Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26494 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2555/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

W.W.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO MONTOZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPAOLO BUONO, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 533/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PROVINI per delega

dell’Avvocato BUONO che ha chiesto l’inammissibilità;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Ischia notificò a W.W.T. un avviso di liquidazione nel quale rettificava, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, i valori finali dichiarati dei cespiti siti in località (OMISSIS), cioè tre immobili oggetto di compravendita tra le parti in data (OMISSIS), in quanto suscettibili di utilizzazione edificatoria, assoggettandoli a maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.

L’acquirente W.W.T. impugnò l’avviso di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale accolse parzialmente il ricorso.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate la sentenza venne confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania in quanto, secondo i giudici di appello, assumevano prevalente rilievo le indicazioni degli strumenti urbanistici secondo le quali trattavasi nella fattispecie di terreni inedificabili.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi ed il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto la CTR, ignorando la potenzialità edificatoria dell’area ha ritenuto la natura agricola e non edificabile del terreno ai fini dell’imposta di registro mentre, al contrario, la previsione dello strumento urbanistico non ne escludeva la potenzialità edificatoria.

Con il secondo motivo di ricorso la Agenzia ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c. ed D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto non applicabili al terreno-pertinenza i valori del bene principale mentre, al contrario, la pertinenza segue il bene principale.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti è vero che questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 20137 del 16/11/2012 ha affermato: “In tema di imposta di registro e di INVIM, ai fini della determinazione della base imponibile, l’area edificabile costituisce un genere articolato nelle due specie dell’area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e dell’area edificabile di fatto, vale a dire del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria di fatto in quanto sia potenzialmente edificatorio anche al di fuori di una previsione programmatica. Una siffatta edificabilità non programmata, o fattuale o potenziale, si individua attraverso la constatazione dell’esistenza di taluni fatti indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l’esistenza di qualsiasi altro elemento obbiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica. Ne deriva che, essendo l’edificabilità di fatto una specie di edificabilità rilevante giuridicamente – perchè presa in considerazione dalla legge sia ai fini dell’ICI (del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b, primo periodo, seconda ipotesi) che della determinazione dell’indennità di espropriazione (del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 3, convertito nella L. 8 agosto 1992, n. 359, e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 5) -, è anch’essa un’edificabilità “di diritto”, differenziandosene per il fatto di non essere (ancora) oggetto di pianificazione urbanistica, con l’ulteriore conseguenza che, poichè l’edificabilità di fatto è una situazione giuridica oggettiva, nella quale può venirsi trovare un bene immobile e che influisce sul suo valore, essa è rilevante anche ai fini delle imposte di registro e INVIM”.

Tuttavia in ordine al primo motivo occorre premettere che il giudice di appello ha dato atto che il suolo acquistato consiste in effetti in una strada per di più gravata da servitù di passaggio, di elettrodotto, di acquedotto e di attraversamento della linea telefonica e pertanto ai fini dell’imposta di registro la CTR ha ritenuto di qualificare l’area come agricola o comunque non edificabile con accertamento congruo ed adeguatamente motivato. Pertanto alla luce di tale accertamento deve essere respinto il primo motivo di ricorso. Deve altresì essere rigettato il secondo motivo di ricorso. Infatti il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell’area che ha esclusivo rilievo formale sicchè può anche essere esclusa la destinazione pertinenziale di un terreno circostante un fabbricato, sebbene iscritto al catasto terreni e destinato a colture. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 3148 del 17/02/2015). Nella fattispecie la CTR ha poi accertato che la stima dell’Agenzia del Territorio fa riferimento al valore al mq di immobili destinati a ville e villini e non a terreni eventualmente ad essi pertinenti.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto. Atteso che, pur nell’univocità dell’orientamento di fondo, la giurisprudenza presenta tuttavia un variegato panorama di pronunce che, con diverse sfumature e sfaccettature, affrontano la problematica da differenti angoli visuali, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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