Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26506 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26927 – 2018 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. 80184430587 – in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

RICORRENTE

contro

C.R. – c.f. (OMISSIS) –

G.C. – c.f. (OMISSIS) –

N.G. – c.f. (OMISSIS) –

NA.GI. – c.f. (OMISSIS) –

N.P. – c.f. (OMISSIS) –

N.T. – c.f. (OMISSIS) –

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30,

presso lo studio dell’avvocato Alessandro Ferrara che disgiuntamente

e congiuntamente all’avvocato Massimo Ferraro li rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTI

e

M.M.

INTIMATO

avverso il decreto n. 1784/2018 della corte d’appello di Roma, udita

la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15

maggio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO IED IN DIRITTO

Con ricorso ex lege n. 89 del 2001, alla corte d’appello di Roma in data 1.12.2016 C.R., G.C., N.G., Na.Gi., N.P. e N.T. (unitamente a M.M.) si dolevano per l’eccessiva durata del giudizio ex lege n. 89 del 2001, intrapreso – con ricorso depositato in data 9.11.2009 – innanzi alla corte d’appello di Napoli e definito dalla corte d’appello di Roma – innanzi alla quale era stato riassunto – con decreto depositato in data 3.11.2015.

Chiedevano che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponder loro un equo indennizzo.

Il consigliere designato ingiungeva al Ministero il pagamento in favore di ciascun ricorrente dell’importo di Euro 2.500,00, oltre interessi legali.

II Ministero della Giustizia proponeva opposizione.

C.R., G.C., N.G., Na.Gi., N.P. e N.T. (unitamente a M.M.) resistevano.

Con decreto n. 1784/2018 la corte d’appello di Roma rigettava l’opposizione e condannava il Ministero alle spese della fase di opposizione con distrazione.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

C.R., G.C., N.G., Na.Gi., N.P. e N.T. hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese da attribuirsi all’avvocato anticipatario Alessandro Ferrara.

M.M. non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che ha errato la corte di merito allorchè ha reputato applicabile la sospensione feriale dei termini al termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4; che invero il termine di cui all’art. 4 cit., ha natura sostanziale e non già processuale.

Deduce quindi che l’avverso iniziale ricorso per “equa riparazione” è stato proposto allorchè il termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, a far data dal di in cui la decisione che ha concluso il giudizio “presupposto” è divenuta definitiva, era già decorso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che l’erronea assimilazione del termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, ai termini processuali importa inevitabilmente la necessità del ricorso alla procedura alternativa di mediazione, “con relativo superamento dell’esclusività del ricorso al rimedio giurisdizionale” (così ricorso, pag. 18).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che riconoscere natura processuale al termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, rende in taluni casi inapplicabile la sospensione feriale dei termini al termine “lungo” semestrale per l’impugnazione.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4.

Deduce che l’interpretazione adeguatrice della L. n. 89 del 2001, art. 4, induce ad escludere l’operatività della sospensione feriale dei termini.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; i medesimi mezzi di impugnazione in ogni caso sono destituiti di fondamento.

E’ sufficiente reiterare (con valenza in relazione a tutti e quattro i motivi di ricorso) l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. 18.3.2016, n. 5423; Cass. 11.3.2009, n. 5895; Cass. (ord.) 6.6.2018, n. 14493).

A decorrere dal 3.5.2016, di in cui la decisione conclusiva del giudizio “presupposto” è divenuta definitiva (cfr. al riguardo ricorso, pag. 16), alla data dell’1.12.2016, di in cui il ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 3, è stato da C.R., G.C., N.G., Na.Gi., N.P. e N.T. depositato, non era dunque giunto a compimento il termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001 cit., art. 4, comprensivo pur del lasso temporale di 31 giorni, corrispondente (ratione temporis) al periodo di sospensione feriale dei termini.

In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare all’avvocato Alessandro Ferrara, difensore dei controricorrenti, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

M.M. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va assunta nei suoi confronti in ordine alle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). Tanto a prescindere dall’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare all’avvocato Alessandro Ferrara, difensore anticipatario dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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