Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26504 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 12/12/2011), n.26504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27515-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARDEA

1/B, presso lo studio dell’avvocato BATOCCHI FRANCESCO, rappresentata

e difesa dagli avvocati MICCINESI MARCO, PISTOLESI FRANCESCO, con

procura speciale notarile del Not. Dr. GIOVANNI BISSI in FERRARA,

rep. n. 25900 del 19/03/2007;

– resistente con procura notarile –

avverso la sentenza n. 103/2005 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 28/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato GOLINO, delega Avvocato PISTOLESI,

che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

1. Con sentenza n. 103/05, depositata il 28.10.05, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ferrara avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da S.M.G. – quale socio della Officine Spet-toli s.a.s.

– nei confronti dell’avviso di accertamento, con il quale era stato elevato il reddito dichiarato dalla medesima, ai fini IRPEF, per l’anno 1995.

2. La CTR riteneva, invero, pienamente fondate le argomentazioni proposte in primo grado dalla ricorrente, la quale aveva ritenuto applicabile retroattivamente il disposto del D.P.R. n. 695 del 1996, art. 2 – che ha soppresso l’obbligo della tenuta del registro dei beni ammortizzabili – ed operabili le deduzioni degli interessi passivi su finanziamento, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 75 (nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie), nonchè della quota del reddito di impresa imputabile all’attività prevalente di uno dei soci, ai sensi dell’art. 120 del medesimo decreto. Per tali ragioni il giudice di appello riteneva, pertanto, condivisibile la decisione di prime cure, poichè “logica e conforme a diritto”.

3. Per la cassazione della sentenza n. 103/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la totale carenza di motivazione dell’impugnata sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. la CTR avrebbe, invero, del tutto omesso di esaminare i motivi di appello proposti dall’amministrazione finanziaria, essendosi – in sostanza – limitata a riprodurre letteralmente ed integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, perfino nel dispositivo, nel quale si disponeva l’accoglimento del ricorso della contribuente, anzichè pronunciare il rigetto dell’appello dell’Ufficio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 695 del 1996, art. 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16.

2.1. Lamenta, difatti, l’amministrazione che il giudice di appello abbia illegittimamente attribuito valenza retroattiva al disposto del D.P.R. n. 695 del 1996, art. 2, con il quale è stato soppresso l’obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 16), laddove l’efficacia di tale disposizione era stata fissata – dall’art. 5 dello stesso decreto – con decorrenza dal 21.2.1997.

3. Con il terzo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce, poi, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75 e 63 (nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie).

3.1. Si duole, invero, l’amministrazione del fatto che la CTR abbia erroneamente ritenuto detraibili gli interessi passivi su finanziamento, a prescindere dalla loro inerenza all’attività di impresa, che dovrebbe, invece, essere sempre accertata in riferimento a tutte le componenti negative del reddito.

4. Con la quarta censura, infine, l’amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 120 (nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie).

4.1. La CTR avrebbe, infatti, ad avviso della ricorrente, erroneamente riconosciuto la deduzione prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 120, in relazione al reddito di impresa di uno dei soci della Officine Spettoli s.a.s., in difetto di prova, da parte del contribuente, circa il fatto che la prestazione dell’attività nell’impresa costituisca – come richiede la norma – la sua prevalente occupazione.

5. Premesso quanto precede, va osservato che il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

5.1. Ed invero – secondo il costante insegnamento di questa Corte – la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima purchè il giudice del gravame, facendo proprie le argomentazione di quello di prima istanza, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, di guisa che il percorso argomentativo, desumibile dal raffronto tra le parti motive di entrambe le sentenze, risulti appagante e corretto, in conformità al modello di sentenza prefigurato dal disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Tale correttezza del percorso motivazionale non può, per contro, essere ritenuta da questa Corte laddove il giudice di appello si limiti ad una laconica motivazione, formulata in termini di mera adesione alla motivazione dell’impugnata sentenza. E’ fin troppo evidente, infatti, che in siffatta ipotesi non è in alcun modo possibile inferire che alla condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto sulla base dell’esame dei motivi di gravame, e di una valutazione di infondatezza degli stessi (Cass. 2268/06, 15483/08, 18625/10, 11138/11).

5.2. Nel caso di specie, l’impugnata sentenza ha addirittura letteralmente trascritto la motivazione della decisione di prime cure, come si evince dal riferimento – contenuto in più punti della decisione di appello – ai motivi di ricorso del contribuente ed alle controdeduzioni dell’Ufficio, anzichè ai motivi di appello proposti dall’amministrazione finanziaria.

Ed è certamente significativo che la CTR – a p. 2 della decisione, a chiusura della parte narrativa della motivazione – abbia testualmente riportato la seguente affermazione: “chiede l’Ufficio che il ricorso venga rigettato perchè infondato”; laddove, rivestendo l’amministrazione finanziaria la qualità di appellante, la stessa non avrebbe logicamente potuto concludere per il rigetto del proprio ricorso in appello. Ma vi è di più.

Il dispositivo dell’impugnata sentenza addirittura reca la pronuncia di accoglimento del ricorso della contribuente (“la Commissione accoglie il ricorso e dichiara compensate le spese”), anzichè quella di rigetto dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria.

Sicchè è di palmare evidenza che la CTR, men che motivare per relationem la propria decisione, mediante richiamo a quella emessa in prime cure, si è limitata a riprodurre pedissequamente quest’ultima, senza effettuare esame alcuno dei motivi di appello proposti dall’Agenzia delle Entrate, che – in verità – non risultano neppure menzionati nella sentenza di appello.

L’esame della pronuncia di primo grado, nell’ambito e nei limiti dei motivi di gravame, – costituente l’oggetto specifico del giudizio di appello, come si evince dal combinato disposto dell’art. 339 c.p.c., comma 1 e art. 342 c.p.c., comma 1 – risulta pertanto ristretta, nel caso di specie, alla seguente laconica ed apodittica affermazione:

“la decisione della Commissione di primo grado appare logica, conforme a diritto e non deve perciò essere modificata”. Se ne deve, pertanto, necessariamente inferire, a giudizio della Corte, la sussistenza del vizio motivazionale denunciato dall’Agenzia delle Entrate con il primo motivo di ricorso.

6. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, assorbiti gli altri, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, che provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA