Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26502 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12873-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio

dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANITO CIARAMELLA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 238/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata l’11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA per

delega dell’Avvocato ANITO CIARAMELLA che ha chiesto

l’inammissibilità o il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta gli avvisi di accertamento con i quali la competente Agenzia delle entrate aveva accertato un maggior reddito di impresa ai fini IRPEG ed ILOR per l’anno di imposta 1992, sulla base delle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e compendiate nei processi verbali di constatazione redatti in data 13 ottobre 1995 e 23 maggio 1996, attestante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relativa presunti rapporti commerciali intercorsi con alcuni oleifici.

In sede di rinvio, disposto da questa Corte con la sentenza n. 2883 del 2009 (di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con cui la medesima CTR aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente), la Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 239 dell’11 aprile 2011 rigettava l’appello sostenendo che l’Ufficio finanziario non aveva provato “l’inesistenza del fatto generatore delle fatture false”, che poggiava su affermazioni di terzi, non costituenti presunzione ai sensi dell’art. 2727 c.c., ma che, anzi, il fallimento della società contribuente aveva fornito la prova dell’effettivo compimento delle operazioni commerciali che non potevano essere disconosciute sulla base delle modalità di pagamento della merce, effettuato con il “prelievo degli assegni da proprio conto corrente (…) o la sostituzione degli assegni tratti con il contante”, rappresentando modalità di pagamento frequenti nella pratica commerciale.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato fallimento con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2727, 2714 e 2627 (rectius: 2697) c.c., contestando il valore probatorio attribuito dai giudici di appello alle dichiarazioni di terzi, nella specie dei fornitori della società contribuente.

1.1. La ricorrente, sulla base dell’insegnamento di questa Corte ricavabile dalla sentenza n. 9876 del 2011, sostiene che nel processo tributario, ancorchè non siano ammesse prove testimoniali, le dichiarazioni dei terzi – acquisite dalla polizia tributaria e trasfuse nel p.v.c. e quindi nell’avviso di accertamento -possono assurgere, da elementi indiziari quali sono, a vere e proprie presunzioni qualificate ma soltanto nel concorso di particolari circostanze, da ravvisarsi nella particolare attendibilità ed affidabilità delle stesse, desumibile dal contenuto confessorio di fatti sfavorevoli al dichiarante.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Invero, anche a prescindere dal profilo di infondatezza del mezzo di impugnazione in esame, desumibile dal rilievo che nella pronuncia di questa Corte – il cui contenuto motivazionale nella parte qui di interesse la ricorrente ha pure riprodotto nel motivo in esame – si afferma la valenza presuntiva proprio della dichiarazione di un fornitore, per la sua “natura indubbiamente confessoria”, deve osservarsi che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass. n. 14784 del 2015, n. 26489 e n. 14541 del 2014, n. 15952 del 2007), ha del tutto trascurato di riprodurre il contenuto delle dichiarazioni rese dai terzi alla polizia tributaria così impedendo a questa Corte di verificare la fondatezza della doglianza che, peraltro, si pone in contrasto con l’accertamento in fatto – dalla ricorrente non censurato con il corrispondente vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – rinvenibile nell’affermazione dei giudici di appello secondo cui la curatela fallimentare aveva dimostrato che la società aveva effettivamente posto in essere le operazioni commerciali, dall’Ufficio finanziario ritenute invece inesistenti.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c..

3.1. Sostiene che la Commissione di appello aveva erroneamente ritenuto assolta dalla società contribuente la prova contraria dell’esistenza delle operazioni fatturate sulla scorta di documenti – nella specie, assegni di conto corrente bancario – “normalmente usati per camuffare le operazioni più spregiudicate (ex multis Cass. sent. n. 21303/2008)”, ma che invece la CTR aveva ritenuto essere normali “modalità di pagamento che nella pratica commerciale si presentano frequentemente”. Sostiene, altresì, che la prova della fittizietà delle operazioni commerciali risultava da “elementi e fatti certi ed incontrovertibili emersi in ben quattro distinti controlli della Guardia di Finanza”, compendiati in altrettanti processi verbali di constatazione, e che i giudici di appello erano incorsi in errore di diritto laddove avevano negato valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio omettendo di considerarli unitariamente.

4. Il motivo è inammissibile perchè la ricorrente, violando anche nella prospettazione di questo mezzo di impugnazione il principio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di indicare gli elementi presuntivi acquisiti dalla polizia tributaria rinvenibili nei relativi processi verbali di constatazione e non adeguatamente valutati dai giudici di appello, in tal modo precludendo a questa Corte anche la possibilità di verificare se i singoli elementi presuntivi siano stati effetivamente valutati “senza alcuna organica e complessiva considerazione di essi nel quadro unitario della indagine di fatto” (cfr. Cass. n. 6460 del 1982, conf. Cass. n. 13819 del 2003).

5. Il motivo in esame è inammissibile anche perchè la correttezza della valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 19064 del 2006; conf. n. 2155 del 2001, 2935 del 2006 e n. 15107 del 2013;) secondo cui “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Ed è anche noto che costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 21165 del 2013; conf. n. 1615 del 2015).

6. Conclusivamente, quindi, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 2014, nonchè al rimborso in favore della controricorrente delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre accessori come per legge.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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