Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26495 del 20/11/2020

Cassazione civile sez. un., 20/11/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 20/11/2020), n.26495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di sez. –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di sez. –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovannia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21459-2019 proposto da:

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO

MASTROMARINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ADER – AGENZIA DELLE ENTERATE E RISCOSSIONE

(già Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.), in persona dei

rispettivi Direttori pro tempore, PREFETTURA DI NOVARA, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LORELLA FRASCONA’, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANDOMENICO CATALANO;

– resistente –

e contro

INPS SEDE DI (OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

43419/2017 del TRIBUNALE di ROMA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE AUGUSTINIS Umberto, il quale conclude perchè sia affermata la

giurisdizione della commissione tributaria.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Tecnologie Costruttive s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., l’Inail, l’INPS e l’Agenzia delle entrate e, premesso di avere ricevuto dalla società convenuta alcune cartelle esattoriali ed avvisi di addebito relativi a tributi, contributi, aggi, interessi e sanzioni, deduceva l’usurarietà della pretesa dell’agente della riscossione alla stregua dell’art. 644 c.p. Ad opinione della parte attrice, la condotta dell’agente della riscossione nella fissazione degli aggi applicati a tutte le somme iscritte a ruolo(comprese le sanzioni, gli interessi e gli interessi di mora) e nella richiesta di siffatte voci, integranti complessivamente la nozione di vantaggio usurario, doveva sussumersi nella fattispecie che punisce il fatto di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi “usurari”, risultando, inoltre, l’applicazione a tutte le cartelle (ed agli accordi sottesi ai piani di ammortamento concordati per i crediti pretesi dall’agente della riscossione) di un tasso di interesse globale largamente superiore ai tassi soglia potenzialmente applicabili alle varie operazioni negoziali ipotizzabili (mutuo a tasso fisso, a tasso variabile, ecc.). La società attrice chiedeva pertanto l’accertamento dell’usurarietà della pretesa dell’ente riscossore, della non debenza degli interessi, di qualsiasi natura, delle sanzioni e degli aggi applicati a carico dell’attrice, anche con riferimento al divieto di interessi anatocistici – cfr. pag. 11 atto di citazione -, della Costituzione (art. 53 Cost.) e la condanna al risarcimento dei danni morali ed esistenziali attinenti alla personalità del danneggiato in relazione alla violazione dei diritti di libertà dignità e sicurezza umana. Nel medesimo giudizio l’attore chiedeva in via principale alternativa, ma con esclusivo riferimento agli aggi, che fosse accertata la violazione dell’art. 107 TFUE, integrando le somme richieste aiuti di stato. In via subordinata la società attrice richiedeva l’accertamento della lesione dei diritti soggettivi assoluti e relativi con conseguente risarcimento dei danni di natura patrimoniale, nella misura corrispondente alla misura degli interessi di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggi invocati da Equitalia servizi di riscossione s.p.a., previa sottrazione della sola misura degli interessi legali volta per volta applicabili ed ancora la condanna al risarcimento dei danni morali ed esistenziali attinenti alla personalità del soggetto passivo dell’illecito in relazione alla violazione dei diritti di libertà, dignità e sicurezza umana.

Affrontando preliminarmente la questione della giurisdizione dell’autorità adita, la società precisava che rispetto ai titoli delle domande avanzate, la controversia doveva ritenersi estranea al novero di contenzioso concernente la violazione di norme aventi natura tributaria.

Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’Inail e l’Agenzia delle entrate, mentre l’Inps rimaneva contumace.

Nella pendenza del giudizio innanzi al Tribunale di Roma – per il quale era stata già fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni in ragione della ritenuta manifesta fondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione dei giudice ordinario per il giorno 30.11.2020 – la società Tecnologie Costruttive s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in data 11 giugno 2019, chiedendo a queste Sezioni Unite che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla controversia pendente, tanto con riferimento alla domanda principale correlata alla prospettata usurarietà delle somme pretese dall’Agenzia per interessi, sanzioni e aggi che a quella subordinata, fondata sulla lesione del principio del neminem laedere, correlata al preteso risarcimento dei danni causati dalla lesione di diritti soggettivi assoluti e relativi, insistendo in ogni caso sulla declaratoria della giurisdizione del g.o. rispetto a tale ultima domanda.

Secondo la ricorrente ai fini della giurisdizione non dovrebbe tenersi conto della natura formale degli atti oggetto di impugnazione, rilevando unicamente il principio del petitum sostanziale da identificare in funzione della causa petendi e dunque della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Nessuno dei soggetti intimati – Agenzia delle entrate – Riscossione, Agenzia delle entrate, prefettura di Novara, Inail, Inps – si è costituto in questa fase.

Il Procuratore generale ha concluso nel senso che la giurisdizione apparterrebbe alla commissione tributaria in quanto la questione controversia investe prevalentemente la misura di accessori ad una pretesa dell’Amministrazione di natura tributaria.

Secondo il PG la norma di riferimento andrebbe individuata nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 che radica la giurisdizione del giudice tributario per ogni controversia in cui si discute di una pretesa tributaria che, se di carattere economico, integra una lesione alla integrità patrimoniale del contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Occorre premettere che queste Sezioni Unite sono, all’interno del compiuto sindacato relativo all’individuazione del giudice dotato di giurisdizione, giudice del fatto. Si è infatti già precisato che “ogni qual volta si tratti di risolvere una questione di giurisdizione (così come in ogni altro caso in cui l’indagine sia diretta ad accertare se il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo), la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non potendo la Corte ricercare e verificare a suo piacimento i documenti interessati dalla verifica, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a comprendere la dedotta violazione processuale e a procedere alla verifica dell’esistenza della soluzione alternativa a quella praticata dai giudici di merito, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente” – cfr. Cass., S. U. 26 febbraio 2019, n. 5640-.

2. Orbene, ai fini della decisione è opportuno muovere dall’esame delle cartelle – dal n. 1 al n. 48 – e dei piani di ammortamento indicati nell’atto di citazione – dal n. 57 al n. 59 -.

2.1 Le pretese indicate nelle cartelle di pagamento indicate nell’atto di citazione della società riguardano alcune crediti dell’INPS – relativi al sistema di assicurazione sociale (all. nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 19) ed acontributi (all. nn. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42), altre pretese azionate nell’interesse dell’INAIL – contributi previdenziali (all. n. 10), nonchè debiti fiscali della contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate (a titolo di IVA, IRPEF, IRAP, IRES, ecc.) (all. nn. 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 43, 44, 45, 46, 47, 48), altri diritti dovuti alla Camera di Commercio – (all. 18); altri, infine, a sanzioni amministrative contravvenzione per violazione del codice della strada (all. 24).

2.2. Fatta questa premessa, deve essere dichiarata la giurisdizione tributaria sulla domanda principale relativa all’accertamento della natura usuraria della pretesa concernente interessi, sanzioni e aggi relativi a debiti di natura tributaria.

2.3 E’ noto che la giurisdizione tributaria si colloca all’interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e riguarda, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, prima parte, per quel che qui rileva: Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio – le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati – e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione ed alle sanzioni – unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all’obbligazione tributaria.

2.4. Cass., S.U., n. 2090/2020 ha di recente ribadito quanto già affermato in diversi precedenti di queste Sezioni Unite, ricordando che qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione finanziaria dello Stato o da altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.

Per quel che più direttamente riguarda la nozione di accessorio, al quale fa riferimento il ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 va affermato che in esso si comprendono non soltanto gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo o ritardato rimborso di somme pagate per la dilazione di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21), ma anche gli aggi dovuti all’esattore.

2.5. Sul punto, Cass., S.U., 20 novembre 2012 n. 20323, ha ritenuto che ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonchè le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio”.

2.6. In tale occasione si è anche rammentato che queste stesse Sezioni Unite – sia con riguardo al testo originario del citato art. 2, che faceva riferimento agli “interessi ed altri accessori” relativi ai tributi specificamente elencati, sia a quello vigente – hanno ritenuto che per “accessori” si intendono gli aggi dovuti all’esattore, le spese di notifica, gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria (Cass. Sez. un. nn. 722/1999, 15/2007, 10826/2008, Cass., S.U., 15 giugno 2010 n. 14499).

2.7. Nella prospettiva volta a ricostruire i principali snodi giurisprudenziali sul tema va ancora rammentata Cass., S.U. 21 marzo 2002, n. 14274, ove pure si è precisato che “alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie appartiene la cognizione dell’obbligazione principale e di quella concernente la corresponsione degli interessi, anche anatocistici.”.

2.8. Per altro verso, è stato da tempo chiarito che qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione finanziaria dello Stato o da altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie. Infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario – al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato – accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo -cfr. Cass. n. 33920/2019 -.

2.9. Nè l’inciso “ogni altro accessorio” può essere interpretato nel senso di ampliare la giurisdizione tributaria comprendendovi le azioni risarcitorie, non essendo in grado di radicare la giurisdizione del giudice tributario anche per le controversie sul risarcimento danni per comportamento illecito dell’Amministrazione finanziaria, in quanto alla relativa azione va riconosciuta piena autonomia, non risultando connessa ad alcuna delle controversie tributarie indicate nel citato art. 2, ma piuttosto collegata alla condotta, dolosa o colposa, dell’Amministrazione finanziaria – Cass., S.U., n. 4 gennaio 2007 n. 15.

2.10. In tale contesto si è ancora chiarito che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e che, pertanto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rileva il cd. “petitum sostanziale”, correlato non soltanto alla concreta statuizione sollecitata al giudice, ma anche alla causa petendi, ossia all’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata in astratto a quest’ultima dal diritto positivo. Solo se la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario – corsivo aggiunto n.d.r. -, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria- Cass., S.U., n. 4 gennaio 2007 n. 15, cit.; Cass. 16 aprile 2007 n. 8958/2007 -.

2.11. E’ stata pertanto ritenuta appartenente alla giurisdizione del g.o. la controversia sulla domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto dell’Unione Europea, avendo il ricorrente fatto valere, alla base della domanda di ristoro patrimoniale per mancato tempestivo adeguamento della legge interna alla normativa comunitaria, una situazione giuridica avente natura e consistenza di diritto soggettivo, da ricondurre allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato – cfr. Cass., S.U., n. 20323/2012, cit. -.

2.12. Parimenti riservata alla giurisdizione del giudice ordinario risulta l’azione di risarcimento del danno causato dall’Agente della riscossione con riguardo al pregiudizio asseritamente subito in dipendenza dell’iscrizione di ipoteca, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 – cfr. Cass., S.U., n. 14506/2013 -. Analogamente, Cass., S.U., n. 15593 del 09/07/2014 ha riconosciuto la giurisdizione del g.o. con riguardo alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il comportamento del concessionario della riscossione tributi, asseritamente illecito per aver omesso, successivamente all’emissione di un provvedimento di fermo amministrativo, di dar corso, per un lungo periodo di tempo, a qualsiasi azione esecutiva ovvero alla revoca del provvedimento medesimo.

2.13. In questa cornice di principi espressi in materia di riparto fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va quindi inserita la controversia promossa dalla società Tecnologie costruttive che, con riguardo alla domanda principale di accertamento della usurarietà degli accessori ad un debito di natura tributaria azionato dall’Ufficio, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

2.14. A sostegno di tale conclusione milita la circostanza che nella stessa prospettazione della società attrice il fatto giustificativo della pretesa sta nell’applicazione di un complesso sistema normativo che, nel determinare la misura degli aggi e degli altri accessori darebbe esso stesso luogo ad un vantaggio usurario attratto nel cono d’ombra dell’art. 644 c.p. La domanda principale volta all’accertamento della non debenza di tali accessori è dunque sicuramente rivolta a riconoscere l’illegittimità della pretesa azionata dall’agente della riscossione sotto il profilo della configurazione di un illecito che non è affatto indipendente dalla natura tributaria del rapporto.

2.15. Ed infatti, la società attrice nell’atto introduttivo contesta in buona sostanza, la misura dell’aggio, ritenendola irragionevole nel quantum poichè supererebbe notevolmente nei casi prospettati il costo della procedura e dunque si porrebbe in contrasto con quanto affermato da Corte Cost. n. 480/1993. Al fondo della domanda (v. pagg. 11 ss. atto di citazione) vi sarebbe dunque la condotta dell’agente della riscossione il quale avrebbe preteso con le cartelle l’aggio sulle somme dovute al fisco, ponendo in discussione il diritto alla quantificazione dell’aggio nella misura in cui esso cresce – perchè così è previsto dalla legislazione in materia – D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 21 e 22, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17 – al crescere degli interessi di mora, ritenendo non soltanto irragionevole che il concessionario possa lucrare sul ritardo nel pagamento del tributo, calcolando l’aggio anche sugli interessi di mora, senza che lo stesso sia tenuto ad anticipare tali somme, ma anche penalmente rilevante tale contegno in relazione alla natura usuraria del vantaggio conseguito dal medesimo.

2.16. In sostanza, secondo la parte attrice, il concessionario pretenderebbe un aggio che non è commisurato all’attività effettivamente svolta per la riscossione, applicando tariffe fisse sulle somme iscritte a ruolo, comprensive di interessi e sanzioni in modo da cagionare un aggravio spropositato a carico del contribuente – cfr. pagg. 7 e ss. atto di citazione -. Illegittimità che secondo la parte attrice sarebbe peraltro già stata riconosciuta da numerose commissioni tributarie.

Nel prosieguo dell’atto di citazione la società attrice ha poi prospettato l’illegittimità della condotta dell’agente della riscossione nella parte relativa al computo degli interessi pretesi dall’agente della riscossione per ciascuna cartella computando anche l’aggio caricato dall’agente della riscossione, ritenendo che i singoli tassi di interesse applicabili supererebbero i tassi soglia previsti dalla norma sull’usura (1.n. 108/1996).

2.17. Ora, secondo l’attrice l’agente della riscossione, nel computare la misura di sanzioni, interessi ed aggi, avrebbe applicato un tasso d’interesse comunque superiore ad ogni possibile tasso soglia ritenuto applicabile in base alla L. n. 108 del 1996, art. 2.

2.18. La domanda principale viene così formulata “Previo accertamento incidentale dell’usurarietà della pretesa di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., aì sensi dell’art. 644 c.p., accertare la non debenza degli interessi, di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggi, tutti determinati ed applicati, a carico di Tecnologie Costruttive, ai sensi dell’art. 1815 c.c., per avere applicato un tasso di interesse globale che, in relazione alle varie ipotesi, risulta essere del tutto superiore a tutti ed a ciascuno dei tassi soglia sussumibili per il riferimento”.

2.19. In definitiva, la condotta che si assume rilevante ai fini dell’illecito prospettato dall’agente della riscossione è quella di avere reclamato tassi di interessi superiori a quelli usurari sulla base di specifiche previsioni di legge.

2.20. Orbene, così qualificata la domanda, non può revocarsi in dubbio che la condotta ascritta all’agente della riscossione trovi riferimento nella disciplina in tema di determinazione della misura dell’aggio degli interessi e delle sanzioni e della loro concreta commisurazione e nell’attività asseritamente erronea ed illecita posta in essere dall’agente della riscossione in violazione del precetto penale.

2.21. Deve quindi ritenersi che l’ambito di tale domanda non colloca la pretesa azionata in un ambito del tutto indipendente dal rapporto tributario ma, anzi, lo pone in discussione al punto da reclamare l’accertamento della non debenza di quanto preteso dall’Agente della riscossione – da qui l’espressione “dichiarare non dovuti” gli accessori richiesti alla società attrice-.

2.22. In questa angolazione prospettica, la circostanza che l’attrice sottolinei la rilevanza penale della condotta dell’agente della riscossione non risulta dirimente per affermare la giurisdizione del giudice ordinario, ove appunto la contestazione mossa dall’attrice attiene comunque alla debenza dell’accessorio al debito tributario che viene preteso nell’ambito di prerogative riconosciute all’agente della riscossione direttamente dalla legge e quindi riferibili lato sensu al potere impositivo – in questo senso Cass., S.U. n. 21929/2018 -, impregiudicata ovviamente la questione attinente al merito della sussumibilità della condotta dell’agente della riscossione nell’alveo del delitto di usura, già peraltro esaminata dalla giurisprudenza di questa Corte in ambito penale.

3. Sulla scorta di tali considerazioni va affermata la giurisdizione del giudice tributario quanto alla domanda principale volta ad accertare la non debenza degli interessi, di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggi in ragione del loro carattere usurario che si riferiscono a rapporti di natura tributaria in quanto collegati a tributi – Irpef, Iva, Irpeg, diritti camerali (sui diritti camerali v., in particolare, Cass. n. 13549 del 24/06/2005, Cass., S.U. n. 10468/2008) -.

4. La medesima domanda di accertamento proposta dalla società attrice in via principale, per converso, ove connessa ad accessori di crediti di enti statali che fuoriescano dall’ambito dei tributi come indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e riguardino contributi previdenziali e sanzioni pretese da enti previdenziali o per violazione del codice della strada, deve ritenersi devoluta al giudice ordinario. Tale pretesa, infatti, non risulta ancillare ad alcun rapporto di natura tributaria e rimane, pertanto, attratta dalla giurisdizione generale del giudice ordinario avuto riguardo alla causa petendi, correlata anche in questo caso al carattere usurario di accessori non rientranti nella giurisdizione tributaria ma sicuramente riferibili a pretese per le quali è competente il giudice ordinario – cfr, infatti, per l’contributi previdenziali, Cass., S.U. n. 15168/2010, Cass., S.U. n. 19523/2018 e per le violazioni al codice della stradaCass., S.U. n. 26835/2014, Cass., S.U. n. 8928/2014).

5. Occorre poi provvedere a regolare la giurisdizione anche rispetto alle domande ulteriormente formulate dalla società attrice in via principale alternativa o subordinata dovendosi risolvere una volta per tutte gli aspetti relativi alla competenza giurisdizionale sottesi all’azione promossa dalla società Tecnologie Costruttive srl che verranno in rilievo solo se non venga accolta la domanda principale della società attrice e senza sciogliere il nesso di subordinazione voluto dalla parte. Ne consegue che il regolamento di giurisdizione va risolto rimettendo le parti innanzi al giudice munito di giurisdizione sulla domanda principale e dichiarando la giurisdizione, eventualmente diversa, sulla domanda subordinata, declaratoria, quest’ultima, rilevante solo condizionatamente alla definizione della domanda pregiudiziale – cfr. Cass., S.U. n. 7822/2020, Cass. S.U. n. 16458/2020 -.

6. Quanto alla domanda di accertamento della violazione dell’art. 107 TFUE in relazione alla circostanza che gli aggi richiesti integrerebbero un aiuto di Stato, risulta evidente che la stessa, prendendo ancora una volta in considerazione la disciplina in tema di aggio spettante al concessionario, rimane attratta dalla giurisdizione del giudice tributario per la parte in cui si riferisce a cartelle relative a tributi, in ragione delle medesime ragioni esposte a proposito ai parr. 2.20, 2.21 e 2.22, radicandosi per converso la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle in cui vengono indicati crediti di enti statali che fuoriescono dall’ambito dei tributi come indicati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1.

7. Per quel che invece riguarda le domande di accertamento della lesione di diritti soggettivi, assoluti e relativi, e di condanna al risarcimento del danno patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali, va senza indugio affermata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo prospettato la parte attrice: a) la lesione di diritti assoluti e relativi correlati alla condotta dell’agente della riscossione che avrebbe applicato un tasso di interesse globale eccessivamente oneroso, con la domanda di condanna al risarcimento dei danni commisurati alla misura degli interessi, sanzioni e aggi invocati da Equitalia Servizi di Riscossione spa; b) l’esistenza di danno morali ed esistenziali attinenti alla personalità della società, correlati alla violazione dei diritti di libertà, dignità e sicurezza umana, da liquidare in via equitativa.

7.1 Si tratta, all’evidenza, di domande che la parte attrice aggancia alla lesione di diritti soggettivi, assoluti e relativi, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali ed esistenziali e che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo in discussione la asserita violazione del principio del neminem laedere da parte dell’agente della riscossione.

8. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda principale volta ad accertare la non debenza – in ragione del loro carattere usurario – degli interessi, di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggi collegati a rapporti di natura tributaria alla stregua del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, mentre va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla medesima domanda, nella parte in cui essa si riferisce ad interessi, sanzioni e aggi relativi a rapporti di natura non tributaria, rimettendo le parti innanzi ai plessi giurisdizionali sopra indicati.

5. Ricorrono giusti motivi, in relazione alle statuizioni finali adottate in punto di giurisdizione, per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice tributario sulla domanda principale proposta dalla società Tecnologie Costruttive s.r.l. volta ad accertare la non debenza – in ragione del loro carattere usurario – degli interessi, di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggi collegati a rapporti di natura tributaria alla stregua del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale proposta dalla società Tecnologie Costruttive s.r.l. volta ad accertare la non debenza – in ragione del loro carattere usurario – degli interessi, di qualsivoglia natura, delle sanzioni e degli aggì riferiti a rapporti di natura non tributaria.

Rimette le parti innanzi ai plessi giurisdizionali come sopra indicati. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nelle Sezioni Unite civili, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

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