Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26498 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 10/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

sul ricorso 18094-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COLORIFICIO B. & B. SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 98/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE SOCIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo di

ricorso, assorbiti gli altri, nullità di entrambe le sentenze di

merito e rimessione atti alla CTP competente.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate di Varese, sulla scorta delle risultanze della verifica generale eseguita nei confronti del Colorificio B&B s.a.s. e compendiate nel processo verbale di constatazione redatto in data 7 febbraio 2007, accertata l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto relativamente agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, determinava i redditi prodotti dalla società, imputati per trasparenza ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione, ex art. 5 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), sulla base dei costi sostenuti (risultanti da fatture di acquisti e registri del personale) e dei ricavi conseguiti dalla società (risultanti da fatture e scontrini fiscali). Emetteva, quindi, separati avvisi di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP in relazione all’anno 2003 nei confronti della società e del socio accomandante B.R., che li impugnavano dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese. Avverso la sentenza di parziale accoglimento del ricorso, pronunciata dalla Commissione di primo grado, proponeva appello l’Agenzia delle entrate e, in via incidentale, anche i contribuenti. Con sentenza n. 98 dell’11 giugno 2011, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello principale dell’Agenzia, riconoscendo al socio B. il diritto a detrarre la sola ritenuta di acconto sul reddito professionale di architetto conseguito nell’anno d’imposta in verifica, e rigettava quello incidentale proposto dalla società, ritenendo correttamente notificato il p.v.c., adeguatamente motivato l’avviso di accertamento e corretta l’attività di ricostruzione dei redditi e dei ricavi da parte dell’Ufficio finanziario, anche in relazione alla posizione del socio accomandante ed all’applicazione delle sanzioni. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo, cui non replica l’intimata società.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente, sul presupposto che nel caso di specie si verte in ipotesi di accertamento di maggiori redditi di una società di persona, imputati per trasparenza ai soci, ha dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità delle sentenze di merito per violazione dell’art. 102 c.p.c., non essendo stato i giudizi di merito celebrati nel contraddittorio di tutti i soci. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente notificato. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia pubblicata in data 21 giugno 2010, qui impugnata, la ricorrente provvide tempestivamente, in data 11 luglio 2011, a richiedere la notifica del ricorso per cassazione, ma la stessa non andò a buon fine in quanto, come si evince dall’avviso di ricevimento del plico spedito a mezzo del servizio postale, il difensore domiciliatario della società contribuente alla data del 14 luglio 2011 risultava “trasferito”.

Nonostante tale annotazione risulti apposta in data 14 luglio 2011, la ricorrente provvide a depositare l’avviso di ricevimento nella cancelleria di questa Corte soltanto il 18 gennaio 2012 e ancora più tardivamente, in data 16 febbraio 2012, a presentare a questa Corte istanza di rimessione in termini, alla quale fece seguito, in data 18 aprile 2012, il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dalla Sesta Sezione di questa Corte sulla scorta del principio giurisprudenziale espresso da Cass. n. 6587 del 2011, secondo cui l’esito negativo del tentativo di notifica non pregiudica, di per sè, il diritto del soggetto notificante a richiedere direttamente all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio non positivamente conclusosi per circostanze al medesimo non imputati. La ricorrente, che in data 24 aprile 2012 ricevette la notifica del predetto provvedimento giudiziale, in data 4 maggio 2012 provvide a riattivare la procedura di notificazione del ricorso, che questa volta si perfezionò in data 7 maggio 2012, come risulta dall’avviso di ricevimento del plico spedito a mezzo del servizio postale, pur risultando dagli atti una successiva notifica, perfezionatasi in data 14 giugno 2012 mediante consegna a mani di persona incaricata alla ricezione degli atti. Orbene, dalla scansione temporale degli accadimenti relativi alla notificazione del ricorso per cassazione emerge con evidenza la tardività con la quale la ricorrente, una volta avuta conoscenza dell’esito negativo del primo tentativo di notificazione, ha riattivato la procedura dopo oltre sei mesi dalla data del 14 luglio 2011 in cui risulta apposta l’annotazione di trasferimento del destinatario sull’avviso di ricevimento della raccomandata postale, che deve ritenersi essere stato immediatamente restituito al mittente, nulla avendo dedotto o provato sul punto la ricorrente, gravando sulla parte istante l’onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell’esito negativo della notifica (Cass. n. 19060 del 2015; v. anche Cass. n. 19986 del 2011). Al riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di notificazione degli atti processuali, la procedura notificatoria che abbia avuto esito negativo per circostanze non imputabili al richiedente, si considererà effettuata, anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, senza soluzione di continuità dalla prima richiesta a condizione che venga ripresa immediatamente, “tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr. Cass. S.U. n. 17352 del 2009; conf. Cass. n.20830 del 2013 e n. 19060 del 2015) e comunque non oltre il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. S.U. n. 14594 del 2016). Nel caso qui vagliato, la ricorrente non si è di certo attenuto a tali principi nè ha dimostrato la sussistenza di un qualche impedimento alla ripresa della procedura di notificazione a distanza di sei mesi dall’esito negativo della prima, non andata a buon fine, cosicchè il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della notifica.

Nulla per le spese non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quibta civile, il 10 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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