Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26496 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16308/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MARTINI & ROSSI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA I. GOIRAN 23, presso

lo studio dell’avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE BIANCO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 232/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

TORINO, depositata il 30/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato BIANCO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Martini e Rossi spa deliberò con atto in data 5/6/1984 l’aumento del capitale sociale elevando il valore di ciascuna azione e versò un’imposta in misura fissa D.P.R. n. 634 del 1972, ex art. 26.

L’Ufficio del Registro notifico in data 8/11/1984 un avviso di liquidazione d’imposta per il recupero a tassazione proporzionale dell’aumento di capitale effettuato pari all’1 per cento così come previsto dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 26, comma 7.

La società versò quanto richiesto entro sessanta giorni e con successiva istanza in data 8/2/1985 chiese il rimborso dell’imposta in quanto l’aumento del capitale era avvenuto attraverso un fondo già preesistente con un’operazione meramente contabile che non aveva comportato alcun trasferimento effettivo.

Successivamente la società impugnò il silenzio rifiuto dell’Agenzia davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Torino che lo respinse con sentenza riformata in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale dispose il rimborso del tributo pagato e dei relativi interessi.

L’Agenzia dell’Entrate impugnò la sentenza di appello della CTR davanti alla Commissione Tributaria Centrale la quale rigettò l’impugnazione dell’Ufficio per tardività della eccezione sollevata di definitività dell’avviso di liquidazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi, la Martini e Rossi spa resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79 e D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 4, 16 e 26, nonchè D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 16 e 18, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha erroneamente ritenuto inammissibile perchè tardivamente proposta l’eccezione dell’Ufficio di improponibilità del ricorso del contribuente per definitività dell’avviso di liquidazione presupposto, mentre, al contrario, secondo la ricorrente, l’eccezione di intervenuta decadenza del contribuente ad impugnare un atto impositivo o chiedere il rimborso non soggiace ad alcun limite temporale eccetto il giudicato.

Nella fattispecie, infatti, l’improponibilità del ricorso del contribuente avverso il diniego di rimborso per mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione divenuto definitivo era stata eccepita per la prima volta dall’Agenzia delle Entrate davanti alla CTC la quale l’aveva dichiarata inammissibile perchè tardiva.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Occorre premettere che secondo questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3346 del 11/02/2011) “In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione (atto autonomamente impugnabile del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ex art. 16 – come modificato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 7, applicabile nella fattispecie “ratione temporis”, ed ora del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19) lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall’altro, la ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia o avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data dell’1 luglio 1986) per il diritto al rimborso previste dalla norma transitoria di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1″ (Vedi anche: Sez. 5, Sentenza n. 20392 del 18/10/2004).

Nella fattispecie era stato emesso un avviso di liquidazione divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione e pertanto, nella controversia insorta a seguito di impugnazione del rigetto della istanza di rimborso, l’incontestabilità del pregresso accertamento del debito ben poteva essere riscontrata anche d’ufficio dalle Commissioni tributarie in assenza di deduzione della parte interessata. Così infatti ha stabilito S.U. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 “Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto”.

Il ricorso in esame deve tuttavia essere respinto per non avere la ricorrente Agenzia delle Entrate impugnato la ratio decidendi della sentenza della Commissione Tributaria Centrale la quale ha affermato, senza alcuna censura da parte della ricorrente: “La commissione tributaria di secondo grado ha correttamente applicato lo ius superveniens alla controversia pendente al momento della entrata in vigore della norma più favorevole contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986”. Ciò in quanto secondo la CTR era applicabile alla controversia, pendente al momento della entrata in vigore del nuovo testo unico del 1/7/1986, la nuova normativa di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, che prevede la non assoggettabilità dell’atto al tributo proporzionale e poichè tale statuizione non è stata impugnata dall’Agenzia, sul punto si è formato definitivamente il giudicato con rimborso alla società del tributo pagato e dei relativi interessi.

Quanto sopra comporta il rigetto del ricorso proposto per mancata impugnazione della ratio decidendi della sentenza impugnata.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto e confermata la sentenza impugnata dovendo condividersi i motivi posti alla base della decisione della CTC con compensazione delle spese di lite stante la complessità e la peculiarità della lite.

PQM

Respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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