Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26500 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7903/2010 proposto da:

L.A. (OMISSIS), F.O.

(OMISSIS), D.M. (OMISSIS), V.

Z. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI L. Pietro, che

li rappresenta e difende giuste procure speciali in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 1843 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

21/07/09, depositato il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- I ricorrenti indicati in epigrafe impugnano per cassazione il decreto della Corte d’appello di Trieste del 26.11.2009 che, con condanna degli attori alle spese della procedura, ha rigettato la domanda di equa riparazione dai medesimi proposta, diretta ad ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare Euro 8.250,00 a titolo di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Gli istanti hanno chiesto i danni non patrimoniali subiti per effetto dell’ansia a loro provocata dalla durata irragionevole del processo da essi iniziato con ricorso del 19 dicembre 1995 al Tar del Lazio per il pagamento di straordinari per servizi prestati, ritenuto palesemente infondato e respinto con sentenza n. 1946/2003, processo ancora pendente dinanzi al Consiglio di Stato.

Respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, la Corte adita ha ritenuto che l’affermazione dal Tribunale amministrativo del Lazio sulla manifesta infondatezza della pretesa del ricorrente, anche in base ai numerosi precedenti giurisprudenziali, fosse incompatibile con qualsiasi incertezza e/o ansia da attesa dell’esito del giudizio, con esclusione conseguente del danno non patrimoniale e infondatezza della domanda, dovendosi negare ogni valutazione della posta in gioco del processo presupposto perchè non poteva che presumersi la sicura consapevolezza, da parte del ricorrente, dell’inconsistenza delle proprie ragioni.

L’Amministrazione intimata resiste con controricorso di cui, tra l’altro, eccepisce l’inammissibilità per nullità delle procure d esso spillate.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata alla luce del consolidato orientamento per il quale la procura al difensore apposta a margine del ricorso deve considerarsi conferita, salvo diversa volontà, per il giudizio per cassazione e soddisfa perciò il requisito di specialità previsto dall’art. 365 cod. proc. civ.. La mancanza di data non produce nullità della procura, atteso che la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza gravata si ricava dall’intima connessione con il ricorso al quale accede, nel quale la sentenza è menzionata, nonchè dalla nomina di un domiciliatario e/o di un difensore del foro di Roma con l’elezione di domicilio presso il medesimo (per tutte v. Sez. 3, Sentenza n. 13414 del 29/10/2001).

2.1.- Con il ricorso in cassazione si censura il decreto impugnato per due motivi: a) violazione degli artt. 6, e 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, oltre che dell’art. 101 Cost., dovendo presumersi sempre il danno da ansia per l’attesa dell’esito del processo, salvo il caso di azione temeraria o abuso del processo; b) insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v., per identica fattispecie, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12493 del 2011), essendo apodittica la esclusione dell’ansia da esito del giudizio per la mera infondatezza della domanda a base del processo presupposto, come più volte affermato da questa Corte. Perchè il danno non patrimoniale possa negarsi deve invece rilevarsi e provarsi il carattere temerario e arbitrario delle domande proposte nella causa durata oltre i termini di ragionevolezza, con la dimostrazione cioè di un dolo che evidenzi la natura strumentale dell’azione per conseguire lo stesso equo indennizzo per detta ingiusta durata (così da ultimo Cass. n. 9938/2010) ovvero il carattere emulativo della domanda volta solo a danneggiare controparte nella piena consapevolezza per chi agisce dell’infondatezza delle proprie istanze (Cass. ord. n. 8513 del 2010), potendo incidere la soccombenza nel processo presupposto solo nella liquidazione della misura dell’indennizzo (Cass. n. 24107/2009) e non per la sua esclusione.

3.- Ritenuti fondati i motivi di ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, le cause possono essere decise ai sensi dell’art. 384 c.p.c.;

adeguandosi ai parametri della Corte europea dei diritti dell’uomo costituenti il diritto vivente, l’equo indennizzo deve computarsi, in rapporto alla durata del giudizio ancora pendente al momento della proposizione della domanda dì equa riparazione, mentre era in corso il secondo grado della causa presupposta instaurata il 19 dicembre 1995.

Il decreto impugnato deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore di ciascun ricorrente nella misura di Euro 9.200,00. Ciò tenuto conto della durata del giudizio presupposto, pari a circa 18 anni e 5 mesi, in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui “deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano” (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Le spese – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza e in ragione dell’accoglimento della domanda originaria e del valore della causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e cassa il decreto impugnato in relazione alla impugnazione accolta;

decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’economia e delle finanze a pagare a ciascun ricorrente, quale equa riparazione per il danno non patrimoniale, Euro 9.200,00, oltre agli interessi dalla domanda nonchè alle spese dell’intero giudizio, che liquida, per il processo di merito, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 490,00 per onorari ed Euro 891,00 per diritti e, per quello di legittimità, in Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge per entrambi i gradi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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