Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26501 del 29/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 29/09/2021), n.26501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

P.A.P., rappr. e dif. dall’avv. Michele La

Francesca (michele.lafrancesca.avvocatitrapani.legalmail.it), e

così elett. dom., come da procura in calce dell’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) in persona del curatore fallimentare p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Mario Parisi (avvmarioparisi.pec.it), elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Giuseppe Fabio, in Roma, Via Vicenza

n. 26, come da procura in calce dell’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Palermo 14/01/2020, n. 20/2020,

in RG 7080/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 28 settembre 2021 dal Presidente Relatore Massimo

Ferro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. P.A.P. impugna il decreto Trib. Palermo 14/01/2020, n. 20/2020, in RG 7080/2019 reiettivo della sua opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento (OMISSIS) con cui il giudice delegato aveva dichiarato l’inammissibilità ai sensi della L. Fall., art. 101, della domanda di ammissione del suo credito, pari ad Euro 9.614,85 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., relativo all’indennità di mancato preavviso a seguito del licenziamento intimatole dalla Curatela;

2. il tribunale ha premesso che il giudice delegato non aveva ammesso il credito in considerazione della presentazione della relativa domanda di ammissione oltre il termine di dodici mesi dal deposito del stato passivo L. Fall., ex art. 101, nonostante la stessa opponente fosse a conoscenza dell’avvenuto fallimento, avendo presentato tempestivamente ulteriori domande di ammissione al passivo in relazione ad altri crediti; sicché, essendo decorso il termine di dodici mesi per la presentazione di domande di insinuazione e trattandosi di un credito da lavoro cui non è applicabile la sospensione feriale, il tribunale ha confermato la decisione del giudice delegato in punto di inammissibilità della domanda avente ad oggetto l’ulteriore credito, poiché depositata oltre il termine di cui alla L. Fall., art. 101;

3. specificamente, il tribunale ha condiviso l’inammissibilità in quanto: a) non ha valutato come fondata la tesi prospettata dal ricorrente secondo la quale, ai sensi del combinato disposto di cui alla L. Fall., art. 16, comma 1, n. 4, e art. 101, comma 1, laddove il g.d., come nel caso di specie, provveda, in considerazione della particolare complessità della procedura, all’udienza di esame dello stato passivo oltre il termine di 120 giorni, opera automaticamente altresì la proroga tacita del termine per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo di cui alla L. Fall., art. 101, comma 1; b) sulla base di un’interpretazione letterale della citata norma, è invece sempre necessario, ai fini della proroga del termine di presentazione della domanda da dodici a diciotto mesi dal deposito del progetto di stato passivo, un’espressa previsione in tal senso contenuta nella sentenza dichiarativa del fallimento, posto che il mancato rispetto del termine di 120 giorni per la fissazione dell’udienza non comporta alcuna conseguenza processuale né alcuna decadenza; c) la necessità di una proroga espressa non è scalfita dalla circostanza che a favore della particolare complessità della procedura, presupposto in presenza del quale può essere disposta la proroga a diciotto mesi del termine, deporrebbe nel caso di specie l’autorizzazione rilasciata dal g.d. al curatore di procedere al deposito frazionato del progetto di stato passivo.

4. il ricorso è su due motivi; ad esso resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. Fall., artt. 16 e 101, denunciando la mancata considerazione complessiva degli stessi alla luce della quale il tribunale avrebbe dovuto ritenere operante, nel caso di specie, la proroga del termine di presentazione delle domande di insinuazione da dodici a diciotto mesi dal deposito del decreto di stato passivo e, dunque, ammettere il credito vantato in quanto tempestivamente insinuato in data 17 ottobre 2018; una lettura combinata dei due articoli avrebbe così legittimato un’operatività tacita della proroga del termine di cui alla L. Fall., art. 101, al ricorrere del medesimo presupposto della particolare complessità della procedura che la L. Fall., art. 16, pone alla base della facoltà del giudice delegato di tenere l’udienza di esame dello stato passivo oltre il termine di 120 giorni ed entro quello di 180 giorni dal deposito della sentenza; nello specifico, stante l’identità di presupposto e la circostanza che la L. Fall., art. 16, non richiede che il tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento debba prorogare espressamente il termine per la trasmissione delle domande tardive dei crediti, la proroga del termine di cui alla L. Fall., art. 16, implicherebbe automaticamente quella di cui alla L. Fall., art. 101; avendo nel caso il tribunale fissato l’udienza di esame dello stato passivo il centoventiduesimo giorno successivo al deposito della sentenza, il termine di cui alla L. Fall., art. 101, sarebbe stato tacitamente prorogato a diciotto mesi, pur in assenza di una sua espressa previsione nella dichiarazione di fallimento;

2. il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il decreto seguito il principio della soccombenza nella liquidazione delle spese legali, non considerando, come prescrive la norma violata, la “assoluta novità della questione trattata”, ricorrente nella causa, con conseguente compensazione parziale o integrale delle spese di lite;

3. il ricorso è infondato; è sufficiente richiamare, a giustificazione del non accoglimento del ricorso, l’indirizzo giurisprudenziale sorto in seno ad una vicenda perfettamente sovrapponibile, per il quale “in tema di ammissione allo stato passivo del fallimento, nella fissazione dell’adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dalla L. Fall., art. 16, comma 1, n. 4, non può intendersi implicita l’estensione a diciotto mesi del termine per le insinuazioni tardive, ai sensi della L. Fall., art. 101, comma 1, evocando le due norme altrettante distinte attività e postulando la seconda di esse la necessità di una proroga esplicita contenuta nella sentenza di fallimento e specificamente quantificata, senza alcun automatismo correlato con il rispetto del termine imposto dalla prima” (Cass. n. 16944/2021).

4. il secondo motivo di ricorso è in parte assorbito e per un profilo inammissibile; invero, il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione dell’opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2, rientra, invece, nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 26912/2020, n. 11329/2019, Cass. n. 16944/2021, Cass. n. 24502/2017, Cass. n. 824/2017); il ricorso conclusivamente va respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; sussistono i presupposti per disporre il cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200, oltre a 100 Euro per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2021

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