Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26500 del 19/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 19/10/2018, (ud. 18/07/2018, dep. 19/10/2018), n.26500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19366-2013 proposto da:

DITTA 4 EMME SAS DI A.M. E SOCI, in persona di

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO SALUTE E POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE

LAVORO CAMPOBASSO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e

difeso in virtù di legge dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici è legalmente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 23/04/2013 R.G.N. 141/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 405 del 2012, ha rigettato l’appello proposto dalla Ditta 4 EMME s.a.s. di A.M. e Soci avverso la sentenza del Tribunale di Larino che aveva dichiarato inammissibile, perchè non relativa ad ordinanza ingiunzione, l’opposizione a contestazione/notificazione di illecito amministrativo proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 avverso i verbali di ispezione notificati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso il 24 ottobre 2008 e relativi a diverse irregolarità connesse all’assunzione di D.G.A.;

avverso tale sentenza, la Ditta 4 EMME s.a.s. di A.M. e Soci ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi;

il Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso ha resistito con controricorso;

in data 14.6.2018 la parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con adesione del controricorrente, con integrale compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

che la dichiarazione depositata, fondata sull’esito favorevole alla ricorrente del successivo contenzioso proposto, appare idonea a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio;

che le spese del giudizio di legittimità sono compensate in relazione alle ragioni sottese alla richiesta e relative alla pretesa sanzionatoria che ha dato origine alla controversia;

non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15), nel caso di specie non sussistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 18 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

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