Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 265 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 07/01/2011), n.265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato LONGO PAOLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRI CLAUDIA

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.R. e P.E.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. MIRIGLIANI RAFFAELE

in 00186 ROMA, Via della Frezza 59 giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

RUBBETTINO EDITORE S.R.L. (OMISSIS), UNIVERSITA’ CALABRIA;

– intimati –

e sul ricorso n. 32689/2006 proposto da:

RUBBETTINO EDITORE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante

Dott. R.F., considerato domiciliato “ex lege” in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIMIGLIANO NINO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

e contro

S.R., G.O., UNIVERSITA’ CALABRIA DIPARTIMENTO

SOCIOLOGIA & SCIENZE POLITICHE, P.G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 709/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 21/03/2005, depositata il

19/09/2005 R.G.N. 1074/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato LONGO PAOLO;

udito l’Avvocato MIRIGLIANI RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel marzo 1999 P.E.G. pubblicava, mediante la Rubbettino Editore di Soveria Mannelli, un lavoro di ricerca dal titolo “Mafia, Politica e Società civile”, con il sottotitolo “Due casi in Calabria”, avente ad oggetto la narrazione di fatti riguardanti il paese di (OMISSIS) negli anni 1983-84; detta ricerca era stata effettuata usufruendo di una borsa di studio erogata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria con ulteriore finanziamento del dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell’Università della Calabria.

Nell’uso degli pseudonimi usati per indicare sia i luoghi che i soggetti coinvolti G.O., esponente politico del comune di (OMISSIS), si era riconosciuto nella persona indicata dall’autore come ” M.G.” rilevandone una grave lesione alla propria reputazione. Pertanto il G. conveniva dinnanzi al Tribunale di Vibo Valentia il P. S.R. quale redattrice (della prefazione del testo), l’Università della Calabria e la Rubettino Editore S.r.l..

L’adito Tribunale con sentenza in data 13 settembre 2001 rigettava la domanda.

A seguito dell’appello del G., la Corte d’Appello di Catanzaro, costituitisi gli appellati, con la decisione in esame, rigettava il gravame confermando quanto statuito in primo grado; affermava in particolare la Corte territoriale che il carattere tecnico – scientifico dello scritto, le finalità della pubblicazione, l’interesse pubblico alla divulgazione dei fatti narrati e le modalità espressive utilizzate dall’autore dell’opera valgono ad escludere ogni possibile carattere diffamatorio dell’opera” e che ” la natura scientifica della pubblicazione non si basa sulla verità (dimostrata o dimostrabile) dei fatti storici oggetto della narrazione; e ciò a maggior ragione qualora venga condotta, come nel caso di specie, una indagine di tipo sociologico”.

Ricorre per cassazione il G. con quattro motivi; resistono con controricorso la S., il P. (con ulteriore memoria), nonchè, la Rubbettino Editore che a sua volta propone ricorso incidentale, con un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso di deduce violazione degli artt. 21 e 33 Cost. nonchè 51 c.p. e relativo difetto di motivazione. Si afferma in proposito che “la sentenza impugnata in base ad una erronea interpretazione di un principio affermato da un’isolata pronuncia della Cassazione, si è determinata verso un’enfatizzazione della portata precettiva dell’art. 33 Cost., tale, da indurla a non ritenere le opere scientifiche e le espressioni artistiche sottoposte agli stessi limiti concernenti la libertà di pensiero o comunque limitata da norme poste a tutela di altri diritti di rango costituzionale”.

Con il secondo motivo si deduce ancora violazione degli artt. 21 e 33 Cost. in relazione agli artt. 51 e 595 c.p. e relativo difetto di motivazione. Si afferma che “la sentenza impugnata, se da un lato afferma che l’opera de quo, essendo a carattere scientifico, non era soggetta ai limiti imposti dall’art. 21 Cost. dall’altro afferma che ove pure ricorressero detti limiti, questi non sarebbero valsi a determinare l’accoglimento della domanda. La motivazione sotto questo profilo contenuta nella sentenza impugnata è contraddittoria oltre che gravemente insufficiente”.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 3 Cost.. Si afferma che “come si è accennato già nell’esame del primo motivo, la sentenza impugnata appare illegittima anche laddove non pone in correlazione la libertà d’espressione con ulteriori diritti di rango costituzionale ed in particolare come quelli, tutelati e garantiti dagli artt. 2 e 3 Cost., così come affermato dalla Corte Costituzionale”.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Si afferma che “si è ampiamente illustrato nell’esame del primo motivo di ricorso che la sentenza impugnata ha fondato il proprio convincimento su una interpretazione del tutto errata dell’art. 33 Cost., pervenendo alla conclusione che le opere artistiche o scientifiche non debbano subire i limiti propri delle forme di espressione così come sono stati intesi nell’interpretazione dell’art. 21 Cost.. Ebbene, contestato questo assunto occorre ora evidenziare come la sentenza impugnata sia comunque incorsa in un vizio di interpretazione del medesimo art. 33 Cost. nel delineare il significato di opera scientifica poi applicato al caso di specie e quindi in vizio di motivazione nella fase in cui ha utilizzato il materiale probatorio offerto (ma sarebbe meglio dire non offerto) dalle parti per convincersi che l’opera de quo fosse appunto scientifica”.

Ricorso incidentale:

si deduce unicamente che il P. deve essere condannato a rivalere, dal punto di vista risarcitorio, essa ricorrente incidentale e che in caso di rigetto del ricorso principale venga invece condannato il G. alle spese e agli onorari quanto meno di questo grado del giudizio.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Non meritevoli di accoglimento sono i quattro motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della valenza diffamatoria (esclusa dai giudici di merito nella vicenda in esame) di uno scritto non tipicamente giornalistico ma a carattere “tecnico – scientifico” (costituito nello specifico da una ricerca universitaria).

Deve, innanzitutto, rilevarsi che la Corte territoriale ha ampiamente e logicamente motivato sul punto, affermando che non censurabili sono le argomentazioni del giudice di primo grado là dove sostiene che “la natura tecnico – scientifica dell’opera, invero non messa in dubbio dalle parti e neanche posta in seria discussione, esclude così il richiamo alle limitazioni e condizionamenti imposti dall’art. 21 Cost. e specificatamente alla necessaria verità dei fatti storici narrati, in sè privi di rilevanza una volta verificata la rigorosa formalità, per il metodo, lo stile e il contenuto dell’opera che, in definitiva, ne qualificano la sua effettiva scientificità. Nell’ambito sociologico, cioè, la disamina e la descrizione dell’attività e di comportamenti determinati non può che presentarsi come inscindibilmente connessa con la proposizione argomentativi delle stesse ipotesi scientifiche formulate ed a questa strettamente funzionale, senza che debba ulteriormente richiedersi la puntuale verifica dell’oggettiva verità dei singoli fatti storici inseriti nel contesto sociale preso di mira…”.

Tale ratio trova conferma in quanto di recente statuito da questa Corte, sia con riferimento alla satira (in particolare Cass. 28411/2008), sia con riferimento all’attività letteraria (in particolare Cass. 7798/2010), nel senso che, mentre l’attività giornalistica (che ha il suo principale referente normativo nell’art. 21 Cost.), poichè funzionalmente collegata al diritto – dovere di informazione (per fare in modo che venga compiutamente informato “il popolo” al fine di un corretto e legittimo esercizio della “sovranità” ad esso spettante nel nostro sistema istituzionale – sul punto, Cass. 16236/2010), soggiace ai parametri giurisprudenziali della veridicità o quantomeno attendibilità della fonte informativa, dell’interesse pubblico alla notizia e di un linguaggio continente che non sia meramente offensivo, l’attività di estrinsecazione del pensiero che si traduca nella satira o in opere letterarie non soggiace, ai fini della sua piena liceità, a detti requisiti.

Infatti, sia la satira (versione “caricaturale” e volutamente alterata in senso ironico di fatti, comportamenti e persone, che può realizzarsi anche mediante immagini di natura artistica, come la c.d vignetta) che l’attività letteraria (sia in senso scientifico, come nel caso in esame, sia in senso narrativo), da un lato, possono estrinsecarsi mediante modalità di espressione, anche eventualmente lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato e, dall’altro, sono sottratte al parametro della “verità”.

Nel caso in esame, l’opera in questione dal carattere palesemente scientifico (per come accertato dai giudici del merito che hanno ritenuto tale dato “non contestato”) rientra, per quanto esposto, nel tipo di valutazione da effettuare per le opere letterarie; è evidente, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che come per la satira e la letteratura, uno scritto che abbia caratteri e finalità scientifiche risulta “destinatario” della disciplina civilistico – costituzionale di cui agli artt. 9 e 33 Cost., finalizzata non solo alla libera estrinsecazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., ma all’affermazione del nostro ordinamento quale “Stato di cultura”, in cui tutte le manifestazioni artistiche e scientifiche sono previste come “libere” e degne di essere “promosse” dalla Repubblica.

Ciò significa che, ferma restando la sussistenza dei più volte indicati (dalla stessa giurisprudenza di legittimità) e noti requisiti, come il diritto di informazione è da ritenersi prevalente rispetto alla riservatezza (Cass. 16236/2010), così l’attività scientifico-letteraria è da ritenersi prevalente rispetto alla sfera di tutela dell’onore e della reputazione individuali.

Inammissibile è il ricorso incidentale perchè del tutto generico e, in punto di spese, non riferentesi all’impugnata decisione.

In relazione alla reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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