Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2650 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. I, 03/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso l’avvocato MAGNANO

DI SAN LIO MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESE

MARIA NELLA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NEOS FINANCE S.P.A., gia’ FINEMIRO FINANCE S.P.A. (p.i.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE MICHELANGELO 9, presso

l’avvocato BIAMONTI PIER LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PEZZINO NUNZIO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2358/2005 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 11/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PIERLUIGI BIAMONTI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 3 maggio 2005 B.D. si rivolgeva al Tribunale di Catania chiedendo che fosse accertato l’illecito contrattuale ed extracontrattuale commesso dalla Finemiro Leasing S.p.A. con la rinnovazione di comunicazioni delle sue sofferenze debitorie nel circuito di referenza creditizia cosiddetto EURISC, oltre il termine previsto dall’art. 6 del Codice di deontologia di cui al D.Lgt. n. 196 del 2003.

Chiedeva che, per l’effetto, la predetta societa’ fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali ed extra patrimoniali.

Si costituivano la S.p.A. Finemiro Finance e la societa’ Finemiro Leasing S.p.A. e spiegavano entrambe domanda riconvenzionale di risarcimento del danno nei confronti dell’attore. Non si costituiva il Garante per la Protezione dei dati personali, benche’ citato,e veniva dichiarato contumace.

Il giudice del merito riteneva che la segnalazione di morosita’ relativa all’attore, a prescindere da altre morosita’ ancora perduranti, poiche’ il rapporto si era concluso il 18 agosto 2000, doveva cessare alla data stessa di emanazione del codice di deontologia. A quel momento infatti erano gia’ trascorsi i trentasei mesi appena introdotti dal codice stesso come termine massimo di conservazione.

Il giudice del merito tuttavia riteneva che l’attore non aveva provato il danno, ne’ patrimoniale ne’ extrapatrimoniale.

Rilevava infatti, quanto ad un preteso diniego di fido da parte della Banca Nazionale del Lavoro, che non era stato provato soprattutto che la banca stessa avesse risposto alla domanda di concessione.

Riteneva quindi, quanto alla richiesta espressamente respinta dalla Consum.it spa, che non era stato provato che il diniego di finanziamento era dipeso dalla perdurante conservazione dei dati dentro gli archivi EURISC. Escludeva altresi’ ogni pregiudizio extra patrimoniale in quanto anch’esso non provato.

Ricorre per cassazione con un motivo B.D..

Resiste con controricorso Neos Finance spa, gia’ in Finemiro finance S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria ed illogica della sentenza impugnata sui fatti controversi decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene che il giudice del merito e’ giunto alle sue conclusioni in base ad una valutazione errata dei documenti e dei criteri relativi alla distribuzione dell’onere della prova, cosi’ come disciplinati dall’art. 2697 c.c. e dall’art. 115 c.p.c..

2. Osserva il collegio che il diffuso motivo muove da censure attinenti il cattivo uso dei criteri giuridici relativi alla distribuzione dell’onere della prova, esso tuttavia si dirige attraverso lo strumento fondamentale della critica alla motivazione, a contrastare le conclusioni del giudice di merito, chiedendo alla Corte di cassazione di esaminare i documenti di causa per giungere ad una lettura dei medesimi diversa da quella in sentenza.

Sostanzialmente il ricorrente afferma, quanto al finanziamento non concesso da Banca Nazionale del Lavoro, che contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la domanda di fido e’ stata ricevuta dall’ente di credito che ad essa non ha dato riscontro positivo a cagione della conservazione illegittima dei dati da parte di Eurisc. Fa riferimento a tal fine ad una serie di nozioni giuridiche quali la presunzione semplice. Ritiene infatti che sia stato conseguente alla diffusione di dati commerciali negativi nel mercato che l’ambiente economico abbia reagito di conseguenza.

Ritiene poi, quanto al successivo diniego di finanziamento da parte di una societa’ di credito al consumo quale Consum it, che sebbene il diniego non sia motivato con la conservazione dei dati esso tuttavia a quell’illecito risalga. Anche in questo caso il ricorrente fa riferimento alla nozione della comune esperienza ed allega a conforto della sua tesi una giurisprudenza relativa alle conseguenze dei reati ancorche’ non accertati ma astrattamente individuabili come tali.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso alla presunzione da parte del giudice rappresenti un suo potere istruttorio da esercitarsi tutte le volte in cui si possa da un fatto noto risalire, secondo la comune esperienza, al fatto ignoto. Nella specie tuttavia il giudice del merito non si e’ trovato, secondo la ricostruzione dei fatti da lui compiuta, davanti ad un fatto noto dai quale dedurre il fatto ignoto.

Al contrario il giudice del merito ha rilevato che non vi e’ prova che da parte della Banca nazionale del Lavoro vi fu alcuna risposta alla domanda di fido. Individuare in tale mancata risposta, la quale potrebbe essere stata addirittura conseguente ad un irregolare inoltro della istanza da parte del B., oppure alla burocrazia della Banca, un fatto noto ovvero univoco anzitutto, la certezza del fatto ignoto, e cioe’ che la mancata risposta volle valere anzitutto come diniego e che esso fu dipendente dalla conservazione dei dati di cui si tratta, sarebbe stato come fare ricorso ad una mera ipotesi.

Va invece osservato che il giudice del merito esaminando quei documenti, perviene, con una motivazione assolutamente chiara giustificare la conclusione di totale mancanza di prova della interferenza, nel rapporto tra il ricorrente odierno e la Banca Nazionale del Lavoro, della vicenda relativa alla conservazione dei suoi dati da parte di Eurisc. 3.a. Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto all’ulteriore successivo rapporto non andato a buon fine relativo alla richiesta di affidamento inoltrata dal B. alla societa’ Consum.it.

Il giudice del merito rileva che la risposta negativa della finanziaria non contiene alcuna motivazione. Anche in questo caso dedurre il nesso di causalita’ preteso dal ricorrente sarebbe stato del tutto arbitrario. Il parallelo con la pubblicazione del protesto sul Bollettino apposito non e’ utile,dal momento che, come rileva la difesa resistente, Eurisc e’ societa’ privata che svolge una attivita’ commerciale che vende al mercato degli operatori uno specifico servizio di informazioni, in concorrenza con altri consimili soggetti. E non e’ stato provato che Consum.it si serva di tale agenzia per le sue informazioni commerciali. Non vi e’ dunque neppure in questo caso, il fatto noto.

3.b. Gli esaminati profili di doglianza sono infondati.

4. La sentenza non puo’ essere censurata nemmeno sotto l’ulteriore profilo relativo al danno extra patrimoniale che ancora una volta essa ha ritenuto sprovvisto di prova. Inconferenti sono le argomentazioni portate dal ricorrente il quale menziona una giurisprudenza che riguarda, si e’ detto, alla valutazione della influenza causale di un reato, ancorche’ non accertato dal giudice, oppure ancora alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione, relative al danno non patrimoniale da ritardo nella emissione delle sentenze. Nella specie infatti si ha una situazione del tutto sui generis: si ha una conservazione per qualche tempo irregolare di dati negativi di un soggetto e si afferma che da questa conservazione sono derivati danni anche non patrimoniali. Siffatta posizione, in se’ astrattamente legittima, deve, per essere esaminata,anzitutto essere assistita dalla indicazione di elementi capaci di far individuare tanto l’effettiva diminuzione non patrimoniale quanto, soprattutto il nesso di causalita’ tra essa e la conservazione dei dati.

Il giudice del merito motivazione che non merita censure ha escluso addirittura la allegazione di circostanze di preteso valore probatorio.

5. Il ricorso deve essere respinto.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1500,00 per onorari, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso di spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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