Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26496 del 09/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 09/12/2011), n.26496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24195/2010 proposto da:

D.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 4211/2 010 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI del 28/10/09, depositato il 04/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da parte ricorrente.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata era pendente al momento della proposizione della domanda di equa riparazione ed era stato instaurato dinanzi al TAR Campania dal 3.8.1999.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni 3 per un grado, ha liquidato per il ritardo di 5 anni e 8 mesi la somma di Euro 3.500,00 a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale. Parte ricorrente formula sei motivi.

L’Amministrazione intimata non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001, costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6, sia disattendendo la Giurisprudenza europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica; in particolare non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00;

b) ha erroneamente valutato la posta in gioco (natura collettiva del giudizio presupposto);

c) non ha motivato la compensazione delle spese.

3.- Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla “circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria”, sia “stato proposto da una pluralità di attori”, considerato che “la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul gruppo, come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni di angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite” (Sez. 1, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsì, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili” (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004). Non appare ragionevole, per contro, il discostamento dai predetti criteri per la sola caratteristica di ricorso “collettivo” della domanda proposta dal ricorrente.

E’ assorbita la censura relativa alle spese.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in 5 anni e 8 mesi, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009), l’indennizzo va determinato nella misura di Euro 4.916,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio, compensate per 1/2 in considerazione del notevole divario tra quanto richiesto (Euro 8.375,00) e quanto liquidato, vanno poste, per la rimanente metà, a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari. Spese distratte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 4.916,00, per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio, compensate per 1/2, nella misura della metà dell’intero che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

e per il giudizio di legittimità in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2011

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