Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26503 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ISA Claudio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9766-2010 proposto da:

D.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO SECCHI

9, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO VENTURA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ALESCI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.P.L. con ricorso, depositato il 12 settembre 2008, chiedeva alla Commissione Tributaria regionale del Lazio, la revoca della sentenza n. 385/40/2007 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio finanziario, ritenendo legittima la notificazione della cartella di pagamento relativa ad un addebito di imposta IRPF, scaturito a seguito di controllo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. Sosteneva il Contribuente che la CTR del Lazio era incorsa in un errore, posto che la notifica della cartella era tardiva, così come risulterebbe dagli atti di causa.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate di Latina ed evidenziava che trattavasi di errore di valutazione e non di errore di fatto per cui il ricorso era inammissibile, concludeva per l’inammissibilità del ricorso per revocazione.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza an. 112/39/09 dichiarava inammissibile il ricorso. Il Collegio rilevava che nel caso di specie trattavisi di un errore di diritto, ovvero di un errore di valutazione giuridica per cui la decisione avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da D.P.L. con ricorso affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Latina ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo D.P.L. lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto specifico e decisivo della controversia. Secondo il ricorrente, la CTR del Lazio avrebbe errato nel ritenere che l’errore denunciato non costituisse un errore di fatto, nonostante dagli atti emergeva con chiarezza che il Ruolo era stato consegnato al Concessionario il 29 dicembre 2000 e non, invece, come avrebbero ritenuto i Giudici di appello, il 10 dicembre 2001.

1.1.= Il motivo, non, pienamente, rispettoso del principio di autosufficienza (posto che il ricorrente, pur richiamando la cartella di pagamento, dalla quale dovrebbe risultare la data della consegna del ruolo al Concessionario, il ruolo dal quale dovrebbe risultare la data della sua formazione, nonchè la data di trasmissione telematica al Concessionario, ha omesso di riprodurre le parti essenziali di quegli atti), tuttavia, è infondato.

Infatti, la CTR del Lazio (sentenza 385/40/2007) nell’indicare la data del 10 dicembre 2001 quale data di consegna del ruolo al Concessionario, non si è limitata ad assumere una data (come sostiene il ricorrente) ma, valutate le prospettazioni di entrambi le parti ha ritenuto che la consegna del ruolo fosse stata effettuata il 10 dicembre 2001. Pertanto, la data di consegna del ruolo al Concessionario, ritenuta corretta dalla CTR del Lazio, così come, l’esclusione della data indicata dall’attuale ricorrente, sono frutto di una valutazione, e, comunque, corrette o sbagliate che fossero, il risultato di un’attività valutativa del giudice dei dati e delle situazioni processuali. Sicchè, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui “(…) nel caso di specie trattasi di un errore di diritto, ovvero, di un errore di valutazione giuridica per cui la decisione di appello doveva essere impugnata con un ricorso per cassazione (….)”, va condivisa e confermata.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 per totalmente omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, relativo alla sussistenza di un errore di fatto. Secondo il ricorrente la CTR del Lazio avrebbe omesso letteralmente di motivare in relazione alla specifica censura relativa alla sussistenza di un errore di fatto, e/o comunque, le affermazioni esposte in sentenza integrerebbero gli estremi di una motivazione del tutto apparente. Per altro, specifica i ricorrente la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminate il punto relativo alla consegna del ruolo e a dar conto delle controdeduzioni poste dall’odierno ricorrente in sede di memoria difensiva.

2.1.= Il motivo è infondato, essenzialmente, perchè non censura l’effettiva ratio decidendi. La CTR del Lazio nel motivare la decisione di inammissibilità del ricorso di revocazione ha espressamente rinviato alle ragioni poste a fondamento dell’eccezione di inammissibilità dall’Ufficio finanziario. In buona sostanza, la motivazione, di cui si dice, è una motivazione per relationem (La Commissione, esaminati gli atti, ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio) pertanto, la censura avrebbe dovuto coinvolgere le argomentazioni svolte dall’Ufficio finanziario con l’atto di costituzione e/o comunque, il ricorrente, avrebbe dovuto censuare, e non sembra lo abbia fatto, l’erronea sussistenza di una motivazione per relationem.

In definitiva il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.., condannato al pagamento delle spese che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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