Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26504 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26504
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24867 – 2018 R.G. proposto da:
M.M. – c.f. (OMISSIS) – F.G. – c.f.
(OMISSIS) – elettivamente domiciliate in Roma, alla via Golametto, n.
4, presso lo studio dell’avvocato Giovambattista Ferriolo e
dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate che le rappresentano e
difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTI
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. 80184430587 – in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
RESISTENTI
avverso il decreto della corte d’appello di Perugia n. 649/2018,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio
2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
Fatto
MOTIVI IN FATTO IED IN DIRITTO
Con decreto dei 23.10.2017/6.2.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex lege n. 89/2001 proposto da M.M. e F.G., condannava il Ministero della Giustizia a pagare a ciascuna ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” (del pari ex lege n. 89 del 2001), la somma di Euro 1.700,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Giovambattista Ferriolo ed all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, difensori anticipatari di M.M. e di F.G., le spese di lite, liquidate in Euro 210,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge.
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso M.M. e F.G.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Con l’unico motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dell’art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014.
Deducono che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 1.700,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (non si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018).
Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 255,00, fase introduttiva Euro 255,00, fase istruttoria Euro 283,50, fase decisionale Euro 405,00.
Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 1.198,50. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 210,00.
In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 649/2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Il giudice di rinvio valuterà inoltre l’applicabilità al caso di specie della previsione di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2 (“quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento (…)”).
Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia n. 649/2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019