Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26494 del 17/10/2019

Cassazione civile sez. II, 17/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17517-2015 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA

FONTANELLA BORGHESE n. 84, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA

VITALE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA CERVELLI e

FRANCESCO CERVELLI;

– ricorrente –

contro

G.A., e S.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA n. 120, presso lo studio dell’avvocato

FABIO VETRELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO

GRAVINA;

– controricorrenti –

e contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

Q. VISCONTI n. 11, presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE ROMANIELLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4650/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 25.10.1995 O.R. e B.G. convenivano in giudizio S.A. e G.A. innanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere deducendo di aver sottoscritto con i convenuti in data 12.3.1995 un contratto di compravendita di una porzione di terreno in forma di scrittura privata non autenticata, di aver versato ai venditori l’80% del prezzo pattuito per l’acquisto e di non aver mai potuto formalizzare il trasferimento mediante atto pubblico a causa dell’inerzia dei convenuti, che non si erano mai presentati dinanzi il notaio nonostante l’invito loro rivolto dagli attori. Deducevano ancora di aver versato il saldo prezzo su un libretto bancario a disposizione dei venditori. Su tali premesse, gli attori invocavano l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura del 12.3.1995 al fine di consentirne la trascrizione nei registri immobiliari, la determinazione delle modalità per il versamento del saldo prezzo della vendita, la costituzione delle servitù attive e passive derivanti dal trasferimento dell’immobile e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dal loro rifiuto di intervenire alla stipula del rogito di compravendita.

Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e spiegando in via riconvenzionale eccezione di nullità del contratto per indeterminatezza del suo oggetto e, in subordine, di inadempimento della parte acquirente, che non aveva mai versato il saldo prezzo pattuito per la vendita di cui è causa, ed invocandone la condanna al pagamento del predetto importo.

Con sentenza n. 3427/2010 il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda di parte attrice sub specie di azione ex art. 2932 c.c., la accoglieva dichiarando l’avvenuto trasferimento agli attori della proprietà del fondo di cui è causa, costituendo le servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a carico del fondo attribuito agli attori e di pozzo a vantaggio del fondo medesimo e condannando gli attori al pagamento del saldo prezzo, quantificato in Euro 11.362,05 con interessi dalla sentenza. Il primo giudice escludeva inoltre qualsiasi indennizzo a favore degli attori per la servitù di passaggio, mentre li condannava al rimborso di quanto speso dai convenuti per realizzare la servitù di pozzo di cui anzidetto; condannava infine i convenuti alle spese del grado.

Interponevano appello avverso detta decisione S.A. e G.A., insistendo per la declaratoria della nullità del contratto per indeterminatezza del suo oggetto. Si costituivano in seconde cure con separate difese O.R. e B.G., invocando il rigetto dell’impugnazione principale e spiegando appello incidentale per ottenere la condanna degli appellanti principali al pagamento della maggior somma di Euro 14.460,79.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 4650/2014, la Corte di Appello di Napoli accoglieva l’impugnazione dichiarando la nullità del contratto del 12.3.1995, condannando gli appellanti a restituire agli appellati la somma di Euro 57.843,17 oltre interessi da loro ricevuta in forza del contratto dichiarato nullo e condannando gli appellati alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.R. affidandosi ad un unico motivo. B.G. spiega a sua volta ricorso incidentale adesivo, articolato in due motivi. Resistono con controricorso S.A. e G.A..

Il ricorrente principale e i controricorrenti S. e G. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale ed il secondo del ricorso incidentale, tra loro sostanzialmente coincidenti, si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte di Appello avrebbe deciso la causa senza esaminare la documentazione contenuta nel fascicolo di ufficio e nei fascicoli di parte ivi contenuti. Tanto il ricorrente principale che quello incidentale evidenziano infatti che nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 13 e s.) si dà atto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva trasmesso alla Corte napoletana “… un fascicolo diverso da quello relativo al giudizio di primo grado tra le parti”. Di conseguenza, il giudice di seconde cure avrebbe deciso la causa senza consultare i documenti allegati agli atti dalle parti nè considerare le risultanze della C.T.U. esperita in prime cure.

Le due censure sono inammissibili per difetto di specificità, posto che sia il ricorrente principale che quello incidentale affermano che la Corte territoriale non avrebbe considerato le risultanze della C.T.U., asseritamente difformi da quanto ritenuto dal secondo giudice, ma non riportano le risultanze dell’elaborato peritale che dimostrerebbero il loro assunto, eccezion fatta per il solo richiamo contenuto, rispettivamente, a pag.12 del ricorso principale e a pag.7 di quello incidentale, di per sè insufficiente a consentire al Collegio di prendere esatta contezza del vizio denunciato.

Inoltre è opportuno sottolineare che, trattandosi di compravendita di bene immobile, la valutazione della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto deve necessariamente essere condotta sulla sola base delle risultanze del contratto, avente forma vincolata ai sensi di quanto previsto dall’art. 1350 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 09/10/2014, Rv.632609; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5028 del 05/03/2007, Rv.596773). Ne consegue che la censura in esame non coglie la ratio della decisione impugnata, la quale ha dichiarato la nullità della scrittura del 12.3.1995 per indeterminatezza dell’oggetto, facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta invece la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte partenopea avrebbe errato nel ravvisare l’indeterminatezza e l’indeterminabilità dell’oggetto della scrittura del 12.3.1995. Ad avviso del ricorrente incidentale, infatti, quest’ultima consentirebbe l’agevole individuazione del terreno compravenduto tra le parti, che coinciderebbe con la porzione individuata dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio di prima istanza.

La censura è inammissibile in quanto essa si risolve in un’istanza di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie condotti dal giudice di merito. Sotto il primo profilo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in una mera richiesta di riesame del merito della controversia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Sotto il secondo, invece, va ribadito il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

In definitiva, tanto il ricorso principale che quello incidentale vanno rigettati.

Le spese del presente giudizio di Cassazione vanno compensate per intero per quanto attiene ai rapporti tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, stante l’identità della posizione processuale dai medesimi assunta. Per quanto attiene invece ai rapporti tra ricorrente principale e ricorrente incidentale, da un lato, e i controricorrenti S. e G., dall’altro lato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30.1.2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento, tanto da parte del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta tanto il ricorso principale che quello incidentale.

Compensa per intero le spese del giudizio di Cassazione tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Condanna ricorrente principale e ricorrente incidentale, tra loro in solido, al pagamento in favore dei controricorrenti S.A. e G.A., egualmente tra loro in solido, delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 6.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento tanto da parte del ricorrente principale che di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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