Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26495 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.21/12/2016), n. 26495
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14056/2011 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI
43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,
rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANO LUCCHESE, PIER CESARE
TACCHI VENTURI giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 67/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
VERONA, depositata il 12/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BONGIOVANNI per delega
dell’Avvocato TACCHI VENTURI che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di rettifica di maggior valore relativo ad atto di cessione di nuda proprietà di immobile con costituzione di rendita vitalizia prevista quale corrispettivo a favore dell’alienante, l’Agenzia delle Entrate di Roma elevava la base imponibile dell’atto tassabile parametrandola al valore della rendita vitalizia anzichè al valore dell’immobile, liquidando maggiori imposte complementari più sanzioni ed interessi. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando il maggior valore accertato dall’Ufficio. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che respinse il ricorso il contribuente propose impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione F.G. con due motivi e la l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43 e 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR non ha ritenuto di calcolare la base imponibile D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 43 comma 1 lett. c, nel valore dell’immobile ceduto quantificato in 40.000,00 Euro circa, bensì nel valore della rendita vitalizia di 130.500,00 Euro D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 46 (quantificata nell’atto stesso in 18.000,00 Euro annui moltiplicato per il coefficiente indicato dalla tariffa).
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Rileva infatti il Collegio che per la costituzione delle rendite, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 46, invocato dal contribuente, dispone che la base imponibile è costituita dalla rendita, solo se maggiore del valore dei beni ceduti dal beneficiario, e pertanto le doglianze del ricorrente, sottese ad escludere il valore della rendita per la peculiarità del negozio (cessione di nuda proprietà a fronte di costituzione di rendita vitalizia), risultano infondate per il combinato disposto dell’art. 46, comma 1 e art. 51, comma 4, secondo cui la base imponibile per la costituzione di rendite va determinata sulla base del valore dei beni ceduti dal beneficiario e, solo se maggiore, dal valore della rendita.
Il tentativo di parte ricorrente di affermare che le parti non abbiano inteso porre in essere un contratto di rendita vitalizia bensì un contratto di mantenimento con credito intrasferibile risulta smentito dalla quantificazione della rendita contenuta nell’atto stesso che ha determinato il valore della prestazione annua in 18.000,00 Euro. Conclusivamente deve essere respinto il ricorso proposto. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.
PQM
Respinge il ricorso, nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016