Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2650 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2650 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 5612-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rap presenta e difende ope legis;

– ricorrenteNonché da:
GIAMBROCONO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO TRIESTE 90, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA
FURLAN GUADAGNO, rappresentato e difeso dagli avvocati
VANDA FURLAN e FRANCO DOMINI;

– ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso la sentenza n. 7840/4/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI, SEZIONE
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 03/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

In fatto e in diritto
Rilevato che l’Ufficio fiscale di

Salerno notificava

a

Giambrocono Giuseppe un avviso per la ripresa a tassazione di
IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno 2007 sulla base di un
accertamento analitico induttivo;
Rilevato che la CTP di Salerno accoglieva il ricorso, con
sentenza confermata dalla CTR della Campania. Secondo la
CTR esisteva un obbligo di contraddittorio preventivo, nel caso
di specie non rispettato dall’Ufficio;
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo e che la parte intimata
ha depositato controricorso, ricorso incidentale, affidato ad un
unico motivo nonché memoria con la quale ha chiesto la
sospensione del procedimento ai sensi dell’art.11 d.l.n.50/2017
fino al 10.10.2017;
Con ordinanza n.16020/2017 questa Corte disponeva la
sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017 in forza
dell’art.11 c.8 d.l.n.50/2017.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La ricorrente prospetta la violazione dell’art.39 c.1 lett.d) dPR
n.600/73.
La CTR non aveva considerato che, al di fuori delle ipotesi di
accertamento fondato su studi di settore o di altre

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GIOVANNI CONTI.

specificamente previste, non esisteva alcun obbligo di
contraddittorio preventivo normativamente previsto.
Il ricorso, nei termini di seguito esposti, è manifestamente
fondato e va accolto.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.

tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un
obbligo generale di contraddittorio endoprocedinnentale, la cui
violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente
abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che
avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione
meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi
“armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è
rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo
generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in
cui risulti specificamente sancito.
Orbene, la decisione impugnata non si è conformata a tali
principi. Ed invero, quanto alla pretesa fiscale relativa ad IRPEF
ed IRAP, la CTR ha riconosciuto l’esistenza di un obbligo di
contraddittorio preventivo generalizzato in assenza di accesso
presso i locali del contribuente, in tal modo contravvenendo ai
principi parimenti espressi dalle S.U. ult.cit. – secondo le quali
non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di
contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini
Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa
nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”-.
L’affermata insussistenza, nell’ordinamento tributario
nazionale, di una clausola generale di contradditorio
endoprocedimentale non viola, d’altra parte, né l’art. 24 Cost.,
atteso che, come espressamente affermato da Cass.S.U.
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24823, depositata il 9 dicembre 2015, hanno ritenuto che in

n.24823/2015, le garanzie di cui all’art. 24 “attengono,
testualmente, all’ambito giudiziale”, né l’art. 111 Cost., in
quanto il giudizio tributario, pur nella sua particolarità, è
comunque rispettoso del principio della c.d. “parità delle armi”,
giacché, fermo restando il divieto di ammissione della prova

introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede
extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli
elementi indiziari, compete non solo all’Amministrazione
finanziaria, che tali dichiarazioni abbia raccolto nel corso
d’indagine amministrativa, ma, altresì, con il medesimo valore
probatorio, al contribuente -da ultimo, v.Cass.n.1076/2017-.
Quanto all’accertamento a fini IVA pure oggetto di
contestazione, la decisione impugnata è parimenti errata posto
che la CTR avrebbe dovuto verificare che il contribuente aveva
assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe
potuto far valere se il contraddittorio fosse stato
tempestivamente attivato, ed ancora che “…l’opposizione di
dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da
configurare, in relazione al canone generale di correttezza e
buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello
strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela
dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” cfr.Cass.S.U.n.24823/2015-.
In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del
ricorso principale, assorbito quello incidentale -dovendo il
giudice del rinvio provvedere sulle censure ulteriori
eventualmente riproposte dalla parte contribuente in appello-,
va pertanto cassata e la causa rinviata anche per la
regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra
sezione della CTR della Campania.
Ric. 2016 n. 05612 sez. MT – ud. 09-01-2018
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testimoniale sancito dall’art. 7 d.lgs. 546/1992, il potere di

PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie ricorso principale, assorbito quello incidentale. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio
di legittimità ad altra sezione della CTR della Campania.

sezione civile in Roma.
I residente

Così deciso il 9.1.2018 nella camera di consiglio della sesta

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