Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26496 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26496 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

SENTENZA

sul ricorso 8560-2011 proposto da:
LIPARI TERESA (C.F. LPRTRS54T56G273S), LO RE MARIA
(C.F. LROMRA34R48F210C), nella qualità di eredi di
LIPARI BIAGIO, la prima anche nella qualità di erede

Data pubblicazione: 27/11/2013

di LIPARI CIRO, elettivamente domiciliate in ROMA,
V.LE ANGELICO 86, presso l’avvocato ACCETTA BIAGINO,
2013
1469

rappresentate e difese dall’avvocato MANFREDIGIGLIOTTI MICHELE, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –

1

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE
SICILIANA;
– intimato-

avverso la sentenza n.

507/2010 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 06/10/2010;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 giugno 1988 i sigg. Biagio,
Ciro e Sara Lipari conveniva dinanzi al Tribunale di Messina

A

l’Assessorato Agricoltura e Foreste della regione Sicilia per
dell’autorizzazione al taglio del bosco ceduo di faggio di loro
proprietà: revoca, motivata dall’Ispettorato forestale di Messina in
applicazione della legge regione Sicilia 6 maggio 1981 n. 98 (Norme
per l’istituzione nella regione siciliana di parchi e riserve naturali),

che inibiva l’ulteriore esercizio di tale attività.
Nella contumacia dell’Assessorato il Tribunale di Messina con
sentenza 29 maggio 2001 rigettava la domanda.
Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di
Messina con sentenza 6 dicembre 2004, sul rilievo del difetto di
legittimazione passiva dell’Assessorato agricoltura e foreste della
regione Sicilia.
In accoglimento del ricorso per cassazione, questa Corte con
sentenza 18 dicembre 2008, ritenuta la legittimazione passiva
dell’Assessorato, cassava la decisione con rinvio alla corte d’appello
di Messina, in diversa composizione.
Nel giudizio riassunto si costituiva l’Assessorato, che eccepiva
il giudicato interno di rigetto sulla domanda di risarcimento per
illegittimità della revoca; mentre resisteva alla domanda di
indennizzo proposta in via subordinata ai sensi dell’art. 24 legge
regionale 98/1991.

1

ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da revoca

La Corte d’appello di Messina, con sentenza 6 ottobre 2010
rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado, con
compensazione delle spese di giudizio.
Motivava che sulla domanda di risarcimento dei danni si era
formato il giudicato interno per effetto della precedente sentenza

all’indennizzo richiesto, rilevava come esso non costituisse un
diritto, essendo subordinato all’approvazione di futuri programmi di
intervento previsti dalla legge. Inoltre, faceva difetto la prova della
cessazione di alcun reddito dei proprietari per effetto della revoca
dell’autorizzazione cui la legge stessa subordinava l’erogazione
dell’eventuale indennizzo.
Avverso la sentenza, non notificata, le signore Teresa Lipari e
Maria Lo Re, nella qualità di eredi degli originari attori, proponevano
ricorso per cassazione articolato in due motivi e notificato il 30
marzo 2011.
Deducevano
1) la violazione degli articoli 17 e 24 della legge regionale
numero 98/1981 per omesso riconoscimento dell’indennità dovuta
per la decurtazione del reddito conseguente alla revoca
dell’autorizzazione al taglio del bosco ceduo;
2) l’illegittimità costituzionale della legge regionale n.98/1981
così come interpretata in sentenza.
L’Assessorato Agricoltura e Foreste della regione siciliana non
svolgeva attività difensiva.
Rimessa all’adunanza in camera di consiglio con relazione ex
art. 380 bis cod. proc. civile, la causa era poi rinviata alla pubblica
udienza del 9 Ottobre 2013, dopo il deposito di memoria da parte

2

d’appello non impugnata sul punto per cassazione. In ordine

dei ricorrenti, e trattenuta in decisione sulle conclusioni del P.G. in
epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.

1981, la Pubblica Amministrazione ha solo la facoltà, e non
l’obbligo, di acquisire, mediante richiesta di vendita o
espropriazione, la proprietà dei terreni rientranti nella riserva,
potendo gli stessi rimanere in mano privata; come accaduto nella
specie. Ed il rigetto della domanda subordinata di indennizzo da
asserito svuotamento del diritto dominicale per i vincoli della riserva
naturale, si pone in linea con la giurisprudenza consolidata di
questa Corte l che lo nega per vincoli imposti dalla legge, aventi
carattere non costitutivo, bensì ricognitivo e confermativo delle
caratteristiche paesaggistico-ambientali già possedute dal bene
(Cass., sez.1, 16 settembre 2011 n.18963; Cass., sez.1, 4 maggio
2009 n.10210; Cass., sez.1, 17 marzo 2000 n.3107).
L’espropriazione di valore è ravvisabile, in tesi generale, ove si
privi il diritto dominicale dello jus aedificandi – mentre, nella specie,
si tratta di terreni indubbiamente agricoli – posto che la finalità
ambientale del vincolo ne giustifica la natura conformativa, non
indennizzabile
Alla luce di tali principi appare altresì manifestamente
infondata la questione di illegittimità costituzionale degli arrt. 17 e
24 della I reg. Sicilia 6 maggio 1981 n.98 della legge regionale

3

Occorre premettere che ai sensi dell’art.21 della L.R. n. 98 del

n.98/1981 così come interpretata in sentenza, sollevata dai
ricorrenti.
La giurisprudenza di questa Corte (sez. 1, sent. n. 10542 del
19/07/2002, rv. 555955) ha infatti più volte statuito che il sistema
di tutela del paesaggio, dell’ambiente o del patrimonio storico e

dei beni vincolati alla luce dell’equilibrio costituzionale tra gli
interessi in gioco, che vede alcune delle facoltà del diritto
dominicale recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei
valori culturali ed ambientali, in attuazione della funzione sociale
della proprietà (Cass., sez.1 19 luglio 2002 n.10542, Corte cost. 27
giugno 1974 n. 202, Corte Cost. 9 maggio 1968 n.56).
Un simile sistema non contrasta neppure con la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo che, pur informata alla necessaria
proporzionalità tra l’interesse pubblico perseguito e la tutela della
proprietà privata, non esclude il sacrificio delle possibilità di
sfruttamento economico dell’immobile per la salvaguardia di
interessi paesaggistici e ambientali.
Ferma dunque la legittimità costituzionale della disciplina
normativa in esame, si osserva come i ricorrenti abbiano poi
omesso di impugnare con specifica censura la seconda

ratio

decidendi della sentenza, che ha rigettato la domanda di indennizzo

anche sotto il profilo della mancanza di prova della cessazione di
reddito conseguente al rispetto dei divieti di cui all’art. 17 della
citata legge regionale (art. 24 legge regionale Sicilia 98/1981, sesto
comma, lettera B: ” I programmi di cui al presente articolo
dovranno di norma prevedere:…b) indennizzi a proprietari e
imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di

4

artistico giustifica l’affermazione di limitazioni all’uso della proprietà

reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all’ articolo 17 e
delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel
regolamento della riserva”). Statuizione, che resta dunque di per sé
idonea a sorreggere la decisione impugnata.

– Rigetta il ricorso.
Roma, 9 Ottobre 2013

P.Q.M.

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