Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26502 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. II, 19/10/2018, (ud. 29/01/2018, dep. 19/10/2018), n.26502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20307/2016 proposto da:

F.D.; + ALTRI OMESSI; elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

CORONAS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

UMBERTO CORONAS;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 337/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 12/02/2016, R.G. n. 5455/2011, Cron. n. 1003/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2018 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Le persone indicate in epigrafe come “ricorrenti”, con ricorsi depositati tra il 29/9/2011 ed il 9/10/2012, hanno proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale asseritamente sofferto a causa della non ragionevole durata di cinque diversi giudizi presupposti, promossi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La corte d’appello di Roma, unificati i sette distinti procedimenti, si è dichiarata incompetente ai sensi dell’art. 11 c.p.p..

La corte d’appello di Perugia, con Decreto 12 febbraio 2016, ritenuta la propria competenza ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1 ed accertata la legittimazione attiva dei ricorrenti, come si desume dai ricorsi introduttivi di tutti i giudizi presupposti (n. 11675 del 12/10/2001; n. 15324 del 9/11/2004 (rectius: 1994); n. 10261 del 30/6/1994; n. 9840 del 25/7/1995; n. 11577 del 17/9/1997), prodotti in atti al pari delle sentenze che li hanno definiti, ha rigettato le domande proposte.

La corte, in particolare, dopo aver premesso di aver rigettato (con Decreto n. 502 del 2014) altra domanda relativa ad uno dei giudizi presupposti (n. 10261 del 30/6/1994) per l’assenza del patema d’animo derivante dall’esiguità della posta in gioco, sul rilievo che: – in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 12 Protocollo n. 14 alla CEDU, la soglia minima di gravità, al di sotto della quale il danno non è indennizzabile, va apprezzata nel duplice profilo della violazione e delle conseguenze, sicchè dall’ambito di tutela della L. n. 89 del 2001, restano escluse sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sè non significative, sia quelle di maggior estensione temporale, ma riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi; – che il giudizio non è durato un tempo particolarmente elevato; – che sin dall’inizio vi era consapevolezza da parte dei ricorrenti, nell’ambito di un procedimento di natura collettiva e parasindacale, dell’infondatezza della pretesa, come ben delineato dal TAR del Lazio nella sua pronuncia conclusiva; ha rilevato che: l’orientamento giurisprudenziale in merito alle questioni poste al TAR del Lazio dai ricorrenti era prevalentemente contrario alle loro determinazioni; – le domande proposte dai ricorrenti sono state tutte rigettate; – i ricorrenti nei giudizi presupposti hanno tenuto una prolungata inerzia, non essendosi avvalsi dei metodi acceleratori previsti per il procedimento amministrativo; – la questione di legittimità costituzionale sollevata era palesemente infondata, per cui la pretesa dei ricorrenti di essere indennizzati per l’eccessiva durata del procedimento era temeraria, quanto meno a decorrere dalle date in cui la Corte costituzionale ne ha dichiarato la manifesta infondatezza: la risoluzione in senso negativo della questione di legittimità costituzionale preclude, infatti, per il periodo successivo alla decisione, il riconoscimento del patema d’animo conseguente alla lunga durata del procedimento; – gli arresti giurisprudenziali contrari alle pretese formulate dai ricorrenti, sia in rapporto alla Corte costituzionale, sia in rapporto alla Corte di cassazione, si sono formati in epoca precedente alla maturazione dei termini per la lunga durata del procedimento, previsti dalla L. n. 89 del 2001; – la manifesta infondatezza delle pretese dei ricorrenti, originaria o sopravvenuta, attualmente rilevante ai fini del rigetto della domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 2 quinquies, come modificata dall’art. 1, comma 777, dalla Legge di Stabilità 2015, in tutti i casi sottoposti all’esame del TAR del Lazio, con la sola eccezione del ricorso n. 11675 del 2001 definito con la sentenza n. 7900 del 2008, poteva costituire, già nella normativa previgente, un motivo per il rigetto della domanda; – infine, con riguardo al ricorso n. 11675 del 2001, il paterna d’animo poteva dirsi cessato con l’emanazione del D.L. n. 273 del 2005, per cui, considerata l’epoca di deposito del ricorso, era pressochè insussistente.

Gli istanti, come in epigrafe indicati, con ricorso notificato il 6/9/2016, dopo aver premesso che:

– le domande di equa riparazione erano state inizialmente proposte innanzi alla corte d’appello di Roma con ricorsi depositati tra il 14/11/2008 ed il 9/12/2009, e;

– i cinque giudizi presupposti sono stati introdotti con ricorsi depositati il 30/6/1994 (r.g.n. 10261/1994, definito con sentenza del 25/1/2010 a seguito di domanda di fissazione dell’udienza del 11/7/1994, di istanza di prelievo del 16/11/1994 e di ulteriori istanze di fissazione dell’udienza del 28/4/2009, 12/5/2009, 17/7/2009 e 28/10/2009), il 12/10/2001 (r.g.n. 11675/2001, definito con sentenza del 26/8/2008, a seguito di domanda di fissazione dell’udienza del 17/10/2001 e di istanze di prelievo del 4/7/2007, 13/11/2002 e 24/7/2006), il 9/11/1994 (r.g.n. 15324/1994, definito con sentenza del 19/1/2010 a seguito di istanze di prelievo del 12/5/2009 e 22/5/2009), il 25/7/1995 (r.g.n. 9840/1995, definito con sentenza del 29/11/2011, a seguito di domanda di fissazione dell’udienza del 4/8/1995 e di istanze di prelievo del 8/5/2009 e di istanze di fissazione dell’udienza del 10/12/2009, 18/12/2009, 23/4/2010 e 6/10/2010) ed il 17/9/1997 (r.g.n. 11577/1997, definito con sentenza del 29/9/2010, a seguito di domanda di fissazione dell’udienza del 21/10/1997, di istanza di prelievo del 22/5/2009 e di ulteriori istanze di fissazione dell’udienza del 22/5/2009 e 29/5/2009) hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto pronunciato dalla corte d’appello.

Il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 3, commi 4 e 5 e art. 6 CEDU, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 848 del 1955, e dei consolidati principi enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla Suprema Corte in tema di danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo presupposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto: a) l’insussistenza del patema d’animo per irragionevole durata dei giudizi presupposti, in ragione della presunta esiguità della posta in gioco, laddove il diritto all’equa riparazione non è condizionato dalla scarsa entità delle pretese vantate nel giudizio presupposto: nella specie, peraltro, la posta in gioco è di notevolissima importanza, riguardando differenze retributive per ben cinque anni, il compenso delle ore eccedenti l’attività lavorativa prestata per missioni all’estero, ed il computo su tutte le tredicesime mensilità del compenso per due ore settimanali obbligatorie di servizio; b) la prolungata inerzia dei ricorrenti nei giudizi presupposti, laddove, come emerge dalla documentazione versata in atti, gli istanti, nel corso dei processi amministrativi presupposti, hanno presentato l’iniziale istanza di fissazione dell’udienza ed, in seguito, istanza di prelievo e l’ulteriore istanza di fissazione dell’udienza L. n. 205 del 2000, ex art. 9: in ogni caso, la mancata presentazione dell’istanza di prelievo – che a far data dall’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 51, conv. con L. n. 133 del 2008 rende improponibile la domanda di equa riparazione – assume rilievo ai fini della decisione sulla domanda di equa riparazione ma solo limitatamente all’entità dell’indennizzo che in concreto, per il periodo precedente al 25/6/2008, quando la predetta disposizione è entrata in vigore: ferma restando, però, che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non vanifica il diritto all’equa riparazione per il periodo precedente al 25/6/2008; c) il rigetto dei ricorsi sulla base di un orientamento giurisprudenziale prevalentemente contrario alle determinazioni dei ricorrenti, laddove, al contrario, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti in base alla giurisprudenza precedentemente formatasi, salvi i casi in cui siano ravvisabili situazioni costituenti abuso del processo, che devono essere puntualmente provate dall’Amministrazione; d) la sussistenza di arresti giurisprudenziali contrari alle pretese formulate dai ricorrenti, formati in epoca precedente alla maturazione dei termini per la lunga durata del procedimento, peraltro neppure indicati, laddove: – per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il diritto dei ricorrenti alla percezione, come avvenuto per i pari gradi delle forze di polizia, delle differenze retributive arretrate ai sensi della L. n. 23 del 1993, art. 1, la prima pronuncia negativa del Consiglio di Stato è intervenuta soltanto il 15/12/2000, con la sentenza n. 6664 del 2000; – per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi integralmente compensate le ore eccedenti le obbligatorie 37 ore settimanali prestate per attività lavorativa per missioni all’estero, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4047 del 2007, si era pronunciato in senso favorevole ai ricorrenti e solo in seguito, con la decisione n. 3550 del 2008, si è pronunciato in senso sfavorevole; – per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi computato nella tredicesima mensilità il compenso per due ore settimanali obbligatorie aggiuntive di servizio ai sensi della L. n. 231 del 1990, art. 10, i giudici del TAR, a partire dal 2004, con numerose pronunce si sono espressi in senso favorevole, con orientamento ribaltato in appello dal Consiglio di Stato con sentenze del 2010, per cui non può affermarsi, nei casi in questione, che si erano formati orientamenti giurisprudenziali contrari alle pretese dei ricorrenti in epoca precedente la maturazione del triennio di ragionevole durata dei processi amministrativi presupposti; e) la pretesa dei ricorrenti di essere indennizzati per l’eccessiva durata del procedimento, a fronte di una questione di legittimità costituzionale palesemente infondata, era temeraria, quanto meno a decorrere dalla data in cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza dei ricorsi, laddove, in realtà, la questione relativa al diritto del personale delle forze armate a percepire le differenze retributive arretrate ai sensi della L. n. 23 del 1993, non è mai stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale, infatti, con le pronunce n. 455 del 1993 e 331 del 1999, si è occupata della diversa fattispecie del diritto alla percezione delle differenze retributive al personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza: in ogni caso, hanno aggiunto i ricorrenti, il giudizio non poteva ritenersi pretestuoso ab origine ma solo a far data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 439 del 28/12/2001, fermo restando che la manifesta infondatezza della domanda e la consapevolezza di tale infondatezza, nei giudizi in esame, introdotti prima dell’11 settembre del 2012 e per i quali, pertanto, non trova applicazione la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 quinquies, non costituiscono di per sè condizioni idonee ad escludere il diritto all’indennizzo, e che, in mancanza di una condanna ex art. 96 c.p.c., era precluso alla corte d’appello l’accertamento d’ufficio del presunto carattere temerario della lite in riferimento al giudizio presupposto.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza di arresti giurisprudenziali contrari alle pretese formulate dai ricorrenti e che la pretesa dei ricorrenti, a fronte di una questione di incostituzionalità palesemente infondata, era temeraria quanto meno a decorrere dalla data in cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza dei ricorsi, trascurando di considerare che, in realtà: a) per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il diritto dei ricorrenti alla percezione, come avvenuto per i pari gradi delle forze di polizia, delle differenze retributive arretrate ai sensi della L. n. 23 del 1993, art. 1, la prima pronuncia negativa del Consiglio di Stato è intervenuta soltanto il 15/12/2000, con la sentenza n. 6664 del 2000; b) la questione relativa al diritto del personale delle forze armate a percepire le differenze retributive arretrate non è mai stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale si è occupata della diversa fattispecie del diritto alla percezione delle differenze retributive al personale dell’Arma dei Carabinieri e dl Corpo della Guardia di Finanza; c) per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi integralmente compensate le ore eccedenti le obbligatorie 37 ore settimanali prestate per attività lavorativa per missioni all’estero, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4047 del 2007, si era pronunciato in senso favorevole ai ricorrenti e che solo in seguito, con la decisione n. 3550 del 2008, si è pronunciato in senso sfavorevole; d) per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi computata nella tredicesima mensilità il compenso per due ore settimanali obbligatorie aggiuntive di servizio ai sensi della L. n. 231 del 1990, art. 10, i giudici del TAR, a partire dal 2004, con numerose pronunce si sono espressi in senso favorevole, con orientamento ribaltato in appello dal Consiglio di Stato con sentenze del 2010: fatti che, ove esaminati e considerati, non avrebbero consentito il rigetto delle domande.

3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c., comma 2, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la sussistenza di arresti giurisprudenziali contrari alle pretese formulate dai ricorrenti e che la pretesa dei ricorrenti, a fronte di una questione di incostituzionalità palesemente infondata, era temeraria quanto meno a decorrere dalla data in cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza dei ricorsi, fornendo una motivazione solo apparente o inesistente, posto che: a) per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il diritto dei ricorrenti alla percezione, come avvenuto per i pari grado delle forze di polizia, delle differenze retributive arretrate ai sensi della L. n. 23 del 1993, art. 1, la prima pronuncia negativa del Consiglio di Stato è intervenuta soltanto il 15/12/2000, con la sentenza n. 6664 del 2000; b) la questione relativa al diritto del personale delle forze armate a percepire le differenze retributive arretrate non è mai stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, la quale si è occupata della diversa fattispecie del diritto alla percezione delle differenze retributive al personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza; c) per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi integralmente compensate le ore eccedenti le obbligatorie 37 ore settimanali prestate per attività lavorativa per missioni all’estero, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4047 del 2007, si era pronunciato in senso favorevole ai ricorrenti e che solo in seguito, con la decisione n. 3550 del 2008, si è pronunciato in senso sfavorevole; d) per quanto riguarda i giudizi amministrativi presupposti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a vedersi computata nella tredicesima mensilità il compenso per due ore settimanali obbligatorie aggiuntive di servizio ai sensi della L. n. 231 del 1990, art. 10, i giudici del TAR, a partire dal 2004, con numerose pronunce si sono espressi in senso favorevole, con orientamento ribaltato in appello dal Consiglio di Stato con sentenze del 2010.

4. I motivi, nei termini che seguono, sono fondati. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che:

– in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. SU n. 1338 del 2004; Cass. n. 24696 del 2011; più di recente, Cass. n. 53 del 2016);

– in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione non è condizionato dalla scarsa entità della posta in gioco, salvo che la parte non abbia promosso una lite temeraria o non abbia abusato del processo (Cass. n. 15905 del 2015; Cass. n. 23721 del 2015);

– non influisce sulla configurabilità di un danno non patrimoniale il fatto che la controversia irragionevolmente protrattasi sia una causa collettiva: l’essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza ad una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è, invero, circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo (Cass. n. 17572 del 2015);

– l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata L. n. 89 del 2001 (Cass. n. 53 del 2016): la configurabilità del danno risarcibile ai sensi della L. n. 89 del 2001, non può essere, infatti, esclusa in ragione dell’esito sfavorevole del giudizio, a meno che dagli atti processuali non risulti la prova che la parte, che richiede il risarcimento del danno, abbia proposto una lite temeraria al solo fine di conseguire la irragionevole durata del giudizio, mentre la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria è irrilevante al fine di escludere il diritto al risarcimento del danno, potendo semmai rilevare ai fini della quantificazione del danno: nel caso di specie, non risulta dal decreto impugnato che l’Amministrazione abbia fornito la prova, cui è onerata, di fatti dai quali poter ragionevolmente desumere la volontà dei ricorrenti di precostituire, con la loro iniziativa giudiziaria, il presupposto per un’azione ai sensi della L. n. 89 del 2001 (Cass. n. 17572 del 2015);

– il diritto all’equa riparazione per la durata irragionevole del processo spetta a tutte le parti a prescindere dal fatto che esse siano vittoriose o soccombenti (Cass. n. 11828 del 2015);

– la manifesta infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto non costituisce, di per sè, condizione idonea ad escludere il diritto all’indennizzo (Cass. n. 9505 del 2016), a meno che non si tratti di lite temeraria, e cioè quando la parte abbia agito o resistito in giudizio con la consapevolezza del proprio torto o sulla base di una pretesa di puro azzardo, ovvero di causa abusiva, che ricorre allorchè lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera distorta, per lucrare sugli effetti della mera pendenza della lite: solo se qualificata dal requisito ulteriore di temerarietà o di abusività la domanda manifestamente infondata osta al riconoscimento di un’equa riparazione (Cass. n. 18837 del 2015), come, del resto, ha stabilito la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, a tenore del quale “non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all’art. 96 c.p.c. (…)”;

– la sopravvenuta consapevolezza della infondatezza della domanda non è, di per sè, idonea a giustificare la esclusione in radice del diritto all’equa riparazione: una situazione soggettiva scevra da ogni ansia derivante dall’incertezza dell’esito della lite può, infatti, essere originaria o sopravvenuta, secondo che la consapevolezza del proprio torto da parte dell’attore preesista alla causa ovvero intervenga nel corso di questa, per effetto di circostanze nuove che rendano manifesto il futuro esito negativo del giudizio. In quest’ultimo caso, pur non potendosi configurare una fattispecie di lite propriamente temeraria, per l’iniziale buona fede della parte attrice, la reazione ansiogena su cui si fonda il diritto all’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, è da escludersi a decorrere dal momento in cui la parte stessa acquisisce tale consapevolezza, facendo venir meno da allora in poi il diritto all’indennizzo per la successiva irragionevole durata della causa (cfr. Cass. n. 4890 del 2015);

– in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione promossi a far data dal 25/6/2008 si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2”; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16/9/2010, si applica, invece, lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: “la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71 cod. proc. amm., comma 2, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione” (Cass. n. 16404 del 2016, in motiv.): per tali giudizi, quindi, la presentazione dell’istanza di prelievo, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, allegato 4, condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima; per quelli che risultano essere stati promossi, come le domande in esame, dopo il 25/6/2008 ma prima del 16/9/2010, la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25/6/2008) di entrata in vigore di quella disposizione che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso: fermo restando, però, che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25/6/2008 (Cass. n. 6996 del 2013); l’istanza di prelievo, peraltro, assolve la funzione di manifestare il permanente interesse della parte alla definizione del giudizio e di accelerarne, pertanto, la definizione. Sebbene la persistenza dell’interesse alla sollecita decisione del ricorso amministrativo non sia cristallizzabile nel tempo una volta e per tutte, ma abbia senso solo se intesa diacronicamente (per i possibili mutamenti che può subire nel tempo il rapporto sostanziale fra il soggetto che esercita il potere amministrativo e colui che ne subisce gli effetti), nessuna norma e nessun principio processuale impongono la reiterazione dell’istanza di prelievo ad intervalli più o meno regolari. Ne consegue che l’epoca della presentazione dell’istanza di prelievo segna il momento di presumibile maggior espansione dell’interesse al ricorso, ma non autorizza ad escluderlo nè per il periodo anteriore nè per quello successivo (Cass. n. 14388 del 2015); nè, del resto, rileva la previsione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2 ter, applicandosi ai soli giudizi amministrativi la cui durata, alla data del 31/10/2016, abbia violato il termine ragionevole (Cass. n. 16404 del 2016);

– infine, se una domanda viene proposta prospettando la illegittimità costituzionale della disciplina applicabile, prospettazione disattesa dal giudice delle leggi, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la protrazione del giudizio presupposto successivamente alla detta pronunzia non ha determinato un paterna d’animo suscettibile di indennizzo, appare plausibile e ragionevole e non contrastante con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla consapevolezza, da parte di chi agisce in equa riparazione, della infondatezza della propria pretesa nel giudizio presupposto (Cass. n. 11828 del 2015; Cass. n. 18654 del 2014, per la quale “la Corte ha errato nel ritenere sussistenti, nel caso di specie, i presupposti della fattispecie di abuso del processo sull’assunto della manifesta infondatezza della prospettazione d’incostituzionalità delle norme su cui si fondava il diritto azionato dagli istanti;… infatti, il giudizio iniziato… non può reputarsi ab origine pretestuoso, avuto riguardo alla data di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo (1995), giacchè, semmai, è solo a far data dalla pronuncia di manifesta infondatezza della Corte costituzionale che è divenuta insussistente qualsivoglia speranza di successo dell’intrapresa iniziativa giudiziaria, con la correlata cessazione del paterna d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito della causa promossa al fine di ottenere la perequazione del trattamento stipendiale”; cfr. Cass. n. 4890 del 2015, per la quale “non può reputarsi ab origine pretestuoso il ricorso introduttivo di un giudizio amministrativo, che solo a far data da un certo momento, per effetto di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale, abbia perso ogni possibilità di successo, con la correlata cessazione del patema d’animo derivante dalla situazione d’incertezza per l’esito della causa”).

5. Il decreto impugnato non ha fatto buon governo dei predetti principi e dev’essere, quindi, cassato con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie, nei termini esposti, il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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