Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26494 del 27/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26494 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

Data pubblicazione: 27/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 20505-2007 proposto da:
MACALUSO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA R. PEREIRA 41, presso l’avvocato NIRO ALFREDO,
rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

TORRE

GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
Vit

?,V03 6-30 I – ricorrente –

2013
1461

contro

ENTE FERROVIE DELLO STATO;
– intimato-

avverso la sentenza n.

667/2006 della CORTE

1

ìe go.5.2a0G;r
D’APPELLO di PALERMO/ oLi2oSirAS-a_ udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 09/10/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Palermo,con sentenza del 30 maggio
2006

ha

dichiarato

inammissibile

tardiva

perché

l’opposizione proposta da Vito Macaluso con citazione del
21 ottobre 2004,contro l’indennità

per l’espropriazione di un

Commissione provinciale

determinata dalla

terreno di sua proprietà nella contrada Parrini di
Partinico,pronunciata con decreto del 21 luglio 1995 a I
favore di Rete Ferroviaria italiana:in quanto il termine ‘
di trenta giorni concesso dall’art.19 legge 865 del 1971
aveva cominciato a decorrere dalla

data di inserzione

dell’avviso di deposito dell’indennità nella GURS che era
il 29 giugno 1996,ed era perciò inutilmente spirato alla
data dell’atto introduttivo del giudizio;e perché comunque
RFI aveva concesso l’esecuzione dell’opera per cui era
stata

eseguita

l’espropriazione

al

Consorzio

ITAL.CO .FER,altresì delegato al compimento dei relativi
procedimenti.
Per la cassazione della sentenza,i1 Macaluso ha proposto
ricorso per due motivi;mentre RFI non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna

delle

questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è
corredata dai quesiti di diritto richiesti dall’ art.366
bis cod.proc.civ. introdotto dal d.lgvo 40 del 2006 (e
3

vigente alla data della sentenza impugnata): per il quale
l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a
pena di inammissibilità,nei casi previsti dall’art. 360,
comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., con la formulazione di
un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal

n. 5 del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo
sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria; ovvero le ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il
fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di
rafforzare la c.d. funzione nomofilattica del giudizio di
cassazione nonché di garantire l’aderenza dei motivi del
ricorso (per violazione di legge o per vizi del
procedimento) allo schema legale al quale tali motivi
debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse
generale all’esatta osservanza ed all’uniforme
interpretazione della legge (art. 65 del Testo unico
sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.d. 30
gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito
tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione
– con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica del corretto principio di diritto, corrispondente

4

all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di
diritto;
Poiché,pertanto, la formulazione di un esplicito quesito
di diritto o la chiara indicazione del fatto
controverso,necessaria anche al ricorso per cassazione per

dei giudici speciali (Cass.sez.un. 7433/2009;27347/2008),
sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di
ciascuno dei

del ricorso (cfr. Cass. Sez. un.

motivi

7258 e 14682/ 2007),

l’impugnazione,

deve essere

dichiarata inammissibile.
Nessuna

pronuncia

va

emessa

sulle

spese

del

giudizio,perché RFI,cui la pronuncia è stata favorevole
non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni

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