Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26506 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 20/11/2020), n.26506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34275-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo STUDIO LEGALE GNOSIS FORENSE

SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’;

– controricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CORTESE;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA

SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 626/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la sentenza del Tribunale di Cosenza, ha dichiarato prescritti i crediti contributivi portati in svariate cartelle di pagamento, notificate dall’Inps a G.A. e da questi opposte;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo;

G.A. e l’Inail hanno resistito con tempestivo controricorso;

l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è dedotta “Violazione dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, per aver la sentenza impugnata confermata la sentenza di primo grado dichiarativa della prescrizione dei crediti previdenziali di cui alle cartelle di pagamento ivi specificate, ritenendo erroneamente che per questi crediti non fosse applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale. – Richiesta di mutamento dell’orientamento di cui alla sentenza di codesta Corte a SS.UU. n. 23397/2016.”;

la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione e sostiene che, pur in seguito alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, a cui il giudice dell’appello si richiama, la tesi della prescrizione decennale del diritto alla riscossione sarebbe egualmente sostenibile;

il diritto ad azionare il credito portato nelle cartelle da parte dell’agente della riscossione, in assenza di previsioni normative derogatorie, resterebbe quello decennale;

la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016 si sarebbe limitata a statuire in merito alla sola applicabilità dell’art. 2953 c.c. alla fattispecie, ma non avrebbe affrontato il diverso aspetto relativo all’individuazione del termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, che abilita l’agente della riscossione all’esercizio dell’azione di recupero coattivo, il quale, in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione, dovrebbe ritenersi decennale;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 2016, secondo il quale “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010)”;

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che “In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 2018) e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuito al ruolo” (Cass. n. 14301 del 2009);

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. Un. 23397 del 2016; Cass. n. 31352 del 2018; Cass. n. 9746 del 2020);

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 2.500 nei confronti di G.A. a titolo di rimborso per compensi professionali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e in Euro 2.500 nei confronti dell’Inail;

non si provvede sulle spese in favore dell’Inps il quale non ha svolto attività difensiva;

in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2.500 a titolo di compensi professionali nei confronti di G.A., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ed Euro 2.500 nei confronti dell’Inail al medesimo titolo, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 Luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

 

 

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