35C41E716L),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 190,

difende unitamente all’avvocato CONCETTA D’ANGELO,
giusta procura speciale per Notaio dott. LUCIANO
MATTIA FOLLIERI di LUCERA – Rep.n. 56.788 del
28.3.2012;
– resistente –

avverso la sentenza n. 292/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 30/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per la resistente, l’Avvocato TESTA FELICE
(con procura notarile) che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

presso l’avvocato TESTA FELICE, che la rappresenta e

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

2

FATTO E DIRITTO
La Corte osservato e ritenuto che:

il 21/6/1987 i coniugi Auricchio Adolfo e Forte Angiola, nel cui fondo sito in agro

Westates Italo Company S.p.A., cui poi era subentrata nella concessione mineraria la
Petrex S.p.A., aveva eseguito lavori di perforazione per la ricerca di giacimenti
metaniferi in forza dell’autorizzazione ministeriale rilasciata con decreto del
13.05.1983, adivano il Tribunale di Lucera onde conseguire l’indennità per
l’occupazione legittima del loro terreno nonché il risarcimento dei danni subiti per la
successiva occupazione illecita e trasformazione permanente del loro bene;
nel corso del giudizio di primo grado all’Auricchio subentravano gli eredi, ossia la
moglie Angiola Forte ed i figli Alberto, Valentina, Maria Stella e Rosanna Auricchio;
. con sentenza del 14.11-3.12.2001 l’adito Tribunale accoglieva la domanda
introduttiva e, in base anche all’esito della CTU, condannava la convenuta società
petrolifera al pagamento sia della somma di £ 1.500.000 a titolo di indennità di
occupazione legittima e sia del complessivo importo attualizzato di £ 120.000.000,
oltre interessi al 4% dalla data dell’illecito, quale risarcimento equitativamente
determinato dei danni rappresentati dalla perdita dei frutti nonché dall’irreversibile
trasformazione e dalla diminuzione di valore della porzione residua del fondo, derivati
dall’opera permanente costituita dal pozzo metanifero;
con sentenza del 24-30.03.2006 la Corte di appello di Bari respingeva sia
l’impugnazione principale proposta dalla Società Petrolifera Italiana S.p.A., che quella
incidentale della Forte e dei germani Auricchio, ritenuta in parte infondata ed in parte
inammissibile;

3

di Lucera alla contrada Mezzanelle (censito in catasto al mappale 82 p.la 46) la

contro questa sentenza la Gas Plus italiana S.p.A., già denominata Stargas Italia
S.p.A., quale conferitaria del ramo d’azienda in capo alla controllante Società
Petrolifera Italiana S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi,

Rosanna Auricchio, che non hanno svolto attività difensiva;
il ricorso risulta dalla società ricorrente notificato dapprima il 15.03 ed il
21.03.2007 presso l’Avv.to Rosa Federici, che la medesima società aveva ritenuto
subentrata nella difesa in appello degli attuali intimati, e poi il 12 ed il 24.04.2012, in
spontanea rinnovazione della prima notifica, presso il domicilio reale delle controparti;
gli Auricchio non si sono costituiti mentre la Forte ha partecipato alla discussione
orale, limitandosi ad illustrare i profili d’inammissibilità dell’impugnazione;
il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto:
. a)

la prima tempestiva notifica dell’atto deve aversi per giuridicamente inesistente e
come tale insuscettibile di sanatoria (in tema, cfr tra le altre, cass. n. 10571 del 2000; n.
5201 del 2002; n. 25350 del 2009; n.16759 del 2011; n.13970 del 2013), mentre la
seconda notifica in rinnovazione, oltre a non potere assumere ex art. 291 c.p.c. effetti
sananti della prima inesistente, è anche di per sé tardiva;
la prima notifica si deve considerare inesistente perché compiuta nei confronti
dell’Avv.to Federici, che non risulta avere assunto nel giudizio d’appello
rappresentanza e difesa della Forte e degli Auricchio, dal momento che la comparsa di
costituzione della professionista in sostituzione dei precedenti difensori di dette parti,
pur se recante a margine la procura alla lite e l’elezione di domicilio, non figura
depositata in quel grado;
pertanto natcit2. nastratto collegamento può inferirsi tra le parti destinatarie
dell’impugnata sentenza e soggetti passivi della notificazione (art. 330 c.p.c.) e la

4

illustrato da memoria ed indirizzato alla Forte e ad Alberto, Valentina, Maria Stella e

persona o il luogo in cui è avvenuta la notifica in questione, nella specie anche diverso

conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

giusti motivi consigliano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra
la ricorrente Gas Plus italiana S.p.A. e la Forte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità tra la società ricorrente e la Forte.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013
Il Presidente

da quello eletto nella comparsa non depositata;

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