Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26496 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. II, 17/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24203-2015 proposto da:

EDIL LANG S.N.C. di Di Maria Girolamo & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI n. 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA

BITTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONELLO LINETTI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MUSCOLINE, AZIENDA AGRICOLA RIVIERE DI P.P.

& C., P.P., MIMOSA IMMOBILIARE S.R.L.,

T.C. e TE.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1362/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere, Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex artt. 1168 e 1170 c.c. depositato il 19.2.2004 la società semplice Azienda Agricola Riviere di P.P. & C. e P.P. evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, Immobiliare Mimosa S.r.l., Edil Lang S.n.c. di Di Maria Giorano & C., T.C. e Te.Ma. assumendo di essere proprietari di un terreno agricolo sito in territorio del Comune di (OMISSIS), confinante con una strada consorziale. I ricorrenti deducevano che detta strada era stata interessata da lavori di allargamento deliberati dal Comune ed affidati alla Immobiliare Mimosa S.r.l., a seguito dei quali il tracciato della via era stato modificato a scapito del loro fondo, che era stato in parte occupato da vari manufatti, con conseguente configurabilità dello spoglio del possesso. Invocavano quindi la reintegrazione del loro diritto, nel contraddittorio con la società che aveva realizzato le opere (Mimosa Immobiliare S.r.l.) ed i suoi vari subappaltatori (Edil Lang S.n.c. di Di Maria Giorano & C., T.C. e Te.Ma.).

Si costituiva in giudizio Mimosa Immobiliare S.r.l. resistendo alla domanda e chiamando in garanzia il Comune di (OMISSIS), nonchè eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per effetto della proprietà pubblica della strada e delle relative opere di urbanizzazione.

Si costituivano a loro volta i subappaltatori svolgendo difese analoghe a quelle di Mimosa Immobiliare S.r.l..

Il Tribunale ordinava la chiamata in causa del Comune di (OMISSIS) ai sensi dell’art. 107 c.p.c.. L’ente pubblico si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed opponendosi comunque all’accoglimento della domanda di parte ricorrente.

Con sentenza depositata il 1.7.2008 il Tribunale rigettava il ricorso compensando le spese del grado. Il primo giudice in particolare, dopo aver respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, riteneva che la circostanza che le ricorrenti avessero, nel corso del giudizio, rinunciato alla richiesta di interdetto, a seguito della riapertura della strada sollecitamente assicurata da parte resistente, avesse fatto venir meno il loro interesse anche con riferimento alla pronuncia nel merito della domanda di tutela del possesso.

Avverso detta decisione interponevano appello la società semplice Azienda Agricola Riviere di P.P. & C. e P.P.. Si costituivano in seconde cure Mimosa Immobiliare S.r.l., Edil Lang S.n.c. di Di Maria Giorano & C., T.C., Te.Ma. ed il Comune di (OMISSIS), il quale ultimo spiegava appello incidentale relativamente alla mancata condanna delle parti ricorrenti alla refusione delle spese di lite.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1362/2014, la Corte di Appello di Brescia rigettava l’impugnazione principale, confermando con diversa motivazione il verdetto reiettivo del Tribunale e condannando le originarie ricorrenti alle spese del doppio grado di giudizio nei confronti degli originari resistenti. Condannava altresì la società Edil Lang S.n.c., T.C. e Te.Ma. alla refusione delle spese in favore del terzo chiamato Comune di (OMISSIS), che liquidava in Euro 5.768,02 oltre accessori per il primo grado ed in Euro 4.000 oltre accessori per il secondo grado.

La Corte territoriale riteneva in particolare che, vertendosi in materia di attività materiale di violazione del possesso posta in essere da soggetti privati e non dalla pubblica amministrazione o da altro soggetto esercitante funzioni di natura pubblicistica, sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario; affermava che il Tribunale aveva erroneamente ravvisato la carenza di interesse delle originarie ricorrenti alla pronuncia sul merito possessorio, in quanto le medesime avevano rinunciato soltanto all’interdetto; qualificava la domanda dalle predette svolta sub specie di azione di reintegrazione e manutenzione nel compossesso della strada; escludeva che la modifica del tracciato di quest’ultima costituisse evento idoneo ad integrare uno spoglio del possesso delle ricorrenti, in quanto l’allargamento della strada aveva comportato l’asservimento di una modesta frazione del terreno posseduto dalle ricorrenti, le quali comunque non avevano ricavato danno a seguito della ripristinata percorribilità della strada predetta; escludeva infine la manutenzione, poichè le opere di allargamento non avevano modificato l’originaria destinazione della strada, ma ne avevano solo migliorato la percorribilità, e le ricorrenti non avevano adeguatamente dimostrato i fatti di molestia posti a base della relativa domanda.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la sola Edil Lang S.n.c. – avendovi tutte le altre parti fatto acquiescenza – affidandosi a due motivi.

Il ricorso è stato chiamato una prima volta all’udienza camerale del 18.12.2018, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato memoria.

In quella sede il Collegio, rilevato che il ricorso risultava notificato soltanto al Comune di (OMISSIS), ha rinviato la causa a nuovo ruolo ordinando a Edil Lang S.n.c. di provvedere nel termine di 60 giorni ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le altre parte costituite in seconda istanza.

A seguito dell’adempimento del predetto incombente nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questo giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte di Appello avrebbe erroneamente condannato Edil Lang S.n.c. alla refusione delle spese in favore del Comune di (OMISSIS), senza considerare che quest’ultimo era stato evocato in giudizio ai sensi dell’art. 107 c.p.c., in adempimento di apposita ordinanza pronunciata dal giudice di prime cure, e non su iniziativa di Edil Lang S.n.c., la quale non aveva svolto alcuna domanda nei riguardi del predetto ente locale.

Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte territoriale ha errato nel porre le spese in favore del chiamato a carico della società che materialmente ne aveva eseguito la chiamata in giudizio. Il giudice di seconde cure avrebbe infatti dovuto considerare che, essendo derivata la chiamata in causa del Comune dall’iniziativa processuale intrapresa dalle originarie ricorrenti, queste ultime avrebbero dovuto essere condannate anche a rifondere le spese di lite nei confronti del terzo chiamato.

Le censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

Ed invero va ribadito il principio per cui “Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d’ufficio, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell’attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7674 del 21/03/2008, Rv.602543; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 28/08/2007, Rv.599616; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23552 del 10/11/2011, Rv.620143; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016, Rv.638998).

Dall’applicazione del predetto principio, essendo le originarie ricorrenti risultate soccombenti nel merito della domanda possessoria da loro formulata ab origine, la Corte di Appello avrebbe dovuto porre a carico delle predette anche le spese del terzo chiamato, poichè la sua evocazione in giudizio, che peraltro è stata eseguita in esecuzione di apposito ordine del giudice ai sensi dell’art. 107 c.p.c., costituisce la diretta conseguenza della proposizione della domanda principale di cui anzidetto.

Poichè la statuizione di rigetto nel merito della predetta domanda è ormai coperta dal giudicato, in assenza di tempestiva impugnazione della sentenza di seconde cure su tale aspetto, e non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso può essere deciso nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, con condanna delle originarie ricorrenti, società semplice Azienda Agricola Riviere di P.P. & C. e P.P., al pagamento anche delle spese, di primo e secondo grado, liquidate dalla Corte di Appello in favore del Comune di (OMISSIS), nella loro quantificazione già operata dal giudice di merito.

Trattandosi di obbligazione di natura solidale, che la Corte territoriale aveva posto a carico della società Edil Lang S.n.c., odierna ricorrente, insieme a T.C. e Te.Ma., l’accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione spiega effetti favorevoli anche in favore dei predetti coobbligati solidali.

Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.

Cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, condanna Azienda Agricola Riviere di P.P. & C. e P.P., in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di (OMISSIS) delle spese di ambedue i gradi del giudizio di merito, nell’importo già liquidato dalla Corte di Appello di Brescia.

Condanna altresì le predette Azienda Agricola Riviere di P.P. & C. e P.P., sempre in solido tra loro, al pagamento in favore di Edil Lang S.n.c. delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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