Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26505 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 12/12/2011), n.26505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24722-2007 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende oper

legis;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimato –

avverso la sentenza di revocazione n. 10349/2007 della CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

1. Con ricorso notificato il 6.2.08, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate chiedevano la revocazione della sentenza n. 10349/07, emessa da questa Corte in data 21.3.07 e depositata il 7.5.07, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle suddette amministrazioni avverso la sentenza n. 179/33/00, emessa dalla CTR della Lombardia in data 9.10.00.

2. Le amministrazioni ricorrenti si dolevano, invero, del fatto che questa Corte avesse dichiarato inammissibile il predetto ricorso, per evidente errore di fatto, non avendo rilevato che l’atto era stato regolarmente notificato all’intimato C.B., contumace nel giudizio di appello, e non al difensore costituito in prime cure.

3. La parte resistente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Il ricorso per revocazione proposto dalle amministrazioni finanziarie si palesa pienamente fondato.

2. Va osservato, invero, che sussiste l’errore revocatorio commesso dalla Corte di Cassazione – diverso dall’errore ostativo, che si concreta nell’erronea manifestazione della volontà del giudicante, ed è emendabile in sede di correzione (artt. 287 e 288 c.p.c.), nonchè dall’errore vizio che si manifesta in un’errata valutazione delle risultanze processuali, ed è denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – qualora la Corte incorra in un’erronea percezione degli atti di causa e, segnatamente, nella supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, o nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita; sempre che l’evento su cui cade l’errore non abbia costituito un punto controverso in ordine al quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunziato.

Il suddetto errore – perchè possa venire in rilievo con riferimento alla Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 – deve, inoltre, presentare i seguenti caratteri: 1) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; 2) deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; 3) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte della Corte e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa; 4) deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità (ossia quelli che la Corte deve, e può, esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza dì cassazione, giacchè, ove esso fosse configurabile come causa determinante della decisione impugnata in Cassazione, il vizio correlato potrebbe dare adito soltanto alle impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (cfr. ex plurimis, Cass. 12283/04, 7647/05, S.U. 26022/08, S.U. 1666/09). 3. Ebbene, nel caso concreto, ad avviso della Corte, sussistono tutti i suesposti requisiti per l’accoglimento dell’istanza di revocazione, ritualmente proposta dall’amministrazione finanziaria con la chiara indicazione del fatto assunto come oggetto dell’errore, e dei presupposti che lo rendono giuridicamente rilevante, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

Ed invero, la sentenza n. 10349/07 del 7.5.07, ha dichiarato inammissibile il ricorso sull’erroneo presupposto che il ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 179/33/00, della CTR della Lombardia fosse stato notificato al difensore del contribuente nel giudizio di primo grado, laddove – essendo stato il C. contumace in detto giudizio – il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla parte personalmente, a norma dell’art. 330 c.p.c., u.c..

Senonchè è evidente l’errore di fatto in cui è incorsa questa Corte dell’impugnata sentenza, atteso che il ricorso per cassazione, cha ha dato luogo alla pronuncia n. 10349/07, risulta regolarmente notificato, in data 23.11.01, a C.B. a mani proprie.

L’impugnata sentenza di questa Corte va, pertanto, revocata.

4. Passando, quindi, alla fase rescissoria del giudizio e, quindi, all’esame del ricorso per cassazione proposto dall’amministrazione finanziaria nei confronti della sentenza di secondo grado, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

4.1. Rileva, invero, la ricorrente che la CTR si è pronunciata sulla regolarità del processo, e segnatamente dell’instaurazione del contraddittorio dinanzi al giudice di primo grado, senza essere mai stata investita della questione.

4.2. Il motivo è fondato.

4.2.1. Osserva, per vero, la Corte che la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. sussiste ogni qual volta il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, in tal modo superando in termini quantitativi il petitum di parte (ultrapetizione), ovvero attribuendo a colui che agisce in giudizio un bene diverso, così eccedendo il petitum di parte in termini qualitativi (extrapetizione) (cfr, tra le tante, Cass. 14468/09, 455/11).

4.2.2. Orbene, nel caso di specie, dalla stessa sentenza di appello si evince, in maniera inequivocabile, che il tema del contendere – nei due gradi del giudizio di merito – si era incentrato esclusivamente sulla regolarità, o meno, della notifica dell’avviso di liquidazione per INVIM decennale alla società, avendo il C. – al quale l’atto era diretto – eccepito di non essere il legale rappresentante della GISS s.r.l., debitrice dell’imposta.

Ed, a fronte di tale eccezione, l’Ufficio aveva dedotto che amministratrice della predetta società risultava – da certificazione rilasciata dalla CCIA – I.R., moglie del C., a mani della quale l’avviso di liquidazione dell’INVIM era stato, peraltro, notificato. Per il che, ad avviso dell’amministrazione, la pretesa fiscale azionata era stata comunque portata a conoscenza del soggetto indicato dallo stesso C. come legale rappresentante della GISS s.r.l..

4.2.3. Ne consegue, dunque, che la CTR si è pronunciata sulla regolarità dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado e – per di più – in termini del tutto ipotetici (“appare improbabile che il giudizio si sia regolarmente costituito”), in totale assenza di una qualsiasi domanda o eccezione di parte, in entrambi i gradi del giudizio tributario di merito.

La censura proposta, al riguardo, dall’amministrazione, va, pertanto, accolta.

5. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36, 58, 59 e 60, nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

5.1. La CTR avrebbe, infatti, violato – a parere della ricorrente – le norma in materia di obblighi gravanti sul contribuente, in tema di comunicazione delle notizie indispensabili circa le vicende fondamentali della società, avendo omesso di valutare che il C. aveva mancato di portare a conoscenza dell’amministrazione l’avvenuta nomina del nuovo amministratore.

E comunque – e la censura assume carattere assorbente – il giudice di appello non aveva in alcun modo tenuto conto delle difese dell’amministrazione sul punto, nonchè della documentazione prodotta dall’Ufficio (certificazione della CCIA e notifica dell’avviso di liquidazione), da cui poteva desumersi che l’atto in contestazione era stato notificato a mani di I.R., indicata dallo stesso C. come amministratore in carica della società.

Sicchè l’atto medesimo era stato portato, comunque, a conoscenza del soggetto legittimato a rappresentare la GISS s.r.l..

5.2. Anche il motivo in esame, a giudizio della Corte, si palesa fondato, in relazione al vizio di motivazione dedotto dall’amministrazione finanziaria.

5.2.1. Per vero, il vizio di insufficiente motivazione, ricorre – secondo il costante insegnamento di questa Corte – quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale si desume dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio (v., ex plurimis, Cass. 828/07, 4766/06, 20322/05).

5.2.2. Ebbene è del tutto evidente, a giudizio della Corte, che la considerazione dei suindicati elementi costituenti fatti decisivi della controversia, prospettati dall’Ufficio e supportati dalla relativa documentazione, del tutto obliterati nell’impugnata sentenza, avrebbe potuto condurre l’organo giudicante ad una decisione diversa da quella adottata. Per cui il motivo formulato, al riguardo, dall’amministrazione finanziaria non può che trovare pieno accoglimento.

6. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà incentrare il suo esame esclusivamente sulla regolarità, o meno, della notifica dell’avviso di liquidazione dell’INVIM decennale, tenendo conto di quanto dedotto dall’Ufficio al riguardo.

7. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; pronuncia la revocazione della sentenza n. 10349/07, emessa da questa Corte in data 7.5.07; cassa la sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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