Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26505 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26505 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MACIOCE LUIGI

Data pubblicazione: 27/11/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

-453 3
24:A3

Con sentenza 3.10.2006 la Corte di Appello di Salerno, conoscendo in
unico grado le due opposizioni alla stima proposte da Vincenzo Ciancia
contro il Comune di San Marzano del Sarno e con i distinti interventi del-

le socc. Cooperative l’Arcobaleno e La Proletaria, stima correlata alle espropriazioni 20.11.2003 e 2.03.2004 ed opposizioni del 12 gennaio e
13 aprile 2004, ha riunito i procedimenti ed ha:
determinato le indennità di esproprio per i fondi ablati in rispettivi €
68.368,36 ed C 113.390,43 e le indennità di occupazione legittima in
rispettivi C 4.389,56 ed in € 8.226,22,
ordinato il deposito presso la Cassa DD. E PP. della differenza tra dovuto
e già depositato,

e per esso al difensore antistatario, per spese di giudizio le somme di €
332,46 per esborsi, di C 1.620 per diritti e di € 2.500 per onorari, oltre
IVA e CAP, disponendo che le spese di CTU gravassero definitivamente
sui convenuti nella misura già determinata.
Per la cassazione di tale sentenza, il Ciancia ha proposto ricorso alle date
del 17-19-22.1.2007 notificando l’atto ai tre obbligati ed in esso censurando con tre distinti motivi la liquidazione in spregio alla notula ed in
violazione dei minimi tariffari e della comprovata entità degli esborsi, di
spese, diritti ed onorari. Gli intimati non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
t

Il ricorso deve ritenersi fondato per la perpetrata violazione
dell’obbligo di refusione delle spese documentate (contributo unificato delle due causa riunite) e di rispetto dei minimi tariffari .
Le violazioni sono documentate e conclamate per essere state adottate dalla sentenza impugnata liquidazioni di esborsi inferiori al
quantum di contributo unificato versato ed alle voci spettanti, nei
minimi, per le attività svolte (Cass. 7654 del 2013 e 19419 del
2009) e pur in presenza di notula, ignorata dalla Corte.
L’ammontare dello spettante per diritti ed onorari andava e va
determinato secondo lo scaglione di valore (da C 52.000 ad C
260.000) della tariffa di cui al D.M. 127 del 2004 ratione temporis
applicabile (vd. SU 17405 del 2012 e Cass 23318 del 2013),
essendo sottoposta alla valutazione una attività professionale interamente conclusa.
E la valutazione deve operarsi con riguardo alla concreta determinazione delle indennità riconosciute, pari a poco meno di C
200.000 oltre interessi ulteriori.
Le censure dunque- afferenti, distintamente, le errate liquidazio-

condannato in solido il Comune e le due Cooperative a pagare al Ciancia,

ni di spese, diritti ed onorari – sono fondate e sono state concluse
da pertinenti quesiti di diritto.
Si cassa la sentenza impugnata e ritiene il Collegio potersi adottare pronunzia ex art. 384 c.p.c. e pertanto riconoscere, per i due
giudizi riuniti ed avendo riguardo a valore prossimo ad C 200.000,
le somme di C 820 per esborsi, C 4.680 per diritti ed C 4.660 per
onorari, fermi restando gli altri provvedimenti assunti in sentenza

La liquidazione delle spese di legittimità si effettua secondo la tariffa di cui al D.M. 140/2012 (cfr. S.U. citate) avendo riguardo al
solo valore qui prospettato, la differenza tra ammontare liquidato
in sentenza (C 4.452) ed ammontare qui riconosciuto spettare (C
10.160). Entrambe le condanne vanno disposte in favore del procuratore antistatario del Ciancia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e, decidendo nel merito:
condanna tra loro in solido il Comune di San Marzano sul Sarno e
le Cooperative a pagare all’avv. Gabriele Capuano per spese dei
giudizi riuniti innanzi alla Corte di Salerno le somme di C 820 per
esborsi, di C 4.680 per diritti e di C 4.660 per onorari oltre IVA e
CPA;
condanna i predetti – tra loro in solido – a versare all’avv. Gabriele Capuano per spese del giudizio di legittimità la somma di C
2.200 (di cui C 200 per esborsi ed C 2.000 per compensi professionali) oltre IVA e CPA
così deciso nella c.d.c. del 18.10.2013.

e non sottoposti a censura .

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