Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26493 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 21/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.21/12/2016),  n. 26493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16958/2011 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell’avvocato VALERIO GALLO,

rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO FRASCA, GIUSEPPINA

PIGLIONICA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 103/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata l’11/08/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per la ricorrente l’Avvocato PIGLIONICA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Avv. Giuseppina Piglionica propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 103/14/10 con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad IRAP per l’anno di imposta 2003.

Riteneva il giudice di appello che l’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo gravasse sulla contribuente, la quale aveva compilato l’apposito quadro relativo all’IRAP, omettendo di versare l’imposta. Escludeva l’efficacia del giudicato esterno in relazione alla sentenza concernente l’IRAP per l’anno di imposta 1998, stante il periodo tempo intercorso tra il 1998 ed il 2003.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2967 c.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato che anche in caso di impugnativa di cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, l’onere probatorio gravava sul contribuente. Lamenta, inoltre, contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, poichè il giudice di appello, dopo aver correttamente enunciato l’impossibilità del contribuente di esimersi dalla indicazione del dato IRAP nell’apposito quadro, pena l’irricevibilità dell’intera dichiarazione, aveva poi fatto discendere dal solo inserimento di tale dato la debenza dell’imposta.

Il motivo è infondato.

La cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non ha natura impositiva poichè deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente, sicchè, nel caso di mancato versamento dell’imposta dovuta sulla base di quanto dichiarato, incombe sul contribuente medesimo l’onere di dimostrare l’erroneità della dichiarazione. Nella specie, l’odierna ricorrente ha interamente compilato il quadro relativo all’IRAP, omettendo tuttavia di versare l’imposta determinata sulla base delle indicazioni dalla stessa fornite.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’eccepito giudicato esterno favorevole al contribuente relativo ad IRAP per differenti annualità.

Il motivo è infondato.

In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno formatosi, con riguardo al medesimo tributo, in relazione ad un diverso periodo d’imposta è limitato ai soli casi concernenti fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale, di guisa che l’efficacia espansiva del giudicato deve essere esclusa per fattispecie coinvolgenti qualificazioni giuridiche che possono variare di anno in anno (in termini, Cass. n. 4832/2015).

Va dunque esclusa l’efficacia esterna del giudicato di annullamento in materia di IRAP in una controversia relativa al medesimo tributo, ma per diversa annualità, attesa la potenziale variabilità, da anno in anno, degli elementi su cui si fonda la valutazione di autonoma organizzazione del professionista che costituisce il presupposto impositivo di tale imposta.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, ed alla necessità di un preventivo avviso di accertamento.

Il motivo è infondato, avendo l’Amministrazione finanziaria osservato il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, procedendo alla liquidazione dell’imposta non versata sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione del contribuente. I dati contabili risultanti dalla liquidazione “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente”; l’imposta, in tal caso, può essere riscossa mediante iscrizione a ruolo, senza la preliminare notifica di un formale avviso di accertamento.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al mancato rilievo della nullità della cartella di pagamento per mancanza di motivazione e di sottoscrizione dell’atto impositivo.

Il motivo è infondato.

Vertendosi in tema di cartella di pagamento emessa in esito a procedura di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, fondata sul mancato pagamento dell’imposta determinata sulla base della dichiarazione del contribuente, l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante un mero richiamo alla dichiarazione medesima poichè il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale.

Quanto alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento, è sufficiente rilevare che tale omissione, per pacifica giurisprudenza, non determina la nullità dell’atto (ex plurimis, Cass., sez. trib., 05-12-2014, n. 25773).

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, sulla base della asserita non applicabilità dell’IRAP al reddito professionale della ricorrente.

Il motivo è inammissibile, in quanto si basa su dati relativi al precedente anno di imposta 2002, non risultando peraltro la relativa questione espressamente dedotta in sede di appello.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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