Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 265 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 265 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: RORDORF RENATO

ORDINANZA

sul ricorso 25831-2012 proposto da:
BIRRA MORENA SAGL, in persona dell’Amministratore protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato DE
2013

MARTINI CORRADO, che la rappresenta e difende, per

681

delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

Data pubblicazione: 09/01/2014

POTENZA, DRIVE FOOD AND DRIVE BEER FRANCHISING S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 68/2012 del TRIBUNALE di POTENZA;
udito l’Avvocato Corrado DE MARTINI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/12/2013 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Ignazio PATRONE, il quale chiede alla
Corte di accogliere il ricorso, dichiarando il difetto
di giurisdizione del giudice italiano, nella specie del
Tribunale di Potenza.

u

Premesso, in fatto, che:
— Il 4 ottobre 2012 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza ha chiesto il fallimento della società Birra Morena s.r.I., sul
presupposto che detta società, pur avendo trasferito da alcuni anni la
propria sede legale in Svizzera, avrebbe di fatto continuato ad avere in
Italia, nella circoscrizione del Tribunale di Potenza, il centro principale
dei propri interessi;

difesa eccependo dinanzi al Tribunale di Potenza il difetto di
giurisdizione del giudice italiano ed ha quindi fatto ricorso a questa
corte per regolamento di giurisdizione insistendo nel sostenere la piena
operatività del trasferimento della propria sede in Svizzera sin dall’anno
2007, prima nel cantone dei Grigioni e poi in quello di Zug;
— il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza non ha
svolto in questa sede difesa alcuna;
— il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice italiano.
Considerato, in diritto, che
— per consolidata giurisprudenza di questa corte sussiste la giurisdizione
italiana in ordine al fallimento di una società che, prima dell’apertura
della procedura concorsuale, abbia trasferito la propria sede sociale
dall’Italia in un altro stato quando dal complesso delle circostanze
risulti che il trasferimento della sede non abbia coinciso con l’effettivo
spostamento del centro principale degli interessi della società, ciò che
consente di superare la presunzione di corrispondenza tra la sede
sociale dichiarata ed il centro effettivo di interessi della società (cfr., ex
multis, Sez. un. 5945/13);
— qualora, viceversa, non sia vinta la presunzione di corrispondenza tra
l’ubicazione della sede legale, quale risultante dagli strumenti di
pubblicità a tal fine predisposti dall’ordinamento competente, ed il
luogo in cui è situato il centro principale degli interessi della società,
spetta all’autorità giudiziaria di quel luogo provvedere all’accertamento
dell’insolvenza ed alla dichiarazione di fallimento della società debitrice;
— nel caso in esame la richiesta di fallimento avanzata dal pubblico
ministero presso il Tribunale di Potenza riferisce di debiti accumulati

3

— la società, che ha assunto la denominazione Birra Morena sagl., si è

dalla società Birra Morena in Italia in epoca anteriore alla deliberazione
di trasferimento della sede in Svizzera, avvenuto nel 2007, ma non
fornisce indicazioni specifiche, puntuali e significative dalle quali sia
possibile desumere il carattere meramente fittizio di tale trasferimento;
la difesa della società, al contrario, ha prodotto documentazione dalla
quale si evince che all’indomani della menzionata delibera di
trasferimento della sede furono chiusi i rapporti giuridici pendenti in

non vi sono pertanto argomenti in base ai quali affermare che la
società Birra Morena, ad onta del trasferimento all’estero della propria
sede legale, abbia mantenuto in territorio nazionale il centro principale
dei propri interessi, e tanto basta a far escludere la giurisdizione del
giudice italiano, essendo ubicata in Svizzera la sede sociale della
medesima società
essendo stata la richiesta di fallimento formulata dal pubblico
ministero, non v’è luogo a provvedere sulle spese del regolamento.

P.q.m.
La Corte , pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione del
giudice italiano in ordine alla dichiarazione di fallimento della società Birra
Morena.
Così deciso, in Roma, il 17 dicembre 2013.

Italia;

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