Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26497 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 10/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27139/2009 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VOLSCI 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CLOTILDE MOTOLESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MOTOLESE, giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 328/2008 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 07/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,

in subordine il rinvio a nuovo ruolo, il ulteriore subordine

estinzione per cessata materia del contendere.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il contribuente, esercente l’attività di commercio carni, impugnava separatamente due avvisi di rettifica dei ricavi conseguiti negli anni 1984 e 1985, rideterminati dall’Agenzia delle entrate in applicazione degli studi di settore a seguito di riscontrata violazione degli obblighi di fatturazione. Le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, che, accogliendo parzialmente i ricorsi, avevano ridotto i ricavi accertati dall’Ufficio e le relative sanzioni, venivano riformate, limitatamente alla rideterminazione dei ricavi, dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con sentenza n. 328 del 7 novembre 2008, riuniti i giudizi, accoglieva gli appelli proposti dall’Agenzia.

1.1. Sosteneva il giudice di merito che l’Ufficio aveva correttamente ritenuto inattendibili le scritture contabili, stante l’accertata violazione degli obblighi di registrazione degli acquisti e che, pertanto, non poteva prescindersi dall’applicazione del ricarico in base ai coefficienti di settore, dai primi giudici rideterminato discrezionalmente in mancanza di riscontri oggettivi e, addirittura, pronunciando ultrapetita, in assenza di specifica domanda avanzata al riguardo dal contribuente. La CTR, inoltre, riteneva di non poter prendere in considerazione la richiesta di condono avanzata dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, nella pendenza del giudizio di appello, in quanto rigettata e non opposta.

2. Avverso tale statuizione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, che ha notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

3. Con istanza depositata in data 28 novembre 2012 il contribuente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo aderito al condono fiscale di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

4. Con ordinanza del 14 marzo 2016 questa Corte, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia intimata, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, dichiarando la nullità della notifica del ricorso notificato all’Avvocatura Generale dello Stato ed ordinando la sua rinnovazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate nel termine di mesi tre.

5. La causa perviene all’udienza a seguito del decorso di tale termine.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che la causa perviene da rinvio a nuovo ruolo a seguito di inadempiuto ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio, in quanto il ricorrente aveva provveduto a notificare il ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, indicata quale domiciliataria dell’Agenzia intimata nonostante non l’avesse rappresentata nel giudizio di merito.

2. L’ordinanza di questa Corte del 14 marzo 2016 risulta correttamente comunicata al difensore del ricorrente presso la cancelleria di questa Corte non avendo il predetto difensore ottemperato all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c., specificamente per il giudizio di cassazione, di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine o numero di fax, e tale omissione riguarda anche il difensore domiciliatario indicato nel ricorso.

2.1. Il D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, art. 16, comma 6, prevede infatti che “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario” e tale disposizione “è divenuta da ultimo operativa, il 15 febbraio 2016, a seguito dell’emanazione del D.M. Giustizia 19 gennaio 2016, che ha accertato la funzionalità dei servizi di comunicazione limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte di cassazione” (cfr. Cass. S.U. n. 11383 del 2016, punto 5).

3. Orbene, poichè nel caso in esame l’ordinanza di questa Corte è stata comunicata al ricorrente con le modalità sopra indicate in data 5 aprile 2016, lo stesso avrebbe dovuto provvedere a rinnovare la notifica del ricorso entro il 5 luglio 2016, e poichè risulta che parte ricorrente non ha ottemperato all’ordine impartitogli, non avendo provveduto a depositare il ricorso per integrazione, debitamente notificato, in conformità a quanto prescritto dall’art. 371 bis c.p.c., nella persistente mancata costituzione in giudizio dell’intimata, il ricorso va dichiarato inammissibile, in ossequio a quel principio giurisprudenziale, assolutamente condivisibile, secondo cui il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato comporta l’inammissibilità e non già la improcedibilità ex art. 371 bis c.p.c., del ricorso stesso, la quale, invece, ricorre nel diverso caso della tardività del deposito in cancelleria dell’atto notificato in rinnovazione (cfr. Cass. 1553 del 2016, n. 13094 del 2012, S.U. n. 27398 del 2005).

4. In mancanza di costituzione dell’intimata non vi è luogo a regolazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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