Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2650 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6094-2013 proposto da:

NUOVA TRAMAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente d miciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 09/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con sentenza n. 237/38/12 pubblicata il 9 luglio 2012 la Commissione tributarla regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla Nuova Tramai s.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 541/60/2010 che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 881L00032/2009 notificato alla stessa società e con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il risultato di esercizio per l’anno 2004 diminuendo la perdita dichiarata da Euro 341.788,00 a Euro 168.119,00 sulla base di maggiori ricavi di Euro 173.669,00 determinati con riferimento agli studi di settore. La Commissione tributaria regionale ha motivato tale pronuncia considerando la legittimità dell’accertamento contestato sulla base della discrepanza fra il risultato conseguito dichiarato e quello risultante dall’applicazione degli studi di settore del D.L. 331 del 1993, ex art. 62-sexies rinviando alla motivazione dell’avviso di accertamento impugnato e, in particolare, con l’incongruenza del comportamento antieconomico della società contribuente; inoltre la contribuente non ha provato l’illegittimità dell’accertamento svolto sulla base degli studi di settore applicabili alla fattispecie in relazione al tipo di attività svolta e sulla base di dati contabili ed extracontabili per la determinazione dei ricavi, con la descrizione dei gruppi omogenei ai quali risulta attribuita l’attività da lei esercitata; nè può considerarsi come causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore l’acquisto di ramo d’azienda avvenuto il 27 maggio 2004 in quanto costituisce sostanzialmente la continuazione dell’attività precedentemente in essere in quanto la società conferente è socia della Nuova Telimar s.r.l. nella misura del 96,88%;

che la Nuova Tramar s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su quattro motivi;

che resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Considerato che con il primo motivo si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio: artt. 112,116,132 c.p.c. e ss., 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in quanto la motivazione in questione sarebbe tanto lacunosa da non lasciare intendere l’iter logico e argomentativo posto a fondamento della decisione;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1) lett. d); artt. 2727 e 2729 c.c.; D.L. 30 agosto 1993 n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito, con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; Omessa e/o insufficiente motivazione su punti e fatti controversi e decisivi per il giudizio artt. 112,116,132 c.p.c. e ss., art. 118 disp. att. c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si lamenta che la Commissione tributaria regionale avrebbe fondatò la propria decisione sulla base della legittimità del metodo basato sugli studi di settore considerando esclusivamente lo scostamento del reddito denunciato rispetto a quello risultante da tale metodo e senza affatto considerare le giustificazione e motivazioni addotte dalla contribuente in sede amministrativa e ripetute in sede di giudizio di appello;

che con il terzo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4; omessa e/o insufficiente motivazione e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso: artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. In particolare si deduce che non sarebbe stato correttamente valutata la cessione di ramo d’azienda avvenuta nel 2004 e che costituisce ipotesi di esclusione dall’applicazione degli studi di settore;

che con il quarto motivo si deduce omessa e/o insufficiente motivazione e/o contraddittoria motivazione su fatto controverso: artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 riguardo alla non corretta allocazione dell’attività di impresa svolta dalla Nuova Tramar s.r.l.;

che il primo motivo è fondato. Il giudice dell’appello si è limitato ad affermare lo scollamento rispetto agli studi di settore senza alcun riferimento specifico al caso sottoposto al suo esame. Dall’atto di appello riportato nel ricorso, emerge come la contribuente abbia proposto varie giustificazioni allo scollamento rispetto agli studi di settore quali la sostituzione dell’anziano amministratore, le rimanenze di magazzino di merce accumulatasi in vari anni e non collocabile sul mercato italiano, la valutazione dei macchinari ormai obsoleti, oltre alla cessione del ramo di azienda unico punto sul quale è stata fornita una motivazione. La gravità delle incongruenze del reddito accertato costituisce una presunzione semplice che va valutata in relazione alla situazione concreta e, in particolare, con le giustificazioni proposte dal contribuente a giustificazione dello scollamento rispetto a quanto risultante dai parametri degli studi di settore. Nel caso in esame il giudice dell’appello si è limitato, si ripete, a considerare tale scollamento, senza valutare compiutamente le prove addotte per vincere tale presunzione semplice. La pronuncia impugnata assolutamente astratta e avulsa dal caso concreto prospettato, non da conto dell’iter logico della motivazione incorrendo, conseguentemente, nel lamentato vizio di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 per sostanziale omissione della motivazione. Al riguardo va ricordato l’insegnalmento di questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. SS.UU. 3 novembre 2016, n. 22232);

che gli altri motivi sono assorbiti;

che la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, a cui demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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