Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26505 del 21/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28457-2012 proposto da:

SPE SISTEMI PROGETTI PER L’EDILIZIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI PAOLO COMOGLIO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata l’11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Vercelli, con avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2004, rettificava ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, il reddito ed il volume di affari dichiarato dalla società S.P.E. Sistemi Progetti per l’Edilizia, società in liquidazione, sulla base di maggiori ricavi determinati in Euro 61.400,00. Si trattava in particolare di corrispettivi non dichiarati relativi alla vendita di alcuni alloggi facenti parte di uno stesso condominio in (OMISSIS). L’accertamento muoveva da una segnalazione del Settori Analisi e ricerca da cui si evinceva che i prezzi di vendita dichiarati erano verosimilmente inferiori a quelli effettivi, tenuto conto dei valori stimati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare e della circostanza che agli acquirenti erano stati concessi mutui bancari per importi maggiori al prezzo di vendita dichiarato. Nell’accertamento si evidenziava che la rettifica non era preclusa dalla L. n. 326 del 2003, art. 33 relativo al concordato preventivo per gli anni 2003/2004 proprio perchè il maggior reddito accertato superava il limite del 50% del reddito dichiarato previsto dall’appena citato art. 33, comma 8 bis.

Tale accertamento veniva impugnato dalla società.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli, con sentenza n. 95/03/10, accoglieva il ricorso ritenendo che gli elementi reperiti dall’Ufficio finanziario erano privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.

La Commissione Tributaria Regionale di Torino, pronunciandosi su appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva l’appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimo l’accertamento, condannava il contribuente alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Secondo la CTR di Torino, l’avviso di accertamento di cui si dice, era correttamente motivato, avendo indicato i criteri in base ai quali era stato rilevato il maggior valore del reddito della società S.P.E. Sistemi Progetti per l’Edilizia.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dalla società S.P.E. Sistemi Progetti per l’Edilizia con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso, la società S.P.E. Sistemi Progetti per l’Edilizia, lamenta la violazione e/o falsa applicazione dei principi giuridici regolanti i requisiti di validità della motivazione degli atti impositivi, in rapporto alla cd. motivazione per relationem (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1-3, con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 56, della L. n. 241 del 1990, art. 3 della L. n. 212 del 2000, art. 7, commi 1 e 2, e art. 10, comma 1 Statuto del Contribuente). Conseguente nullità dell’avviso di accertamento impugnato. Il tutto, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale di Torino non avrebbe tenuto conto che l’Ufficio finanziario non aveva allegato all’avviso di accertamento i verbali di audizione dei terzi acquirenti e i documenti acquisiti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32. La mancata allegazione avrebbe privato l’avviso di accertamento di una reale motivazione, posto che una motivazione per relationem sarebbe giustificata, solo se gli atti richiamati fossero allegati.

1.1.= Il motivo è infondato.

Come risulta dallo stesso ricorso (vedasi pag. 4 e 5), ed emerge dalla parte narrativa della sentenza, l’avviso di accertamento riporta parte del contenuto di quei documenti (e audizioni di terzi acquirenti) di cui la ricorrente lamenta la mancata allegazione, sicchè, come pure ha affermato la CTR di Torino “(..) l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento nel caso de quo risultava adempiuto (…)”. Nè è questa la sede per accertare se le parti di quei documenti ed audizioni riportati dall’avviso di accertamento fossero sufficienti a dar conto della motivazione di cui si dice, posto che tale verifica è riservata esclusivamente ad una valutazione del Giudice del merito.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dei principi giuridici ricavabili dalla disciplina del cd. concordato preventivo (L. n. 326 del 2003, art. 33, commi 8 e 8 bis) per quanto concerne l’ambito applicativo dell’inibizione ex lege avente ad oggetto i poteri di accertamento e di rettifica dell’amministrazione finanziaria. Conseguente nullità per radicale carenza di potere impositivo, dell’avviso di accertamento impugnato. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Secondo la ricorrente, avrebbe errato, la CTR di Torino nel ritenere che l’accertamento dell’Ufficio fosse stato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), primo periodo.

Accertamento “analitico contabile” (“d) se l’incompletezza, la falsità, o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità, delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art. 32), e non invece ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d, secondo periodo, accertamento “analitico induttivo” (L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività, dichiarate, desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti). Il diverso inquadramento, sempre secondo la ricorrente, avrebbe comportato effetti concreti rilevanti ed essenzialmente perchè, in ipotesi di accertamento analitico induttivo, cui apparterrebbe il caso in esame, l’istanza di concordato avrebbe inibito, comunque, ed in ogni caso, all’Amministrazione i poteri di accertamento e di rettifica.

2.1.= Il motivo è infondato.

L’accertamento di cui si dice, non è stato fondato su presunzioni, ma su documenti esaminati ed interpretati. E, a bene vedere, questa diversa prospettiva è affermata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), laddove, nella prima parte, si afferma “l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 (…)” mentre nella seconda parte si afferma “(…) l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici (…)”. In altri termini, per restare al caso in esame, l’occultamento dei ricavi non dichiarati e non contabilizzati poteva risultare da documenti o poteva desumersi da presunzioni, ma, come ha ritenuto, sia pure in modo implicito, la CTR di Torino, nel caso specifico, l’occultamento dei ricavi (dovuto al prezzo delle diverse vendite) risultava da documenti.

3.= Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta omessa motivazione circa taluni ben individuati fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente, la CTR di Torino avrebbe omesso di dar conto dei diversi “indizi” e “fatti noti” sui quali l’Ufficio impositore fondò l’accertamento analitico deduttivo e le relative presunzioni, nonostante, fossero stati ridiscussi dalle parti in contraddittorio nel procedimento di appello.

3.1.= Il motivo è infondato.

Va qui osservato che nel giudizio di Cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, nel regime precedente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di fatti decisivi costituisce vizio di omesso esame solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

Ora, nel caso concreto, la ricorrente, pur denunciando un’omessa pronuncia su indizi e fatti del processo, non specifica se e in che modo l’esame di quei fatti avrebbe determinato con certezza una decisione assolutamente diversa da quella effettivamente adottata.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dei principi giuridici attinenti alla configurabilità di presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, nonchè (in quanto occorra) si sensi dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2729 c.c., comma 1. Conseguente (e connesso) vizio di omessa e/o insufficiente motivazione. Il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Secondo al ricorrente, la CTR di Torino nel configurare delle presunzioni gravi precise e concordanti, non avrebbe tenuto conto dei principi giuridici elaborati dalla giurisprudenza civile in rodine agli artt. 2727 – 2729 c.c..

4.1.= Anche questo motivo è infondato.

A parte la sufficienza e logicità della motivazione riportata dalla sentenza impugnata, tale da consentire (unitamente alla parte narrativa e all’esposizione dei motivi di appello) un’agevole identificazione della ratio decidendi della decisione in esame, deve rilevarsi, che con tale censura, sotto il profilo del difetto di motivazione, si tende a un non consentito riesame delle risultanze di causa ed ad una altrettanto non consentita valutazione dei poteri discrezionali del giudice del merito in relazione all’esame di dette circostante, con specifico riferimento all’adozione di criteri presuntivi.

In definitiva, il ricorso va rigettato. La particolarità delle questioni esaminate è ragione sufficiente per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA