Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 265 del 10/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 18/11/2016, dep.10/01/2017), n. 265
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19160-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile del
Contenzioso Esattoriale della Direzione Regionale del Lazio Avv.
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO
ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 76/2015 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,
depositata il 23/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 gennaio 2015 il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento del ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposta da A.R., ha disposto l’annullamento della cartella di pagamento numero (OMISSIS) emessa da Equitalia Sud s.p.a. relativa a sanzioni amministrative.
Contro la decisione ricorre in cassazione il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, allegando un unico motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Equitalia Sud s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.
La doglianza è fondata.
Il Tribunale di Civitavecchia è pervenuto all’annullamento della cartella di pagamento impugnata affermando la decadenza del concessionario del servizio di riscossione dei tributi per la violazione del termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 affermando che “la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente non oltre il giorno cinque del mese di scadenza della prima rata successiva alla consegna dei ruoli”.
Invero, la regola di diritto testè citata non è vigente in quanto il menzionato D.P.R. n. 602 del /1973, art. 25 modificato da ultimo dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 40, non prevede più il termine di decadenza menzionato nella sentenza impugnata.
Peraltro, trattandosi di sanzioni amministrative soggette alla previsione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 1, non trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non richiamato dalla disciplina di settore.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Civitavecchia, in persona altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017