Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26503 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/12/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 12/12/2011), n.26503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1047/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

MALAGA SRL;

– intimato –

sul ricorso 5231/2006 proposto da:

MALAGA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio

dell’avvocato REVELLI FRANCA LUISA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FACCIO GIORGIO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti a ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 25/2005 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 05/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato REVELLI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore prò tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte dep. il 05/07/2005 che aveva, decidendo su due cause riunite, respingendo l’appello della MA.LA.GA srl, confermato la sentenza della CTP di Torino che aveva respinto il ricorso della medesima avverso il diniego di condono della lite e, accogliendo l’appello dello Ufficio rideterminato l’imponibile irpeg e ilor.

La CTR aveva ritenuto non condonabile la lite limitatamente all’Irpeg e ilor, in quanto la lite pendente comprendeva anche l’iva, e fondato l’appello dell’ufficio in ordine alla determinazione del reddito.

I ricorrenti pongono a fondamento del ricorso la violazione di legge e il vizio motivazionale.

La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale cui i ricorrenti hanno risposto con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza e la contribuente ha presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono essere riuniti il ricorso principale e quello incidentale perchè relativi alla medesima sentenza.

Sempre preliminarmente deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate (Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006). Le relative spese possono giustamente compensarsi, essendosi la relativa giurisprudenza consolidata dopo la proposizione del presente ricorso.

L’Agenzia, con unico mezzo, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 54 e 56, e vizio motivazionale non potendo la CTR riconoscere il diritto del cessionario di un’operazione simulata, per il solo fatto che il cedente avesse versato l’imposta, di portare in detrazione l’imposta, essendo tale diritto collegato all’effettività della operazione; assume, in particolare, che la contribuente nell’anno in questione (1995) non avrebbe svolto nessuna attività economica perchè nelle scritture contabili non vi era traccia di pagamenti effettuati per cui ritiene “simulata” l’operazione (assume che le persone coinvolte avrebbero riconosciuto che il giro di compravendite che ha interessato l’immobile era stato determinato dallo scopo di sottrarre il bene ai creditori di una società fallita).

I motivi, il cui esame deve essere effettuato congiuntamente per la stretta connessione logica e giuridica, sono però infondati.

L’Agenzia, invero, nel momento in cui assume la natura simulata dell’operazione (assunta simulazione in quanto la vendita dello immobile sarebbe stata effettuata per frodare ragioni creditorie) propone alla Corte una inammissibile rilettura delle risultanze di fatto, tra l’altro, su un errato principio di diritto in quanto non è possibile riscontrare una coincidenza tra negozio simulato e negozio in frode ai creditori. Nel caso il giudice di appello ha:

– ritenuto “regolare” il contratto (per il quale è stata pagata l’IVA) anche ai fini fiscali dicendo che la “eventuale simulazione può essere fatta valere dai creditori” e che “ciò attiene a rapporti giuridici differente che non coinvolgono la posizione del Fisco nè il suo interesse” atteso che “l’imposta è stata pagata dal compratore al momento della stipulazione del contratto e tale esborso ha costituito in testa allo stesso… il diritto a detrarre l’imposta pagata”;

– escluso che “il contratto” sia riconducibile “ad alcuna fattispecie elusiva”.

L’Agenzia (nella sostanza) sostiene che “l’intento elusivo risultava… riconosciuto dai soggetti coinvolti nella vicenda” secondo i quali “un tale procedimento risponde a tentativi di distrazione del bene ai propri creditori ed a sfuggire ad eventuali azioni revocatorie”. L’Agenzia ritiene, quindi, che “dalla nullità del contratto… in quanto artificio finalizzato alla frode, non può scaturire alcuna pretesa creditoria nei confronti del fisco”.

Tanto esclude (o, comunque, non certamente prova) la presenza di una fattispecie assolutamente simulatoria, unica idonea a impedire il sorgere del credito d’imposta: la “distrazione” del bene non suppone affatto e di necessità che il contratto sia simulato: se ogni contratto del genere fosse necessariamente simulato non avrebbe senso riconoscere l’azione di revocazione, la quale suppone l’esistenza di un negozio traslativo vero ed effettivo. E’, invero, giurisprudenza costante di questa Corte(Cass., 3^, 22/08/2007, n. 17867, Cass., 3^, 10 ottobre 2008 n. 25016) che l’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. L’unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all’altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l’attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l’altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell’eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l’ulteriore richiesta.

E’, altresì, giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi – che il vìzio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass., 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322). L’art. 360 c.p.c., n. 5, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Certo quanto sopra, si osserva che l’Agenzia lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità, con conseguente inammissibilità anche sotto tale profilo del motivo di ricorso per Cassazione.

Come conseguenza del rigetto del ricorso principale, viene meno l’interesse della contribuente all’esame dei due motivi di ricorso incidentale.

In particolare, col primo motivo, la contribuente deduce che, essendo l’operazione commerciale contestata avvenuta nel 1995 era in relazione a tale annualità d’iva che andava valutata la tempestività della rettifica in relazione al termine di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, (erroneamente la CTR aveva invocato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43) e col secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 9, e L. n. 289 del 2002, art. 16, per avere CTR negato il condono perchè non relativo a tutte imposte oggetto dell’avviso di rettifica, ma solo per imposte dirette.

Questa Corte ha, invero, recentemente affermato (Cass., 1^, 23 luglio 2010 n. 17284) che” il ricorso incidentale per cassazione della parte totalmente vittoriosa, che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ ufficio, non siano state esaminate nel giudizio di merito, poichè in questo caso cessano di essere rilevabili d’ufficio. Ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un’ impugnazione che sia ammissibile in presenza di un interesse della parte, che sorge solo nel caso di fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione, poichè il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass., sez. un., 31 ottobre 2007, n. 23019, m. 600072).

A causa dell’esito del giudizio e delle questioni trattate, appare giusto compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese.

Rigetta il ricorso dell’Agenzia, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 15 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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