Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26504 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. II, 19/10/2018, (ud. 14/03/2018, dep. 19/10/2018), n.26504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20440-2014 proposto da:

M.G., domiciliato ex lege in Roma p.zza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonio Strozzieri;

– ricorrente –

contro

B.A., domiciliato ex lege in Roma p.zza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Giuseppe Brandimarti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 933/2013 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Patrone Ignazio, che ha chiesto la declaratoria di estinzione del

giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente processo trae origine dal ricorso notificato il 29/07/2014 da M.G. a B.A. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 933/2013 depositata il 5/12/2013.

2. La Corte territoriale aveva respinto l’appello principale dell’odierno ricorrente e quello incidentale del controricorrente confermando la sentenza di primo grado in merito alle domande principali del B. ed a quella riconvenzionale del M..

3. Ha resistito al ricorso l’appellato.

4. In data 5/3/2018 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal suo procuratore munito di procura speciale ed accettata dal controricorrente e dal suo difensore.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio è estinto per effetto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

2. Nulla va disposto sulle spese del processo in applicazione dell’art. 391 c.p.c., comma 4 stante l’accettazione della rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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