Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2650 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. SCOTTI L.C.G. Umberto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2242-2019 proposto da:

G.G. in proprio e nella qualità di legale rappresentante

pro tempore della (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GURRIERI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

C.S., FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3039/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Bologna ha dichiarato il fallimento della s.r.l. (OMISSIS) su richiesta del suo amministratore unico, con sentenza depositata nel giugno 20:18. G.G., in proprio e quale ex amministratore della società dichiarata fallita, ha presentato reclamo ex art. 18 L. Fall. avanti alla Corte di Appello di Bologna.

2. – Il reclamante ha sostenuto, in particolare, che la società non versava in stato di insolvenza, al proposito contestando la relazione redatta dall’attuale amministratore unico e i dati contabili ivi esposti, anche con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio del 2016, come per l’appunto redatto dall’amministratore poi cessato.

Con sentenza depositata il 7 dicembre 2018, la Corte di Appello ha respinto il reclamo.

3. – Osservato che la nozione di insolvenza rilevante ai fini dell’art. 5 L. Fall. si fissa sull'”apprezzamento in concreto e, circa la sussistenza o meno di uno stato di impotenza economia non transitorio”, la Corte territoriale ha rilevato che nella specie l’attivo risulta costtuito da un unico bene immobile, “che non appare allo stato alienabile, almeno in tempi brevi”: trattasi di un “fabbricato in stato di abbandono dopo avere subito un incendio” e presenta pure delle “difformità della costruzione rispetto al progetto, mancato rispetto delle normative antisismiche e problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti”.

Con riguardo ai crediti vantati dalla società poi fallita, la Corte bolognese ha riscontrato che taluni di questi risultavano propriamente inesigibili: ” A. e N. non sono titolari di beni da assoggettare a esecuzione forzata e la società (OMISSIS), a sua volta, risulta incapiente e in stato di liquidazione”.

4. – Avverso questa pronuncia G.G. ricorre per cassazione, articolando due motivi.

Il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. – Il primo motivo assume la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il riferimento corre, in particolare, a una memoria in cui, costituitosi un nuovo difensore del reclamante in aggiunta al precedente, pure venivano depositati dei “documenti cartacei che rappresentavano fatti nuovi rispetto al reclamo ma illustravano più in dettaglio le ragioni poste a fondamento del reclamo” stesso. Rispetto a questo deposito il motivo lamenta che la sentenza abbia “dichiarato l’inammissibilità della memoria”, “essendosi la difesa dell’istante opposta alla produzione, mai autorizzata dalla Corte”.

6. – Il motivo è inammissibile.

Al riguardo si manifesta senz’altro dirimente la preliminare constatazione che il ricorrente non indica quali siano questi documenti, nè riporta il loro contenuto; e nemmeno esprime le ragioni per cui gli stessi dovrebbero, nel caso, risultare decisivi per l’esito della controversia. Con la conseguenza che il motivo risulta difettare, per più lati, del pur necessario requisito dell’autosufficienza (art, 366 c.p.c.).

7. – Il secondo motivo lamenta “violazione dell’art. 5 L. Fall. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Nei contenuti, il ricorrente assume che la sentenza “ha omesso di valutare le specifiche doglianze di cui al reclamo, secondo cui il Dott. C.S., essendo un collaboratore dello studio del Dott. T.E., ha posto in essere una istanza di fallimento in continuazione con quanto era stato fatto dal Dott. T. in sede prefallimentare della Cir s.r.l.”, società titolare del 100% delle quote delle s.r.l. (OMISSIS).

8. – Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476); d’altra parte, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 concerne unicamente l’omesso esame di “un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo” (Cass., 6 settembre 2019, n. 22397).

9. – Non ha luogo provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità, posto che il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS) è rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato parti a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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