Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2650 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 30/01/2019), n.2650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DEL CORE Sergio – Presidente –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23670/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

B.A., B.M., rappresentati e difesi dall’avv.

Victor Uckmar, dall’avv. Giuseppe Corasaniti e dall’avv. Guglielmo

Fransoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in

Roma, via Bruno Buozzi n. 102.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di

Bolzano, sezione n. 2, n. 62/2/11, pronunciata il 16/05/2011,

depositata il 26/08/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, per un motivo, nei confronti di B.A. e B.M., che resistono con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, la quale – nella causa riguardante l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per l’annualità 2001, la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso (datata 13/08/2001), al Comune di Nova Ponente, della proprietà di terreni destinati a verde agricolo, di cui i contribuenti erano comproprietari, per quote identiche – ne ha rigettato l’appello avverso la sentenza della CTP di Bolzano, favorevole ai contribuenti;

il giudice di secondo grado ha argomentato che: a) con Delib. 1 ottobre 2001, n. 54, approvata dalla Giunta provinciale di Bolzano il 10/12/2001, il Consiglio comunale di Nova Ponente variava il piano urbanistico, includendo detti terreni nella zona residenziale C (zona di espansione), specificamente destinata all’edilizia abitativa agevolata; b) ai sensi del TUIR, art. 81, comma 1, lett. b), (attuale art. 67), si ha plusvalenza tassabile in caso di cessione, a titolo oneroso, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; c) l’edificabilità di un’area – in base al predetto art. 81 (da leggere alla luce del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, quale norma d’interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva) – va stabilita facendo riferimento alle previsioni del piano urbanistico vigente al tempo della cessione, indipendentemente dalla conclusione del procedimento; d) nella specie, non era in discussione che l’acquisto fosse finalizzato alla destinazione delle aree all’edilizia abitativa agevolata, previa modifica del piano urbanistico; e) tuttavia, l’attività preliminare compiuta dal Comune di Nova Ponente, finalizzata al finanziamento dell’operazione, non era qualificabile come avvio del procedimento di modificazione del piano urbanistico, che si ha con la Delib. del Consiglio comunale e si conclude coll’approvazione della Giunta comunale che, diversamente da quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate, non si atteggia a “mera ratifica” dell’operato del Consiglio e, infine, coll’adozione del piano di attuazione; f) pur essendo il prezzo della compravendita dei terreni in discorso correlato alla loro futura edificabilità, ciò non giustificava il recupero a tassazione della plusvalenza, che il TUIR collega esclusivamente alla destinazione del cespite prevista dal piano urbanistico vigente alla data della cessione che, nel caso in esame, era quella di “verde agricolo”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente, si rivela del tutto infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata dai contribuenti per violazione degli artt. 365,366 c.p.c., comma 1, n. 5, stante la mancanza di una procura alle liti conferita dall’Agenzia delle entrate all’Avvocatura dello Stato;

al riguardo, va data continuità al fermo indirizzo di questa Corte secondo cui: “in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi” (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore.” (Cass. 4/11/2016, n. 22434);

1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del TUIR, art. 67, comma 1, lett. b), (già art. 81), della L. n. 413 del 1991, art. 11, della L. prov. n. 13 del 1998, art. 87, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per essersi “arrestata ad un approccio formalistico” del quadro normativo di riferimento, trascurando che l’Amministrazione comunale (acquirente dei terreni), all’epoca della cessione, aveva già deliberato di procedere all’acquisto dell’area, ai sensi della L. prov. Bolzano n. 13 del 1998, art. 87, (che consente al Comune di beneficiare del finanziamento provinciale, previo parere vincolante dell’apposita commissione, soltanto per l’acquisto di aree “suscettibili di essere destinate all’edificazione previo cambiamento della destinazione urbanistica”), acquisendo in seguito il parere favorevole della Commissione urbanistica provinciale, sicchè risultava definitivamente avviato l’iter finalizzato alla modifica della destinazione urbanistica dell’area, la cui approvazione era una conseguenza “scontata” e vincolata;

l’Agenzia soggiunge che, pertanto, al momento della compravendita, i terreni avevano già una potenzialità edificatoria, come confermato dal prezzo di cessione, in linea con i valori di mercato delle aree edificabili;

1.1. il motivo è infondato;

la radicata giurisprudenza di questa Corte di legittimità afferma che il chiaro tenore letterale del TUIR, art. 81, comma 1, lett. b), (ora art. 67), non contenente alcuna distinzione e/o specificazione, assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico comunale vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare (ex multis: Cass. 30/11/2018, n. 31053); pertanto, come già affermato da questa Corte, un’aspettativa, anche giuridica, corrispondente ad un acquisto della L. prov. Bolzano n. 13 del 1998, ex art. 87, non può ritenersi equivalente ad un atto formale di adozione di uno strumento urbanistico, perfino meramente attuativo (Cass. 14/12/2016, n. 25821; 30/05/2018, n. 13627);

la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, attenendosi scrupolosamente al dato normativo, ha stabilito che, al momento della cessione (13/08/2001), il piano urbanistico comunale destinava i predetti terreni a “verde agricolo” e che solo successivamente (con Delib. 1 ottobre 2001) è stata adottata una variante al piano urbanistico, che ha incluso l’area in questione in zona residenziale C, specificamente destinata all’edilizia abitativa residenziale;

escluso, quindi, che i beni fossero suscettibili di utilizzazione edificatoria in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, la sentenza impugnata ha legittimamente negato la tassabilità della plusvalenza;

2. da ciò discende il rigetto del ricorso;

3. poichè sulle questioni oggetto di controversia la giurisprudenza di legittimità si è andata consolidando in tempi recenti rispetto all’epoca dell’introduzione della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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