Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26503 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26503 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 13387-2007 proposto da:
AZIMUT S.R.L. (c.f. 00801330523),
legale rappresentante pro tempore,

in persona del
elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAllA RISORGIMENTO 59, presso
l’avvocato VIOLA GIANCARLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FALASCHI PAOLO
2013

EMILIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1527

contro

FALLIMENTO CRE.BE.B0. S.R.L. (C.F. 00259420529), in

Data pubblicazione: 27/11/2013

persona del Curatore dott.ssa DANIELA MAYER,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20,
presso l’avvocato OLIVETI FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MENCONI MARCO, giusta procura a margine del

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1931/2006 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 17/10/2013 dal Consigliere
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato MENCONI
che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso e
condanna alle spese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

controricorso;

2

Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Il Tribunale di Montepulciano ha accolto l’azione
revocatoria fallimentare per sproporzione nel prezzo di
vendita di un immobile dalla società fallita (rigettando la
domanda per simulazione) promossa dal curatore del

fallimento della s.r.l. CREBEBO nei confronti della s.r.l.
AZIMUT.
La corte d’appello – con la sentenza impugnata (depositata
il 20.12.2006) ha confermato la decisione del tribunale,
salvo che in punto di spese processuali per ctu che il
primo giudice non aveva considerato e che la corte ha posto
a carico del soccombente.
2.- Contro la sentenza di appello la società convenuta (in
persona del liquidatore) ha proposto ricorso per cassazione
affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso la curatela intimata, la quale,
nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., ha depositato
memoria con la quale richiama la documentazione depositata
ai sensi dell’art. 372 c.p.c. attestante l’avvenuta
cancellazione dal registro delle imprese, sin da 17.7.2003,
della società ricorrente ed eccepisce l’inammissibilità del
ricorso.
3.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata.
La società ricorrente

come risulta dal documento

ritualmente depositato – è stata cancellata dal registro
3

delle imprese il 17.7.2003 mentre il ricorso è stato
proposto nel 2007.
Poiché la cancellazione dal registro delle imprese,
avvenuta in data successiva all’entrata in vigore dell’art.
4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a

tale adempimento efficacia costitutiva), determina
l’immediata estinzione della società di capitali,
indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici
ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile – per
carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma,
cod. proc. civ. – il ricorso per cassazione proposto dal
liquidatore di una società che sia stata cancellata dal
registro delle imprese in epoca posteriore alla data
suddetta, difettando la stessa di legittimazione
sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai
soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no
l’evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore
della società (Sez. 3, Sentenza n. 8596 del 09/04/2013;
Sez. U, Sentenza n.

6070 del 12/03/2013).

Invero, «la cancellazione della società dal registro delle
imprese, a partire dal momento in cui si verifica
l’estinzione della società cancellata, priva la società
stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola
eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10
legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga
4

nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte,
si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli
artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione
o riassunzione da parte o nei confronti dei soci,
successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc.

civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei
modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in
tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione
della sentenza, pronunciata nei riguardi della società,
deve provenire o essere indirizzata, a pena
d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci,
atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto
estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale
l’evento estintivo è occorso>> (Sez. U, Sentenza n. 6070
del 12/03/2013).
Tale principio è applicabile, per le società cancellate
prima del l ° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del
d.lgs. n. 3 del 2003), per le impugnazioni proposte – come
nella concreta fattispecie – in epoca successiva alla
predetta data (Sez. un., n. 4060/2010). Talché il ricorso
deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, peraltro, essendo
stato proposto il ricorso prima del mutamento di
giurisprudenza operato dalla pronuncia delle Sezioni unite
del 2010, possono essere compensate.
5

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17

ottobre 2013

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