Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26494 del 27/11/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 26494 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE
Data pubblicazione: 27/11/2013
SENTENZA
sul ricorso 20505-2007 proposto da:
MACALUSO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA R. PEREIRA 41, presso l’avvocato NIRO ALFREDO,
rappresentato
e
difeso
dall’avvocato
TORRE
GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
Vit
?,V03 6-30 I – ricorrente –
2013
1461
contro
ENTE FERROVIE DELLO STATO;
– intimato-
avverso la sentenza n.
667/2006 della CORTE
1
ìe go.5.2a0G;r
D’APPELLO di PALERMO/ oLi2oSirAS-a_ udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/10/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
2
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Palermo,con sentenza del 30 maggio
2006
ha
dichiarato
inammissibile
tardiva
perché
l’opposizione proposta da Vito Macaluso con citazione del
21 ottobre 2004,contro l’indennità
per l’espropriazione di un
Commissione provinciale
determinata dalla
terreno di sua proprietà nella contrada Parrini di
Partinico,pronunciata con decreto del 21 luglio 1995 a I
favore di Rete Ferroviaria italiana:in quanto il termine ‘
di trenta giorni concesso dall’art.19 legge 865 del 1971
aveva cominciato a decorrere dalla
data di inserzione
dell’avviso di deposito dell’indennità nella GURS che era
il 29 giugno 1996,ed era perciò inutilmente spirato alla
data dell’atto introduttivo del giudizio;e perché comunque
RFI aveva concesso l’esecuzione dell’opera per cui era
stata
eseguita
l’espropriazione
al
Consorzio
ITAL.CO .FER,altresì delegato al compimento dei relativi
procedimenti.
Per la cassazione della sentenza,i1 Macaluso ha proposto
ricorso per due motivi;mentre RFI non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna
delle
questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è
corredata dai quesiti di diritto richiesti dall’ art.366
bis cod.proc.civ. introdotto dal d.lgvo 40 del 2006 (e
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vigente alla data della sentenza impugnata): per il quale
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a
pena di inammissibilità,nei casi previsti dall’art. 360,
comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., con la formulazione di
un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal
n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo
sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria; ovvero le ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il
fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di
rafforzare la c.d. funzione nomofilattica del giudizio di
cassazione nonché di garantire l’aderenza dei motivi del
ricorso (per violazione di legge o per vizi del
procedimento) allo schema legale al quale tali motivi
debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse
generale all’esatta osservanza ed all’uniforme
interpretazione della legge (art. 65 del Testo unico
sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.d. 30
gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito
tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione
– con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica del corretto principio di diritto, corrispondente
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all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di
diritto;
Poiché,pertanto, la formulazione di un esplicito quesito
di diritto o la chiara indicazione del fatto
controverso,necessaria anche al ricorso per cassazione per
dei giudici speciali (Cass.sez.un. 7433/2009;27347/2008),
sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di
ciascuno dei
del ricorso (cfr. Cass. Sez. un.
motivi
7258 e 14682/ 2007),
l’impugnazione,
deve essere
dichiarata inammissibile.
Nessuna
pronuncia
va
emessa
sulle
spese
del
giudizio,perché RFI,cui la pronuncia è stata favorevole
non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.
motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni